TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-01-13, n. 202200345

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-01-13, n. 202200345
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200345
Data del deposito : 13 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2022

N. 00345/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01775/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2021, proposto da
Aspen Pharma Trading Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, G M P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A G in Roma, via del Plebiscito 112;

contro

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, E.G. S.p.A., non costituiti in giudizio;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli 5;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- della determina del Direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (“AIFA”) n. Det. DG/1313/2020 del 10 dicembre 2020 “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisiti diretti per l'anno 2019 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 delle legge 30 dicembre 2018 n. 145 di Bilancio per l'anno 2019 – Legge di Bilancio per l'anno 2019)”, pubblicata sulla G.U. n. 307 dell'11- 12-2020, e relativo Allegato B “Nota sulla metodologia applicativa (Dicembre 2020)” avente ad oggetto il ripiano dello sfondamento del tetto del 6,89% per la spesa farmaceutica acquisti diretti anno 2019, e di tutti gli ulteriori allegati alla predetta determinazione nonché alla nota sulla metodologia applicativa, ivi espressamente incluso l'Allegato A “Elenco quota di ripiano per codice SIS (Dicembre 2020)”, che prevede l'intimazione di pagamento nei confronti di Aspen degli oneri di ripiano per un ammontare pari a € 1.764.707,70 (Doc. n. 2);

- nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, con particolare riferimento:

- alla delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 46 del 20 novembre 2020, recante l'approvazione della quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, del valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto del 6,89% della spesa per acquisti diretti riferito all'anno 2019, nonché

della relativa metodologia applicativa;

- alla delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 45 del 20 novembre 2020, recante l'approvazione del monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2019, aggiornato al mese di ottobre 2020;

- alla delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 32 del 23 luglio 2020, recante approvazione del ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2019;

- alla delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 23 dell'11 giugno 2020, con cui è stato approvato l'elenco dei medicinali orfani ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge;

- al documento “Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio- Dicembre 2019 – (CONSUNTIVO)”;

- ai file excel pubblicati sul Front-End AIFA contenenti i dati che quantificano il ripiano assegnato all'azienda Ricorrente per l'anno 2019;

- nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La ricorrente deduce che, con comunicazione inviata a mezzo pec il 9 settembre 2020, aveva

rappresentato all’AIFA che gli importi ad essa addebitati fossero il frutto di una errata detrazione,

ai fini della determinazione della spesa netta 2019, degli importi di “payback” rubricati “Importo

payback tetti di prodotto ed accordi prezzo-volume per indicazioni non innovative (M)” e di una

non corretta applicazione della metodologia prevista da AIFA in applicazione dell’art. 1 co. 579,

Legge di bilancio 2019, nella parte in cui prevede la deduzione dalla spesa annuale per la singola

azienda degli importi versati a ripiano degli sfondamenti dei tetti di prodotto di fascia A non

convenzionata e fascia H negoziati con l’AIFA ex art. 48, comma 33, del Decreto Legge 30

settembre 2003, n. 269. 44.

A detta della ricorrente, infatti, l’AIFA aveva portato in detrazione solo i valori versati per

l’Alkeran Injection, e pari a € 1.819.069,10 e non anche gli altri importi versati a titoli di payback

per gli altri farmaci Purinethol, Leukeran, Alkeran Tablet e Tioguanina, per un totale di €

1.348.630,00, in ottemperanza ai criteri di cui all’accordo di compensazione temporaneo

sottoscritto il 19 giugno 2017 con la stessa Agenzia ex art. 48, comma 33, del Decreto Legge 30

settembre 2003, n. 269 e ai sensi della Deliberazione CIPE n. 3/2001.

Più in particolare, viene evidenziato che, a seguito del provvedimento dell’AGCM n. 26185 del

2016 che imponeva alla stessa Aspen la ridefinizione dei prezzi con AIFA dei Farmaci Cosmos,

fosse stato stipulato un accordo di compensazione temporaneo in data 19 giugno 2017 in base al

quale la ricorrente avrebbe dovuto versare con decorrenza dal 1 settembre 2016 fino alla

conclusione del nuovo accordo con AIFA, con riferimento al canale ospedaliero/acquisiti diretti,

il 50% della differenza tra i prezzi ex factory previgenti alla negoziazione conclusa con AIFA a

marzo 2014 – oggetto di istruttoria da parte dell’AGCM – e quelli vigenti al momento della

conclusione dell’accordo.

