TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300028
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Pubblicato il 18/01/2023
N. 00028/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2010, proposto da
-OMISSIS- Sandro, rappresentato e difeso dall'avvocato J S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia emesso dalla Questura di -OMISSIS-il -OMISSIS-e di ogni altro atto consequenziale e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS-e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS-ha adottato, nei suoi confronti, il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia in suo possesso, motivato sulla circostanza che, essendo stato egli denunciato all’Autorità giudiziaria dai Carabinieri di -OMISSIS- per lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti in famiglia (per i quali il Tribunale di -OMISSIS-ne ha anche disposto l’allontanamento dall’abitazione coniugale), sarebbe venuto a mancare il requisito della buona condotta e dunque l’affidamento al buon uso delle armi.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità (i medesimi già sollevati avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, impugnato con il separato ricorso RG n. -OMISSIS-, trattenuto in decisione alla medesima pubblica udienza del 6 dicembre 2022):
- violazione degli artt. 21 quater e 7 della legge n. 241/1990, atteso che la sospensione della licenza di porto di fucile sarebbe stata illegittimamente disposta sine die ;
- violazione degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e assenza dei presupposti, non essendo le circostanze contestate idonee a dimostrare un pericolo di abuso delle armi, peraltro custodite in maniera sicura in un armadio blindato collocato in un immobile in cui il ricorrente non aveva più accesso, e non essendo il Cognini soggetto socialmente pericoloso;
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non essendo chiaro, dall’atto impugnato, che l’Amministrazione assume valere anche come comunicazione di avvio del procedimento, quale sia il contenuto di quest’ultima e quali siano state le esigenze cautelari che ne avrebbero potuto legittimare l’omissione.