TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-12-30, n. 202401592

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-12-30, n. 202401592
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202401592
Data del deposito : 30 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2024

N. 01592/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00812/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 812 del 2024, proposto da Consorzio UO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , A.R.P.A.T. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia–Settore Autorizzazioni Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Area Vasta Costa – Dipartimento di Pisa, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Direzione Tecnica – Settore Indirizzo Tecnico, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;



per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

della nota della Regione Toscana – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore AIA - del 14 maggio 2024, in parte qua , nonché, in via tuzioristica, se e per quanto occorrer possa, ed in parte qua del verbale della Conferenza di servizi del 7 maggio 2024; della nota dell’ARPAT – Area Vasta Costa - Dipartimento di Pisa del 6 maggio 2024; della nota ARPAT – Direzione Tecnica – Settore Indirizzo Tecnico delle Attività del 9 maggio 2024; della nota ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Pisa del 10 aprile 2024; del verbale della Conferenza di servizi del 22 novembre 2023; della nota di trasmissione di questo verbale (di data non individuabile dall’atto) ad opera della Direzione della Regione Toscana, Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore AIA; della nota dell’ARPAT – Area vasta Costa – Dipartimento di Pisa del 6 novembre 2023; del parere dell’ARPAT – Direzione Tecnica – Settore Indirizzo Tecnico delle Attività del 27 dicembre 2022; della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia – Settore AIA del 15 settembre 2023, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e di A.R.P.A.T. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Consorzio UO S.p.A. è un consorzio misto pubblico-privato a maggioranza privata, con la partecipazione minoritaria del Comune di San Miniato, che gestisce in concessione il servizio pubblico di raccolta e depurazione delle acque reflue esercitato nell’impianto di depurazione sito nel Comune di San Miniato, in località San Romano, ove confluiscono acque reflue provenienti da insediamenti industriali e civili dei Comuni di San Miniato e di Montopoli Val d’Arno.

2. Il Consorzio, a ciò autorizzato dalla Provincia di Pisa con AIA di cui alla determinazione n. 4200 del 18 settembre 2012, utilizza i fanghi che residuano dal processo di depurazione per la fabbricazione del fertilizzante denominato pellicino integrato. Come si legge nel fascicolo tecnico di tale prodotto (doc. 8 del fascicolo di parte della Regione): « Il Pellicino è un concime organico azotato già contemplato dalla legge 19 ottobre 1984 n. 748, nell’allegato 1.B, punto 5.1, prodotto n. 4. I fanghi conciari residuano dalla fase aerobica del ciclo di depurazione industriale delle acque reflue della produzione del cuoio e della pelle ».

3. A seguito di un sopralluogo posto in essere da ARPAT nel giugno 2018, dal quale emergeva che il fertilizzante veniva prodotto secondo modalità ritenute non corrispondenti a quanto previsto dal D. Lgs. 75/2010 (Relazione dell’Agenzia del 23 ottobre 2018: « i quantitativi di materie prime utilizzati nella produzione non corrispondono alle caratteristiche del processo indicato dal D. Lgs. n. 75/2010 secondo cui il “pellicino integrato” è descritto come “il prodotto ottenuto per miscelazione di pellicino (pelli e crini) e di fanghi proteici del ciclo conciario”, dal momento che “… il pellicino integrato è stato prodotto utilizzando come materie prime 50.180,96 t di fango filtropressato prodotto nel proprio depuratore e 190,58 t di fanghi proteici esterni, con l’aggiunta, successivamente alla fase di essiccamento, di 3.849,48 t di concime acquistato “pelli e crini”. Mentre per la produzione del concime “miscela di concimi organici 3-3” sono stati mescolati 2.328,54 t di fango di depurazione con 20,20 t di fanghi proteici esterni, nella produzione del concime “miscela di concimi organici 5N” i fanghi proteici conciari sono addirittura assenti »), la Regione Toscana nel 2019 avviava un procedimento di riesame parziale della predetta AIA, ai sensi dell’art. 29- octies , comma 4, D. Lgs. n. 152/2006, richiedendo contestualmente al gestore l’invio di documentazione che aggiornasse sulle caratteristiche del fango impiegato nella produzione del fertilizzante, sulla sua qualità proteica e sulle attuali e pregresse modalità di fabbricazione dei fertilizzanti prodotti .