Tale previsione veniva altresì confermata nell’accordo finale concluso con AIFA in data 18

giugno 2018 con cui erano stati fissati i nuovi prezzi di rimborso dei farmaci Cosmos, pubblicati

successivamente anche in G.U. Serie Generale n.146 del 26 giugno 2018.

Sostiene quindi la ricorrente di aver versato, in esecuzione di dette pattuizioni, un maggiore

importo rispetto a quanto riportato nel corso del procedimento avviato da AIFA e poi nella

determina gravata. L’accordo prevedeva inoltre lo scomputo del payback versato in attuazione

dello stesso nel contesto dell’imputazione dello sfondamento della spesa farmaceutica.

Ciò posto, la ricorrente deduce che l’AIFA abbia integralmente ignorato questi importi nella determinazione della quota di fatturato e di mercato della ricorrente stabilendo così oneri di ripiano a suo carico per l’annualità 2019 sulla base di dati errati ed incompleti.

AIFA, dopo aver riconosciuto che i farmaci in classe “A” (come l’Alkeran Tablet, il Purinethol, il Leukeran e la Tioguanina) sono movimentati sia sul canale di spesa per acquisti diretti che per spesa convenzionata, sostiene che “la maggior parte dei consumi” di tali farmaci si registrerebbe “sul canale della spesa convenzionata”. Dunque, sulla base di una non precisata prassi – che non trova riscontro in alcun disposto di legge, nella normativa secondaria e né tantomeno nella metodologia pubblicata da AIFA unitamente alla determina gravata – l’Agenzia procederebbe allo scomputo, per la determinazione della spesa annuale netta aziendale, dei relativi payback “esclusivamente dalla spesa convenzionata, indipendentemente dalla quota attribuibile a ciascun canale” (acquisti diretti o convenzionata). Ciò in quanto, diversamente operando, a dire dell’AIFA, si creerebbe una non meglio descritta e provata “disparità di trattamento rispetto (…) ai titolari di farmaci aventi stesse caratteristiche”.

La Regione Emilia Romagna sul punto nulla aggiunge, rispondendo nella sua memoria (cfr. pag. 2-4) con argomentazione non afferenti alle doglianze mosse da Aspen, rimandando invece alle difese dell’Agenzia in ordine alle “censure di taglio prettamente tecnico”.

Risulta invero per tabulas come le parti abbiano raggiunto un accordo specifico in ordine agli importi di payback da versare in relazione ai cinque farmaci Alkeran Injection, Alkeran Tablet, Purinethol, Leukeran e Tioguanina, individuando dunque senza dubbio alcuno le specifiche somme da scomputare per ogni singolo farmaco e per ogni singolo canale, e.g. “ospedaliero” e per spesa “convenzionata” (cfr. doc. n. 4 e n.8), senza alcun cenno a questa prassi dell’AIFA richiamata dalla stessa in difesa.

L’Agenzia e Aspen, in ottemperanza al provvedimento n. 26185 dell’AGCM, reso nel contesto del caso n. A480 - Incremento Prezzo Farmaci Aspen, hanno dapprima concluso un accordo di compensazione temporaneo in data 19 giugno 2017 (cfr. doc n. 6) in attesa dell’esito definitivo della negoziazione sui prezzi di rimborso dei farmaci di cui sopra oggetto di istruttoria dell’AGCM.

Ai sensi di tale primo accordo, Aspen avrebbe dovuto versare con decorrenza dal 1 settembre 2016 fino alla conclusione del nuovo accordo con AIFA, con riferimento al canale ospedaliero/acquisiti diretti, il 50% della differenza tra i prezzi ex factory previgenti alla negoziazione conclusa con AIFA a marzo 2014 – oggetto di istruttoria da parte dell’AGCM – e quelli vigenti fino alla conclusione del nuovo accordo.

Tale previsione, con riferimento al canale ospedaliero/acquisiti diretti, veniva poi confermata, all’esito della negoziazione, nell’accordo finale concluso con AIFA in data 18 giugno 2018 (cfr. doc. n. 7, art. 4) con cui sono stati fissati i nuovi prezzi di rimborso dei farmaci in questione (cfr. doc. n. 7, pag. 1-3). Tale accordo – di cui è stata data pubblicità in G.U. serie generale 146 in data 26 giugno 2018 – prevede altresì al suo art. 4, che a sua volta richiama espressamente nei suoi contenuti l’accordo ponte di cui sopra, che ad Aspen sarebbe stato scomputato il payback versato con riferimento al canale ospedaliero/acquisiti diretti nel contesto dell’imputazione dello sfondamento della spesa farmaceutica. E ciò in linea con quanto previsto dall’art. 1 commi 579 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e con la stessa metodologia pubblicata da AIFA nell’All. B alla determina 1313/2020 gravata da Aspen.

