TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-11-16, n. 202000788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-11-16, n. 202000788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000788
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2020

N. 00788/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00440/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2020, proposto da
Aig Europe S.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Genova, via XX settembre, n. 14/17;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e con domicilio presso i suoi uffici in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
Regione Liguria e Comune di Rapallo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Porto Turistico Internazionale di Rapallo S.p.A. (Siglabile Porto Carlo Riva S.p.A.), non costituita in giudizio;

per l’accertamento del diritto di accesso

di AIG Europe S.A. ai documenti richiesti con l’istanza del 06.03.2020 riguardanti l'intervento di ripristino con modifiche della diga foranea del Porto Turistico di Rapallo, eseguito nell'anno 2000;

nonché per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi su di essa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il 06.03.2020 la società ricorrente, premettendo di aver prestato protezione assicurativa a una serie di natanti che si trovavano nel porto turistico di Rapallo e che sono stati danneggiati dalla mareggiata del 29.10.2018 e dal cedimento e crollo di parte della diga, ha presentato istanza chiedendo di accedere « a tutta la documentazione comunque denominata riguardante l’attività di sorveglianza svolta nel corso dell’esecuzione dell’intervento di ripristino con modifiche [della diga stessa] eseguito a seguito della mareggiata occorsa nell’anno 2000, nonché quella relativa al procedimento di collaudo », tra cui, per esempio, il certificato e il verbale di collaudo e la documentazione riguardante le opere eseguite.

La richiesta è stata rivolta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-MIT, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche-Ufficio tecnico per la Liguria, alla Regione Liguria, al Comune di Rapallo (oltre che alla Capitaneria del Porto di Genova e all’Agenzia del Demanio-Direzione regionale della Liguria, poi non evocati in giudizio).

2. Non avendo ottenuto risposta da tutti i destinatari, con ricorso notificato il 14.07.2020 e depositato il 22.07.2020, ha agito dinanzi a questo TAR chiedendo tutela del proprio diritto.

3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il MIT e per il Provveditorato OOPP, chiedendo il rigetto della domanda.

4. In via pregiudiziale, si deve rilevare la tempestività del ricorso, il quale è stato notificato il 14.07.2020, dunque entro trenta giorni dal 14.06.2020, ossia dalla data in cui, per effetto della sospensione straordinaria dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall’art. 103 del dl. n. 18 del 2020 (conv. in l. n. 27 del 2020) e dall’art. 37 del dl. n. 23 del 2020 (conv. in l. n. 40 del 2020) in ragione della pandemia da Covid-19, è venuto a scadere il termine di trenta giorni per la formazione del silenzio-diniego di cui all’art. 25, co. 4, della legge n. 241 del 1990.

5. In via preliminare, occorre poi rammentare che il giudizio in materia di accesso ad atti e documenti, anche se si atteggia come impugnatorio, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza, mira invero ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotto in giudizio alla luce dei parametri normativi (in questi termini, si v., tra le tante: Cons. St., sez. IV, sent. n. 906 del 2019;
TAR Lazio, Roma, sent. n. 8369 del 2020).

6. Nel caso di specie, la parte attrice è effettivamente portatrice di un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata » ai documenti riguardanti l’attività di sorveglianza svolta nel corso dell’esecuzione dell’intervento di ripristino con modifiche del complesso della diga foranea del porto di Rapallo.

Infatti, quale società assicuratrice degli Yachts ivi ormeggiati e danneggiati dal crollo della struttura, vanta un diritto di surrogazione nei diritti degli assicurati verso i terzi eventualmente responsabili (art. 1916 cod. civ.), ed è quindi interessata e legittimata a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi alla costruzione e al ripristino della diga, appunto al fine di verificare se il crollo sia dovuto a caso fortuito oppure sia addebitabile a soggetti pubblici o privati.

7. Dal punto di vista oggettivo, poi, la ricorrente ha indicato in modo sufficientemente circoscritto e preciso, attraverso il richiamo al contenuto e al relativo procedimento, i documenti di cui ha chiesto l’ostensione.

8. Esaurita questa premessa di ordine generale, la fondatezza del ricorso deve tuttavia apprezzarsi con riferimento a ciascuna delle resistenti, rispetto alle quali la società vanta (asseritamente) distinti diritti di accesso.

