TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-22, n. 202300924
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2023
N. 00924/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2012, proposto da
Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maria G C sito in Catania, alla Via Monserrato n. 48;
contro
Same s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. C T sito in Catania, alla Via della Scogliera n. 1;
per l'annullamento
del decreto ingiuntivo n. 1557, del 26 marzo 2012, notificato in data 4 maggio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Same s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Lipari rilasciava ai sig. Previti Giovanni e Todaro Vincenza - per l’esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione di una parte di fabbricato esistente in c/da Acquacalda riportato in catasto al foglio n. 6, particelle n. 10 e 12, al fine di realizzare un complesso residenziale costituito da cinque livelli fuori terra - la concessione edilizia n. 48 del 25 novembre 2002, poi volturata in favore della “Same s.r.l.” (odierna resistente), cui accedeva la previsione dell’obbligo di versamento del contributo per costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, frazionato in quattro rate.
Il concessionario, tuttavia, versava soltanto in parte gli importi dovuti, corrispondendo la sola prima rata relativa agli oneri concessori, mentre residuavano le somme dovute a titolo di seconda, terza e quarta rata dei predetti oneri, nonché quelle dovute a titolo di costo di costruzione per la citata concessione edilizia, oltre sanzioni per il ritardato pagamento ed interessi calcolati fino al 25 luglio 2011, per un ammontare complessivo pari ad € 101.495,61.
2. In accoglimento del ricorso proposto dalla parte creditrice, questo Tribunale, con decreto n. 1557 del 26 marzo 2012, ingiungeva alla società opponente il pagamento della predetta somma (ivi compresi gli interessi legali fino al 25 luglio 2011) oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché € 1.739 per spese legali.
3. Avverso il suindicato decreto ingiuntivo la società opponente proponeva i seguenti motivi di doglianza:
I) Nullità del ricorso per decreto di ingiunzione di pagamento e conseguente nullità del decreto opposto – Violazione del combinato disposto degli artt. 125 e 638 c.p.c.: nello specifico, deduceva la nullità del ricorso per D.I. in quanto non erano state indicate le prove dedotte dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa, né specificava le voci del supposto diritto di credito, impedendogli pertanto di articolare opportunamente le proprie difese. Dalla nullità dell’atto introduttivo discendeva, conseguentemente, la nullità del decreto opposto;
II) Illegittimità della condanna al pagamento degli interessi legali sul coacervo della sorte capitale e degli interessi già maturati: al riguardo evidenziava che il giudice aveva ingiunto al debitore di pagare l’importo, indistinto, con gli ulteriori interessi legali senza indicazione della decorrenza sino al soddisfo. In particolare, secondo l’opponente, le