A seguito di tale accordo definitivo, le parti procedevano poi in contraddittorio a determinare gli importi effettivi da versare a titolo di payback con riferimento ai due canali di movimentazione dei farmaci, ossia per acquisiti diretti e per spesa convenzionata (c.d. canale retail – farmacie territoriali).

Quanto agli acquisti diretti le parti determinavano specificamente con riferimento a ogni singolo farmaco i seguenti importi (cfr. doc. n. 4, doc. n. 8, pag. 2 “payback traccia”) da riportare in detrazione per determinare il ripiano dovuto per gli acquisti diretti:

i) € 1.819.069,10 per l’Alkeran Injection, correttamente riportato in detrazione dall’Agenzia per determinare la spesa netta per il 2019,

ii) € 333.863,67 per l’Alkeran Tablet,

iii) € 533.169,18 per il Leukeran,

iv) € 447.085,68 per il Purinethol,

v) € 34.511,79 per la Tioguanina, ingiustificatamente non detratti dalla spesa lorda aziendale.

12. Di contro, con riferimento al canale per la spesa convenzionata, le parti determinavano ben altri specifici importi, da riportare in detrazione sul ripiano eventualmente dovuto per la spesa convenzionata (cfr. doc. n. 4, doc. n. 8, pag. 2 “Payback OSMED”):

i) € 0,0 per l’Alkeran Injection (classe “H”);

ii) € 1.257.366,05 per l’Alkeran Tablet,

iii) € 2.463.704,76 per il Leukeran,

iv) € 2.003.272,70 per il Purinethol

v) € 99.212,04 per la Tioguanina.

Alla luce di quanto appena esposto e della documentazione prodotta, non è dubitabile che le parti abbiano espressamente determinato gli importi da versare sia con riferimento al canale ospedaliero/acquisti diretti e sia con riferimento alla spesa convenzionata, i quali poi avrebbero dovuto essere detratti dal fatturato aziendale per determinare rispettivamente il ripiano dovuto per la spesa per acquisiti diretti e quello dovuto per la spesa farmaceutica convenzionata. Di tal ché non si comprende il motivo per cui il payback versato per l’Alkeran Tablet, il Leukeran, il Purinethol, la Tioguanina sulla base dei dati di tracciabilità afferenti al canale acquisiti diretti non sia stato detratto per determinare la spesa netta di Aspen per l’anno 2019 (cfr. nuovamente doc. n. 8, pag.

2, “Pay-back TRACCIA netto iva”).

AIFA invero nella sua memoria, per un verso, riconosce che i farmaci di classe “A” non PHT (e.g. non in distribuzione per conto) – come appunto l’Alkeran Tablet, il Leukeran, il Purinethol e la Tioguanina – possano ben essere movimentati anche sul canale degli acquisti diretti, come peraltro espressamente previsto nell’accordo stipulato dalle parti e dagli importi ivi riportati (cfr. doc. n. 8);
per l’altro verso, l’Agenzia sostiene che sussisterebbe una prassi per cui i payback di prodotto (i.e. le somme restituite dalle aziende farmaceutiche ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269) relativi ai farmaci di classe “A” verrebbero detratti dai valori di spesa lorda aziendale solo sul canale retail, mentre qualora dei farmaci di classe “A” venissero movimentati – come nel caso di specie – anche sul canale degli acquisiti diretti, il relativo payback di prodotto non andrebbe scomputato dalla spesa lorda aziendale in quanto “la maggior parte dei consumi” dei farmaci in classe A “si registrerebbe nel canale della spesa convenzionata”.

Tutto ciò premesso si riporta innanzitutto, per maggiore comodità espositiva, un breve riepilogo delle principali novità introdotte, sul tema del payback farmaceutico, della legge n. 145 del 2018 e della legge n. 178 del 2020. Più da vicino:

La spesa farmaceutica si divide in convenzionata (farmaci dispensati dalle farmacie dietro presentazione di ticket sanitario, c.d. ricetta rossa) e diretta (in quanto si tratta farmaci dispensati direttamente dagli ospedali a soggetti ricoverati oppure in distribuzione diretta da parte delle ASL);

La spesa farmaceutica complessiva deve essere non superiore al 14,85% di tutta la spesa sanitaria: attualmente quella convenzionale deve non superare il 7,00% della spesa sanitaria in generale;
la spesa farmaceutica ospedaliera o diretta il restante 7,85% della stessa spesa sanitaria generale;

