TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-24, n. 201914858

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-24, n. 201914858
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914858
Data del deposito : 24 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2019

N. 14858/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10212/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10212 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio n.2;

contro

Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta plenaria del 20.06.2018 con la quale è stata approvata la “Proposta A)” di cui all'ordine del giorno aggiunto n. 6038 della Quinta Commissione del C.S.M., che proponeva la Dott.ssa -OMISSIS- per la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti (Fasc. n. 66/CO/2017 – vacanza 02.03.2018, Dott. Saieva);

- ove esistente, del D.P.R., di estremi ignoti al ricorrente, di nomina della Dott.ssa -OMISSIS- a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;

- della Proposta A) formulata dalla Quinta Commissione del C.S.M. nella seduta straordinaria del 12.04.2018 e della relativa relazione di cui all'ordine del giorno aggiunto della Quinta Commissione n. 6038 del 20.06.2018, con la quale la Dott.ssa-OMISSIS-è stata proposta per la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;

- della determinazione di cui alla nota prot. n. 37/7/62-2018 del 15.06.2018 con la quale il Ministro della Giustizia ha dato il proprio concerto alla nomina della Dott.ssa-OMISSIS-per l'ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ove lesivo, ivi compresi:

i) i verbali della Quinta Commissione e del Plenum del C.S.M.;

ii) nonché, ove occorra, i pareri del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma espressi in data 21.06.2017, 8.11.2017 e 14.03.2018 relativi al Dott.-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso in epigrafe, il Dott. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 giugno 2018 che, accogliendo una delle due proposte della V Commissione, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti della dott.ssa -OMISSIS-, nonché degli atti a questa presupposti e conseguenti.

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente censura gli atti e provvedimenti impugnati per carenza di motivazione, di istruttoria ed eccesso di potere. La delibera impugnata sarebbe stata redatta in violazione degli indicatori previsti sia con riferimento al parametro del “merito” che con riferimento alle “attitudini”, per il conferimento degli uffici direttivi di piccole e medie dimensioni, nonché dei criteri di valutazione comparativa. In particolare, non sarebbe stata analizzata, ai fini della completa ricostruzione del curriculum del candidato, tutta la documentazione in suo possesso, contrariamente a quanto avvenuto per la controinteressata, e sarebbero stati valorizzati fatti non rispondenti al vero e/o comunque risalenti nel tempo. Non si sarebbe tenuto conto di elementi rilevanti, quale il progetto organizzativo presentato dal ricorrente per la sede desiderata, né sarebbe stata considerata la sua maggiore esperienza nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l’ufficio da conferire.

Sostiene, inoltre, l’asserita contraddittorietà della motivazione della delibera impugnata rispetto a quella relativa alla copertura dell’ufficio di Procuratore della Repubblica di Viterbo, dove il profilo della dott.ssa-OMISSIS-è stato ritenuto recessivo. Infine, vengono ulteriormente censurate, per motivazione carente, la valutazione delle funzioni svolte e della capacità organizzativa dalla controinteressata, nonché la prevalenza assegnata all’esperienza informatica da lei acquisita in rapporto all’esperienza maturata dal ricorrente quale referente per l’informatica. Infine, sostiene che non sarebbero state adeguatamente motivate nemmeno le ragioni per le quali siano stati sottostimati, rispetto alle funzioni svolte dalla dott.ssa-OMISSIS-, i compiti direttivi svolti dal ricorrente quale procuratore facente funzioni.

Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo l’estromissione dallo stesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto estranea alla vicenda contenziosa. Nel merito, chiedono la reiezione del ricorso siccome infondato.

All’udienza pubblica del 4 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio, come richiesto dalla difesa erariale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo estranea agli atti e alle questioni oggetto della presente controversia.

Prima di passare all’esame delle censure ed ai fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e, al momento dello svolgimento della procedura de qua, dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 28 luglio 2015.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito”, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella recente Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, come riportato pure nel provvedimento gravato, con riferimento alle attitudini, il nuovo testo unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

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