TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2010-06-11, n. 201008787

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2010-06-11, n. 201008787
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201008787
Data del deposito : 11 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00648/2010 REG.RIC.

N. 08787/2010 REG.SEN.

N. 00648/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 648 del 2010, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso F A Avv. * . * in Salerno, C.Vitt.Eman.58 c/o Avv. Polverino;

contro

Comune di Baronissi in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. 4315/10 relativo alla ricostruzione fuori sito di un fabbricato urbano ex L. 219/81;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Rilevato che il giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. 1034/71 (come novellato dall’art. 3, comma 1, L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ciò anche se l’Amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2003 n. 650) ovvero anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2003 n. 1131);

Considerato che il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, in base al quale “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”;

Considerato che l’Amministrazione non ha dimostrato che, anche laddove il predetto obbligo fosse stato rispettato, il provvedimento, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come previsto dall’art. 21 octies L. 241/1990;

Spese irripetibili.

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