Tali percentuali, fermo restando il complessivo limite del 14,85%, possono essere rimodulate in sede di annuale legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA e di intesa con il MEF;

Allorché una od entrambe le tipologie di spesa superino le suddette percentuali, la somma eccedente dovrà essere ripianata nel modo che segue: metà dalle regioni;
metà dalle aziende farmaceutiche;

Questo sistema di ripianamento da parte delle aziende private ha formato più volte oggetto di contestazione davanti alla Corte costituzionale la quale, tuttavia, ha sempre rigettato tutte le questioni: le entrate del settore farmaceutico fanno sì che le imprese dello specifico settore ben possano contribuire al riallineamento dei conti in materia sanitaria (si veda per tutte Corte cost., 7 aprile 2017, n. 70);

Il precedente sistema normativo prevedeva un budget preassegnato annualmente a ciascuna ditta per ciascun farmaco, sforato il quale doveva essere ripianato, sempre in ragione del 50% del quantum sforato, dalla impresa farmaceutica stessa. Il sistema tuttavia non aveva dato buoni risultati a causa della costante incertezza dei dati forniti o comunque disponibili. Di qui la decisione di passare al sistema delle quote di mercato (c.d. market shares);

Il sistema delle quote di mercato risulta di più agevole applicazione dal momento che la metà della quota eccedente ciascuno dei fondi (acquisti diretti o convenzionata) viene proporzionalmente suddivisa tra le aziende farmaceutiche in base al fatturato dalle medesime prodotto nell’anno di riferimento. In linea generalissima:

a) Entro il 30 aprile di ogni anno, AIFA determina l’ammontare complessivo della spesa farmaceutica;

b) Da tale importo, riferito a tutti i farmaci di fascia A ed H, vanno detratte alcune somme, ossia: spesa per vaccini, spesa per farmaci innovativi oppure oncologici innovativi (i quali partecipano ad un “payback separato”) nonché “anticipi di payback” a vario titolo (art, 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, c.d. “payback 5%”;
art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269 del 2003, c.d. “payback di prodotto”);

c) Una volta ottenuta la somma complessiva, qualora essa ecceda la percentuale stabilita, la relativa eccedenza va ripartita al 50% tra le regioni, il restante 50% tra le aziende farmaceutiche in proporzione al fatturato da queste ultime generale nell’anno di riferimento. In buona sostanza, in base alla nuova disciplina l’importo di ripiano a carico di ciascuna azienda è determinato in via teorica proporzionalmente alla sua quota di mercato;

d) Quanto alla determinazione del fatturato generato, va applicata una franchigia pari a 3 milioni di euro. Ciò allo scopo di privilegiare le aziende di minori dimensioni. Dal fatturato vanno inoltre scomputati, oltre a vaccini e farmaci innovativi ed innovativi oncologici (i quali godono di “payback separato”, come si vedrà) eventuali “anticipi di payback” (cfr. lettera b);

e) Inoltre: le aziende che producono “farmaci orfani”, farmaci ossia destinati a curare malattie rare, sono esonerate dal payback (la spesa per tali particolari farmaci confluisce comunque nel fondo degli acquisti diretti per essere poi eventualmente ripartita, qualora si registri una eccedenza rispetto alla percentuale predeterminata, tra tutte le altre aziende che non producono farmaci per malattie rare). La finalità è dunque quella di premiare aziende che si concentrano su questo tipo di malattie;

f) Infine: i farmaci innovativi ed innovativi oncologici godono di due distinti fondi dalla capienza di 500 milioni ciascuno. Qualora si ecceda tale capienza, anche in questo caso scatta il payback riservato, ad ogni modo, alle sole aziende di questi specifici settori (“payback separato”). Finalità di una simile previsione: avvantaggiare e facilitare le aziende che investono in ricerca e sviluppo.

Il ricorso è fondato.

Non si comprende, difatti, quale sia la disparità di trattamento, che AIFA invoca, rispetto ai titolari di farmaci aventi le stesse caratteristiche in caso di scomputo del relativo payback dalla spesa per acquisti diretti.

La mancata detrazione di quanto versato in relazione agli altri quattro farmaci sul canale diretto/ospedaliero (Alkeran Tablet, Leukeran, Purinethol, Tioguanina) – che è pari ad una somma non trascurabile ossia € 1.348.630,41 – ha determinato un significativo innalzamento della quota di mercato di Aspen sul canale diretto che sarebbe dovuta passare invece dal valore di 0,13007% al valore più basso di 0,11420%. Pertanto, il ripiano dovuto dall’azienda sarebbe dovuto ammontare a soli € 1.547.737,00 invece della somma richiesta da AIFA pari a € 1.764.707,70, con una differenza pari a ben € 216.970,7 rispetto ai calcoli di Aspen.

