TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-12-28, n. 202100468

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-12-28, n. 202100468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100468
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2021

N. 00468/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00353/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A T e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74;

per l'annullamento

1) del decreto del Ministro dell’Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - -OMISSIS-, successivamente notificato -OMISSIS-, di rigetto del ricorso presentato in data -OMISSIS- per l’annullamento del Decreto del Prefetto di Isernia n.-OMISSIS-;

2) di quest’ultimo decreto prefettizio, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di revoca in autotutela del decreto dello stesso Prefetto di Isernia -OMISSIS-, recante divieto, intimato nei confronti del sig. -OMISSIS-, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;

3) degli esiti dell’istruttoria espletata dalle Forze di Polizia, di estremi e contenuto non conosciuti, relativa alla richiesta di riesame del decreto prefettizio n.-OMISSIS-;

4) dell’informativa della Questura di Isernia del -OMISSIS-, di estremi e contenuto non conosciuti;

5) nonché di ogni altro atto, accertamento, nota procedimentale e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti, allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l’eventuale proposizione di motivi aggiunti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Isernia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In ordine ai fatti di causa occorre premettere quanto segue:

- in data -OMISSIS-sporgeva una denuncia per ingiuria e minaccia nei confronti del sig. -OMISSIS-, per le frasi dallo stesso pronunciate nel corso di un litigio avvenuto tra loro (all’epoca coniugi) il -OMISSIS-;

- il sig. -OMISSIS- veniva quindi deferito all’autorità giudiziaria per la violazione degli -OMISSIS-;

- sulla base dei predetti fatti venivano adottati, nei confronti del sunnominato, il decreto della Questura di Isernia n.-OMISSIS-, di revoca della licenza per il porto d’armi uso caccia, e il decreto della Prefettura -OMISSIS-recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;

- tali provvedimenti venivano impugnati innanzi a questo Tribunale, il quale, con sentenza -OMISSIS-, respingeva il ricorso;

- in data -OMISSIS-l’interessato presentava una richiesta di riesame in autotutela del decreto prefettizio del -OMISSIS-, ma l’istanza veniva rigettata con decreto n.-OMISSIS-;

- avverso tale decreto il sig. -OMISSIS- proponeva allora un ricorso gerarchico, che veniva tuttavia anch’esso respinto con il decreto del Ministero dell’Interno del 4.07.2019 costituente oggetto principale del presente gravame.

2. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS-, nell’impugnare i predetti provvedimenti denegativi del riesame, ha dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 10, 39, 43 e ss. del R.D. 18.06.1931, n. 773), eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.

3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.

4. All’udienza pubblica del 15.12.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato, e ciò esime il Collegio dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.

6. Con un primo ordine di censure il ricorrente deduce i vizi di difetto di istruttoria e motivazione, per avere i provvedimenti impugnati posto a proprio esclusivo fondamento la querela proposta dalla ex moglie dell’interessato senza considerare che la prima era stata rimessa pochi giorni dopo la sua presentazione, né il fatto che il procedimento penale da essa scaturito era stato archiviato.

Sotto un secondo profilo gli stessi vizi vengono dedotti in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare dei fatti sopravvenuti rispetto all’adozione degli originari provvedimenti interdittivi, quali:

- la dichiarazione del -OMISSIS-in cui la ex moglie del sig. -OMISSIS- attestava la buona indole dell’ex marito e gli attuali ottimi rapporti tra i due, affermando altresì di non essersi mai sentita in concreto minacciata da lui;

- l’attestazione di buona condotta morale e civile del sig. -OMISSIS- rilasciata dal sindaco del Comune di-OMISSIS-;

- una dichiarazione con cui il Parroco della parrocchia -OMISSIS-affermava che il sig. -OMISSIS- svolgeva una vita onesta e ispirata ai principi cristiani ed era attivo in opere di volontariato;

- il significativo tempo trascorso tra i fatti contestati e l’istanza di riesame.

Più in generale, con i motivi di ricorso si contesta che il provvedimento impugnato abbia omesso di effettuare una valutazione complessiva della personalità del -OMISSIS-, dando oltretutto esclusivo rilievo al contenuto della querela della ex moglie.

7. Il Collegio deve tuttavia anzitutto evidenziare che i provvedimenti in questa sede impugnati sono motivati sulla base delle medesime ragioni poste a fondamento del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, la cui legittimità è stata già accertata da questo Tribunale con sentenza -OMISSIS- passata in giudicato.

Dalle considerazioni contenute in tale pronuncia, che qui di seguito si riproducono, non pare quindi possibile nemmeno in questa sede prescindere:

«(…) i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono stati adottati sulla base della proposta del 2 dicembre 2014 con cui la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- riferiva di aver ricevuto una denuncia nella quale la sig.ra -OMISSIS-, coniuge del sig. -OMISSIS- odierno ricorrente, sosteneva che il marito in data 30 novembre 2014 l’avrebbe ingiuriata e minacciata di morte.

Secondo il ricorrente tali fatti non potrebbero essere presi in considerazione, in quanto la querela è stata rimessa e il procedimento è stato archiviato su conforme richiesta del Pubblico Ministero.

Sennonché, ritiene in contrario il Collegio, che le rappresentate sopravvenienze non incidano in via di principio sulla correttezza delle valutazioni alla base dei provvedimenti gravati, in quanto la remissione della querela e la stessa archiviazione del procedimento penale, pur sottraendo rilevanza penale alle condotte ascritte al ricorrente, non ne eliminano la significanza sintomatica per come ravvisata dalle Autorità competenti. Queste ultime hanno compiuto una valutazione, avente finalità di tipo cautelativo, che non risulta manifestamente illogica o irragionevole e che non appare inficiata da eccesso di potere, essendo anche in linea con la circolare ministeriale n. 557/B.9471.10100.2(4)1 del 9 maggio 2003 secondo cui nei provvedimenti concernenti le armi è necessario valutare ogni qualificata segnalazione di eventi e condotte “che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso dei requisiti di affidabilità richiesti”.

Tale apprezzamento, secondo l’unanime giurisprudenza, risulta altamente discrezionale e appare, nel caso di specie, esercitato in maniera congrua, logica e motivata, sulla scorta di elementi di fatto, che non sono stati smentiti dalle allegazioni attoree, e che – quanto meno – fanno sorgere legittimi dubbi sul pericolo di un uso improprio delle armi da parte del ricorrente, con la conseguenza che non si ravvisano gli estremi per affermare che l’autorità abbia agito in violazione delle norme di legge, o sia incorsa in eccesso di potere (cfr. ex multis:

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