TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-06, n. 202300734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-06, n. 202300734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300734
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 00734/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00716/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 716 del 2018, proposto da
Li Patimi Village S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di B, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S S e F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di B, pubblicato nel BURAS n. 28 del 7 giugno 2018 e, in particolare, dei seguenti atti che lo costituiscono (o comunque ne fanno parte), come individuati nei loro estremi (ma non nel loro contenuto) dalla descrizione che ne viene fatta nella pubblicazione sul BURAS:

1) Delibera consiliare 28 aprile 2017 n. 19 con la quale il PUC è stato adottato;

2) Delibera consiliare 28 aprile 2018 n. 20 con la quale è stata adottata ed allegata al PUC la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

3) Parere 21 agosto 2017 prot. 31993/DG espresso dalla Direzione Generale regionale della Pianificazione Urbanistica;

4) Delibera consiliare 14 dicembre 2017 n. 49, con oggetto “Piano Urbanistico Comunale Valutazione Ambientale Strategica – controdeduzioni e approvazione definitiva”;

5) Delibera consiliare 14 dicembre 2017 n. 50, con oggetto “Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di Assetto idrogeologico (PAI) – Approvazione dello stato di conoscenza del PUC (Assetti)”;

6) Delibera consiliare 14 dicembre 2017 n. 51, con oggetto “Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – esame e risposta alle osservazioni – approvazione definitiva”;

7) Determinazione 9 aprile 2018 n. 534/DG prot. 13877, con la quale la Direzione Generale regionale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza Edilizia ha “ dichiarato la coerenza, subordinata al recepimento di prescrizioni, del PUC di cui alla deliberazione consiliare n. 51/2017 ”;

8) Delibera consiliare 19 aprile 2018 n. 14, che ha “ proceduto al recepimento delle prescrizioni in ottemperanza alla Determinazione n. 534/DG del 09.04.2018 della RAS;
per la coerenza del PUC al quadro normativo sovraordinato
”;

9) Determinazione 16 maggio 2018 n. 816/DG prot. 19378 della Direzione Generale regionale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica, con la quale il PUC è stato “ dichiarato coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato e contestualmente è stata autorizzata la pubblicazione (del PUC) sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 8, della L.R. n. 45/1989 e smi ”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, “ove occorra”:

a) Nota 21 agosto 2017 n. 31993 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale della Regione;

b) Presupposto parere 8 agosto 2017 del CTRU;

c) “Relazione istruttoria dell'Ufficio” alla quale fa riferimento la determinazione n. 534/2018 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale della Regione.

d) Parere del CTRU espresso nella seduta del 29.3.2017 al quale fa riferimento la stessa determinazione n. 534/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di B e della Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società Li Patimi Village S.r.l., odierna ricorrente, in qualità di titolare del Piano di Lottizzazione “Li Patimi” in località Agrustos, nella fascia costiera del Comune di B, in zona F – turistica, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, le deliberazioni consiliari assunte dal Comune di B nel 2017 e nel 2018, con le quali è stato approvato il PUC, nonché i provvedimenti regionali, dei medesimi anni, che hanno valutato la coerenza del PUC alle norme sulla tutela del paesaggio e pianificatorie sovraordinate, lamentando in particolare l’illegittimità della scelta pianificatoria di riclassificare l’area oggetto del gravame come zona agricola E2, in quanto interessata da elementi di pregio paesaggistico, per la presenza di macchia mediterranea e la vicinanza dello stagno “Li Cucutti”.



1.1. Espone la ricorrente che il Piano di Lottizzazione “Li Patimi” è stato formalmente adottato, approvato e autorizzato paesaggisticamente, nonché convenzionato, con contestuale cessione gratuita al Comune delle aree standard.

Con provvedimento del 3 marzo 2005, prot. 1909, il Comune di B (nell’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 12 agosto 1998 n. 28) ha rilasciato all’interessata l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

La ricorrente ha realizzato parte delle opere di urbanizzazione, compresa la rete viaria, mentre con riguardo alle previsioni edificatorie il Comune non ha rilasciato alcuna concessione, in ragione della sopravvenuta entrata in vigore del PPR nel settembre 2006.



1.2. Il PUC di B – adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 28 aprile 2017 ed approvato con deliberazione consiliare del 14 dicembre 2017 n. 51 – ha reso possibile il completamento del Piano di Lottizzazione, ubicato in zona classificata F4.2.

In sede di “verifica di coerenza” ex art. 31 della L.R. n. 7/2002, tuttavia, il Direttore Generale della Pianificazione urbanistica Territoriale della Regione, con determinazione n. 534 del 9 aprile 2018, ha rilevato che il PUC approvato “ risulta coerente col quadro normativo e pianificatorio subordinato ”, ma che tale “ coerenza è subordinata al recepimento di una sere di prescrizioni, con la precisazione che “ il Comune, al fine di acquisire la determinazione dirigenziale di positiva conclusione del procedimento di verifica di coerenza … dovrà trasmettere la delibera di recepimento delle citate prescrizioni completa della necessaria documentazione ”.

La Regione, in particolare, ha confermato quanto rappresentato già in precedenza al Comune, con “osservazioni” trasmesse il 21 agosto 2017, con cui riteneva necessaria la “riclassificazione” della sottozona F4.2, nella quale è ubicato il piano di lottizzazione convenzionato della ricorrente.

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