Pertanto, tutti gli importi versati da Aspen riferibili alla quota di acquisiti diretti – sia per farmaci in classe “H” e “A” – a seguito della pubblicazione dell’accordo in G.U. in data 10 ottobre 2019 dovevano essere detratti ai fini della determinazione del ripiano sugli acquisti diretti per l’anno 2019 dovuto da Aspen e non solo gli importi riferibili ad un farmaco, ossia l’Alkeran Injection.

Il motivo è fondato e assorbente, per cui possono essere assorbite le censure di ordine costituzionale ed eurounitario svolte in via subordinata.

Anzitutto non viene esplicitata la ragione della dedotta disparità di trattamento rispetto ai titolari di farmaci aventi le stesse caratteristiche in caso di scomputo del relativo payback dalla spesa per acquisti diretti. L’unica lesione e disparità di trattamento, nel caso di specie, è quella cagionata da AIFA e subita ingiustificatamente da Aspen: infatti la mancata detrazione di quanto versato in relazione agli altri quattro farmaci sul canale diretto/ospedaliero (Alkeran Tablet, Leukeran, Purinethol, Tioguanina) – che è pari ad una somma non trascurabile ossia € 1.348.630,41 – ha determinato un significativo innalzamento della quota di mercato di Aspen sul canale diretto che sarebbe dovuta passare invece dal valore di 0,13007% al valore più basso di 0,11420%. Pertanto, il ripiano dovuto dall’azienda sarebbe dovuto ammontare a soli € 1.547.737,00 invece della somma richiesta da AIFA pari a € 1.764.707,70, con una differenza pari a ben € 216.970,7 rispetto ai calcoli di Aspen.

Le esposte considerazioni rilevano sotto il profilo della prova dell’interesse, posto che in subiecta materia a radicare quest’ultimo non è sufficiente la mera esposizione dell’entità della pretesa economica, quanto piuttosto la rilevanza concreta in termini di diversa quota di mercato attribuibile e attribuita.

Come esattamente afferma la ricorrente, uno scomputo degli importi in questione solo sul canale della spesa convenzionata sarebbe contrastante con le indicazioni della stessa AIFA, oltre a non essere rispondente ad alcuna norma di legge.

La stessa AIFA confermava ad Aspen, a mezzo pec in data 2 agosto 2019 e dunque all’indomani della conclusione dell’accordo che aveva determinato il nuovo prezzo rimborsabile dei farmaci in oggetto, il necessario scomputo del payback versato relativamente al canale acquisiti diretti per la determinazione degli oneri di ripiano sul canale ospedaliero/acquisti diretti (cfr. doc. n. 13):“(…) sulla base della metodologia vigente sarà applicato il criterio di cassa, quindi, nel caso in cui il provvedimento di ripiano venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2019, l'importo riferibile alla quota degli acquisti diretti verrà scomputato nelle fasi di ripiano del tetto degli acquisti diretti relative all'anno 2019. Inoltre, si fa presente che non sarà possibile scomputare la quota di ripiano corrispondente agli acquisti intervenuti sul canale della convenzionata, se non nel caso di eventuale sforamento del tetto della spesa farmaceutica convenzionata”

Pertanto, come confermato dalla stessa Agenzia, tutti gli importi versati da Aspen riferibili alla quota di acquisiti diretti – sia per farmaci in classe “H” e “A” – a seguito della pubblicazione dell’accordo in G.U. in data 10 ottobre 2019 dovevano essere detratti ai fini della determinazione del ripiano sugli acquisti diretti per l’anno 2019 dovuto da Aspen e non solo gli importi riferibili ad un farmaco, ossia l’Alkeran Injection.

Il difetto di motivazione è dunque evidente, in quanto emerge ex se che la stessa Agenzia aveva chiarito ad Aspen la sua reale prassi applicativa e metodologia, ossia che tutti i payback di prodotto – a prescindere della classe di riferimento dei farmaci – vanno detratti sul canale di acquisto su cui vengono movimentati e non di certo che i farmaci di classe “A” movimentati sul canale acquisti diretti vengono comunque poi detratti solo sulla spesa convenzionata in quanto “la maggior parte dei consumi” di tali farmaci si registrerebbero “sul canale della spesa convenzionata”.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi di cui in motivazione, computando con la somma indicata la esatta quota di mercato della società ricorrente.

Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della controversia.

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