TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-09-02, n. 202200660
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Testo completo
Pubblicato il 02/09/2022
N. 00660/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati B B e P G, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avvocato B B in Bologna, via Lemonia n. 21;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, G C, A T e C S con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ufficio Legale comunale, in Bologna, piazza Maggiore 6 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per ottenere il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo adottato dal Comune di Bologna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo PEC in data 25.10.2017 e depositato il giorno successivo in data 26.10.2017, parte ricorrente - assumendo l’illegittimo comportamento da parte del Comune di Bologna che dopo avere illegittimamente anteposto al cognome paterno nell’atto di nascita quello della madre adottiva signora -OMISSIS-(già moglie del defunto padre -OMISSIS- deceduto in data -OMISSIS-), successivamente ometteva di rettificare l’atto eliminando il riferimento al cognome -OMISSIS-, propone nei confronti del Comune di Bologna domanda di risarcimento per i danni subìti sub specie di lesione all’identità personale, quantificato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e danno patrimoniale quantificato in euro 800,00 (ottocento/00), pari alle spese sostenute per la rettifica dell’atto.
Al riguardo, sostiene parte ricorrente che la modifica dell’atto di nascita, avvenuta in data -OMISSIS- sarebbe avvenuta illegittimamente per contrarietà all’art. 299, comma 4 c.c., che in caso di adozione da parte di donna maritata prevede il mantenimento del solo cognome paterno, come ad avviso di parte ricorrente confermato dal Tribunale di Bologna con ordinanza depositata in data -OMISSIS- (agli atti) in cui si specifica che se la regola generale è quella dell’art. 299 comma 1 c.c., il comma 4 dell’art.299 si applicherebbe invece anche alla vedova non passata a nuove nozze alla quale, ai sensi dell’art.143 bis c.c., continua ad applicarsi il cognome del marito.
Nonostante ciò il Comune di Bologna avrebbe illegittimamente omesso di eseguire la sentenza del Giudice civile, come integrata dalla richiamata ordinanza, fino alla data del 7.07.2016, quando vi è stato costretto dal difensore civico, mediante l’apposizione di una postilla in alto a destra nell’atto di nascita ove si legge: “ In margine dell’atto controscritto è stato così corretto: nel senso che dove è scritto “-OMISSIS- -OMISSIS-” (ad indicare il cognome) debba invece leggersi “-OMISSIS- ” Correzione ex art. 98 comma 1 DPR 386/2000, Bologna.
Con il presente ricorso il Sig.-OMISSIS- agisce dunque per ottenere il risarcimento del danno, ex art.2043 c.c., per essere stato medio tempore - dunque, dal -OMISSIS- al 7 luglio 2016- privato, per circa un anno, del proprio cognome (-OMISSIS-, e non -OMISSIS- -OMISSIS-) e, dunque, dell’identità personale.
Tale danno viene quantificato in euro 800,00 (ottocento/00) pari alle spese necessarie per la modifica dei documenti e per l’utilizzo di permessi non retribuiti, nonché in ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di danno morale per il disagio creatosi dal disallineamento del cognome.
Si è costituto in giudizio con articolata memoria il Comune di Bologna e nell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare, giova chiarire che al fine di ritenere sussistente la giurisdizione del G.A. nella presente controversia, il presupposto della domanda risarcitoria - proposta in via autonoma e non preceduta da previa domanda e/o annullamento dell’atto che si assume illegittimo- va necessariamente ravvisato non nella legittimità o meno della modifica dell’atto di nascita effettuata dal Comune di Bologna in data -OMISSIS-, in applicazione della sentenza dichiarativa dell’adozione n.-OMISSIS- come interpretata con successiva ordinanza del Tribunale civile di Bologna - ipotesi in cui il Collegio avrebbe dovuto doverosamente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo - bensì nel diniego (inizialmente) opposto dal Comune di Bologna con lettera del 28 gennaio 2016, e ribadito in data 23 marzo 2016, con riguardo alla richiesta di procedere alla rettifica del presunto errore materiale dell’atto di nascita, per la ragione che ad avviso dell’amministrazione comunale l’ istanza di ripristino del cognome antecedente all’adozione avrebbe dovuto essere presentata alla competente Prefettura di Bologna.
Per quanto infatti attiene alla valutazione o meno della correttezza del Comune di Bologna, che nel dare esecuzione alla sentenza dichiarativa dell’adozione -OMISSIS- riteneva che, in esecuzione dell’art.299 comma 1 c.c. , andasse attribuito al