9. Per quanto riguarda il MIT e il Provveditorato interregionale – che del primo è struttura decentrata – la domanda è infondata.

Infatti, sia il primo, con nota del 31.03.2020, sia il secondo, con nota del 07.07.2020, hanno affermato di non essere in possesso di alcun documento relativo ai lavori di ripristino della diga svolti nell’anno 2000 e non vi sono ragioni per dubitarne, dato che, in forza dell’art. 3 del d.lgs. n. 112 del 1998 e degli artt. 8 e 10 della l.r. Liguria n. 13 del 1999, le funzioni amministrative in materia di verifica di adeguatezza dei progetti dei porti turistici e di progettazione ed esecuzione degli interventi su di essi sono state devolute alla competenza, rispettivamente, di Regione e Comuni.

Considerato che l’accesso si esercita con riferimento agli atti « materialmente esistenti al momento della richiesta » (art. 2, co. 2, del DPR n. 184 del 2006), laddove l’Amministrazione dichiari di non detenere alcun documento relativo alle circostanze cui si riferisce la richiesta, il relativo diritto non sussiste, per mancanza dell’oggetto su cui dovrebbe esercitarsi e, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto (in questi termini si v. TAR Liguria, sent. n. 260 del 2020).

La parte attrice sostiene che tali comunicazioni non riguardino l’istanza oggetto del presente processo (riferita ai lavori di rifacimento della diga svolti nel 2000), bensì la diversa domanda oggetto del giudizio r.g. n. 441 del 2020 (relativa ai lavori di costruzione della diga originaria): la tesi, tuttavia, non può essere condivisa, perché la risposta del Provveditore (doc. 7 della ricorrente), richiamando anche il sollecito del 02.07.2020 (doc. 5 della ricorrente), attiene chiaramente ai lavori di ripristino, in esso citati, mentre il MIT ha negato l’accesso « a tutta la documentazione concernente l’esecuzione dell’opera », comprendendo quindi sia la costruzione originaria, sia il successivo intervento (doc. 3 della ricorrente).

Pertanto, la circostanza che le note in questione, da cui emerge l’infondatezza della domanda, siano precedenti alla notifica e al deposito del ricorso – e che quindi l’Amministrazione statale avrebbe potuto essere esentata dal partecipare al giudizio – comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che sono equitativamente liquidate in dispositivo.

10. Per quanto riguarda il Comune di Rapallo, la domanda è infondata, seppur per altra ragione.

L’Ente ha infatti confermato di essere in possesso di documentazione amministrativa e tecnica relativa alla diga foranea, trasferitagli dall’Amministrazione erariale a seguito della devoluzione delle relative funzioni, ma ha aggiunto che questa è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Genova nel corso delle indagini avviate dopo il maremoto del 2018 (doc. 8 della ricorrente).

La non contestata acquisizione dei documenti da parte del giudice penale ne comporta l’esclusione dal diritto di accesso, quali atti coperti da segreto ai sensi dell’art. 24, co. 1, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 329 c.p.p.: in tal caso, il privato, ove comunque interessato a estrarne copia, dovrà rivolgersi all’autorità giudiziaria procedente, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. pen. (in questi termini, si v. TAR Liguria, ord. n. 357 del 2020).

Tuttavia, il fatto che il Comune abbia comunicato la circostanza solo con nota del 24.07.2020, successiva alla notifica e al deposito del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l’Ente locale.

11. Infine, il ricorso merita accoglimento rispetto alla Regione Liguria, cui sono attribuite competenze in materia di porti turistici e che, in concreto, può presumersi in possesso di documenti d’interesse per la parte attrice, alla luce dell’avviso inviato al controinteressato (doc. 2 della ricorrente).

La resistente deve quindi essere condannata all’ostensione dei documenti amministrativi in suo possesso relativi all’intervento di ripristino con modifiche della diga foranea del porto turistico di Rapallo, eseguito nel 2000.

La Regione deve altresì essere condannata al pagamento delle spese processuali, che sono equitativamente liquidate in dispositivo, secondo il generale canone della soccombenza, dal quale non vi è ragione di discostarsi.

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