L’Amministrazione concludeva il procedimento di riesame dell’AIA con il decreto n. 15990 del 17 settembre 2021, che consentiva di proseguire la produzione del fertilizzante secondo l’originaria autorizzazione del 2012, fino alla sua scadenza, ponendo tuttavia una serie di condizioni per il suo rinnovo. Tale decreto veniva impugnato in parte qua dinanzi a questo Tribunale con il ricorso introduttivo della causa R.G. 1578/2021.

La suddetta impugnazione veniva dichiarata improcedibile con la sentenza di questo TAR n. 399 del 14 aprile 2023, in quanto il decreto 15990/2021 era stato superato da un successivo provvedimento regionale, come appresso indicato.

4. In data 9 giugno 2022, in vista della scadenza dell’autorizzazione rilasciata nel 2012 dalla Provincia di Pisa, il Consorzio UO presentava un’istanza ai sensi dell’art. 29 – octies , lett. b) D. Lgs. 152/2006, di riesame dell’AIA. Il relativo procedimento si concludeva con il decreto dirigenziale n. 20350 del 13 ottobre 2022, che respingeva l’istanza di rinnovo dell’AIA presentata dal Consorzio ricorrente, dettando prescrizioni procedimentali e di merito, in difetto delle quali l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pisa nel 2012 avrebbe dovuto ritenersi decaduta.

Tale provvedimento veniva impugnato da UO S.p.a. dinanzi a questo Tribunale con ricorso ex art. 43 c.p.a., nell’ambito del medesimo giudizio n. 1578/2021, accolto (quanto ai motivi aggiunti) con la succitata sentenza di questa Sezione n. 399 del 14 aprile 2023, che annullava il decreto regionale de quo affermando ( nella sostanza ed in estrema sintesi ) che per la produzione del pellicino integrato ben potevano essere impiegati fanghi derivanti dal procedimento di depurazione delle acque reflue urbane, e che il fertilizzante prodotto da UO costituisce un prodotto nuovo e diverso rispetto ai fanghi di depurazione, che viene in seguito miscelato ad altri prodotti per la composizione di ulteriori fertilizzanti, sicché il relativo utilizzo in agricoltura non può essere assimilato allo spandimento dei fanghi.

5. Alla luce della succitata sentenza, la Direzione Ambiente ed Energia – Settore AIA della Regione Toscana, su richiesta del Consorzio UO, in data 15 settembre 2023 ha riavviato il procedimento di riesame dell’AIA IPPC 4.3, con valenza di rinnovo, convocando la relativa Conferenza di servizi e chiedendo al Consorzio di inviare agli Uffici regionali ed all’ARPAT « […] una breve relazione sintetica in cui sia valutato il soddisfacimento dei criteri di fine del ciclo del rifiuto previsti dalle Linee Guida SNPA 41/2022 con la compilazione in particolare delle tabelle 4.1 e 4.3 in relazione all’impiego di rifiuti per la produzione dei fertilizzanti ».

Il Consorzio UO in data 17 ottobre 2023 presentava la documentazione richiesta, inoltrando tuttavia una relazione di accompagnamento nella quale si affermava (tra l’altro) che il fango proteico conciario stabilizzato, che costituirebbe la materia prima di partenza del ciclo produttivo del fertilizzante, non sarebbe assimilabile a un rifiuto. Da ciò conseguirebbe l’inapplicabilità del criterio dettagliato ‘e’ della tabella 4.1, e dunque non sarebbe necessaria la produzione della relativa dichiarazione di conformità, che pure il Consorzio affermava di voler predisporre.

Nella Conferenza di servizi veniva acquisito il parere obbligatorio e vincolante ex art. 184 ter D. Lgs. 152/2006, reso da ARPAT il 6 novembre 2023 sulla relazione della società istante datata 17 ottobre 2023 avente ad oggetto la « Valutazione del soddisfacimento dei criteri di cui alle LG SNPA 41/2022 relativa alla produzione del Concime organico Pellicino integrato (punto 5.1.5 all’Allegato 1 del D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.) ». In tale parere, l’Agenzia ribadiva che, contrariamente a quanto affermato dal Consorzio nella propria relazione, i fanghi di depurazione delle acque reflue disidratati, usati per la produzione del fertilizzante, sono rifiuti e non sottoprodotti: « i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non provengono da un processo di produzione (la depurazione non può essere qualificata tale) e pertanto, per norma ai sensi dell’art. 127 comma 1 del D.