TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-01-25, n. 202200826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-01-25, n. 202200826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200826
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00826/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03954/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3954 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, I R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;

contro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pomezia, via Spoleto 7;

nei confronti

Pro Loco di Torvaianica, non costituita in giudizio;
-OMISSIS- S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Sagnibene, Marcello Vito Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. -OMISSIS-/2021 del 15 marzo 2021, notificata via pec nella medesima data, con cui è stata rigettata l'istanza di proroga della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-/2009 avente n. prot. -OMISSIS- del 29 dicembre 2020;

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, costituente la determina a contrarre per l'“ affidamento di due concessioni di beni demaniali marittimi siti nel comune di Pomezia in Località Torvaianica, per finalità turistiche e ricreative. Stabilimento balneare “Porto Royal” e “-OMISSIS-”. Approvazione bando di gara con i relativi allegati, e schema di concessione ”;

- del Bando di gara pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Pomezia il -OMISSIS-, recante “ Affidamento di n. 02 concessioni di beni demaniali marittimi, siti nel comune di Pomezia in località Torvaianica, per finalità turistiche e ricreative ”;

- del Disciplinare di Gara pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Pomezia il -OMISSIS-;

- della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2021, avente come oggetto l'“ atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime dichiarate decadute in osservanza dei sovraordinati principi comunitari di cui all'art. 12 DIR. 2006/123/CE ”.

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi compreso il provvedimento di decadenza della concessione ove eventualmente adottato;

nonché per quanto occorrer possa

- della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-del 15 dicembre 2020, afferente alla “ presa d'atto e applicazione della estensione della durata delle concessioni demaniali marittime stabilita con la legge 30 dicembre 2018 n. 145 ” e all'“ atto di indirizzo e indicazioni operative agli uffici per l'applicazione dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime ”;

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto la “ proroga concessioni demaniali marittime - pubblicazione avviso ed approvazione modulistica ” e del relativo avviso pubblico afferente all'“ estensione della durata delle concessioni demaniali marittime ” ;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.r.l. il 30/4/2021:

per l'annullamento previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare anche monocratica ed inaudita altera parte :

- della nota prot. -OMISSIS-/2021 del 15 marzo 2021, notificata via pec nella medesima data, con cui è stata rigettata l'istanza di proroga della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-/2009 avente n. prot. -OMISSIS- del 29 dicembre 2020;

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, costituente la determina a contrarre per l'“ affidamento di due concessioni di beni demaniali marittimi siti nel comune di Pomezia in Località Torvaianica, per finalità turistiche e ricreative. Stabilimento balneare “Porto Royal” e “-OMISSIS-”. Approvazione bando di gara con i relativi allegati, e schema di concessione ”;

- del Bando di gara pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Pomezia il -OMISSIS-, recante “ Affidamento di n. 02 concessioni di beni demaniali marittimi, siti nel comune di Pomezia in località Torvaianica, per finalità turistiche e ricreative ” ;

- del Disciplinare di Gara pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Pomezia il -OMISSIS-;

- della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2021, avente come oggetto l'“ atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime dichiarate decadute in osservanza dei sovraordinati principi comunitari di cui all'art. 12 DIR. 2006/123/CE ”;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi compreso il provvedimento di decadenza della concessione ove eventualmente adottato;

nonché per quanto occorrer possa

- della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-del 15 dicembre 2020, afferente alla “ presa d'atto e applicazione della estensione della durata delle concessioni demaniali marittime stabilita con la legge 30 dicembre 2018 n. 145” e all'“atto di indirizzo e indicazioni operative agli uffici per l'applicazione dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime ”;

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto la “ proroga concessioni demaniali marittime - pubblicazione avviso ed approvazione modulistica ” e del relativo avviso pubblico afferente all'“ estensione della durata delle concessioni demaniali marittime ”;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.r.l. il 14/5/2021:

per l'annullamento previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare

- del provvedimento del Comune di Pomezia, Settore VI-Ambiente e Urbanistica-Sezione Demanio Marittimo, prot. n. -OMISSIS-/2021, comunicato in data 18 marzo 2021 via pec, avente ad oggetto il rigetto della “ istanza di definizione del contenzioso ai sensi dell'art. 100 D.L. 14.08.2020 n. 104 – Prot. -OMISSIS- del 14.12.2020 ”;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi compresa la nota prot. 0022-OMISSIS-3/2021, comunicato in data 2 marzo 2021 via pec, contenente il preavviso di rigetto dell'istanza di definizione del contenzioso ex art. 100 DL n. 104/2020;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.r.l. il 3/6/2021:

per l'annullamento previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 19 maggio 2021 del Comune di Pomezia, Settore VI-Ambiente e Urbanistica, prot. n. -OMISSIS-/2021, comunicata a mezzo pec in data -OMISSIS- maggio 2021, con cui è stata disposta la decadenza dalla titolarità della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- del 2009 ai sensi dell'art. 47 comma 1, lett. d) ed f) del Codice della Navigazione e dell'art. 49, comma 3, della legge regionale Lazio n. 13/2007;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi comprese la nota comunale prot.-OMISSIS-/2020, comunicata in data 5 febbraio 2020 via pec, contenente la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, la successiva nota di rettifica del 25 febbraio 2020 e la nota del MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. -OMISSIS- del 14 giugno 2019, di contenuto incognito, citata nel provvedimento di cui al punto che precede.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.r.l. il 2/7/2021:

per l'annullamento previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare

- della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-dell'8 giugno 2021 del Comune di Pomezia, Settore 6-Ambiente e Urbanistica, avente n. prot. -OMISSIS- dell'8 giugno 2021, comunicata a mezzo pec nella medesima data, con cui è stata disposta l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. - -OMISSIS-s.r.l.s. (Capogruppo) -OMISSIS-S.r.l. (Mandante) della procedura di gara per l'affidamento della concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare “-OMISSIS-”, nonché della relativa pubblicazione e comunicazione;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi compresi per quanto occorrer possa i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia e di -OMISSIS- S.r.l.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2021 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierna ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-/2009, rilasciata dal Comune di Pomezia il 9 dicembre 2009, per l’occupazione di un’area di mq. 5.530, situata sul litorale di Torvaianica, Piazza Ungheria n. 14, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare con annesso bar-tavola calda.

Espone che la durata della concessione, come da istanza del 17 novembre 2014, veniva estesa al 31.12.2020 per effetto della l. n. 22 del 17 dicembre 2012.

Per effetto della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, la durata della concessione veniva ulteriormente estesa di 15 anni, fino al 31 dicembre 20-OMISSIS-: di tale effetto di legge la ricorrente chiedeva al Comune di prendere formalmente atto con istanza del 5 marzo 2019.

Il Comune provvedeva a disciplinare un procedimento di recepimento degli effetti della proroga ex lege 145/2018 con la Delibera della Giunta Comunale n. -OMISSIS-del 15 dicembre 2020 e con la Determinazione Dirigenziale nr. -OMISSIS- del 18 dicembre 2020.

La ricorrente chiedeva all’Ente di recepire l’estensione temporale della scadenza della concessione al 31 dicembre 20-OMISSIS- con nuova istanza del 29 dicembre 2020, prot. -OMISSIS-, che l’Ente respingeva con nota del 15 marzo 2021 prot. -OMISSIS-/2021.

Secondo il Comune, sarebbe stato ostativo all’accoglimento dell’istanza la circostanza che nell’area in concessione risultavano realizzate “opere edilizie in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche, demaniali, delle dogane ed edilizie in violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per le quali sono in essere dei procedimenti penali in corso, come risulta da accertamenti effettuati presso il casellario giudiziale del Tribunale di Velletri;
- morosità nei confronti dell’erario per la corresponsione dei canoni demaniali per le annualità comprese tra il 2012 ed il 2019 per un totale di euro 181.893,54. Inoltre si fa presente che con nota prot. n. -OMISSIS- del 05/02/2020 è stato avviato il procedimento per la decadenza della concessione demaniale marittima”.

Con nota prot. -OMISSIS- del 5 febbraio 2020, il Comune di Pomezia comunicava l’avvio del procedimento per la decadenza della concessione per presunte irregolarità edilizie e morosità ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione.

Il procedimento, tuttavia, non si concludeva e, nelle more, la ricorrente presentava al Comune l’istanza prot. -OMISSIS- del 14 dicembre 2020 chiedendo la regolarizzazione della situazione debitoria derivante dal ritardo nel pagamento di alcuni canoni, secondo la disciplina di cui all’art. 100 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, conv. in l. n. 126/2020.

Con riguardo alle irregolarità edilizie, la ricorrente deduce di aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi già nei mesi di agosto e settembre 2019, come si rileverebbe dalle osservazioni presentate il 3 marzo 2020 e dal verbale di demolizione e ripristino del 9 settembre 2019 che in esse è richiamato (e depositato in giudizio in allegato al ricorso, sub 18).

Evidenzia anche la ricorrente che, durante lo svolgimento delle udienze tenutesi di fronte al Tribunale di Velletri, il funzionario comunale già Responsabile dell’istruttoria amministrativa, che aveva effettuato il sopralluogo all’esito del quale era stato disposto il sequestro, aveva ammesso di aver erroneamente affermato l’esistenza di difformità (bagni in luogo di spogliatoi, per una superficie complessiva di mq 25), nonostante avesse omesso di effettuare la verifica.

Con la Determina Dirigenziale nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Comune di Pomezia includeva lo stabilimento balneare “-OMISSIS-” tra i loti oggetto di gara per l’affidamento di concessioni demaniali scadute, secondo la direttiva della DGC n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2021.

Avverso, rispettivamente, il rigetto della proroga ed il bando di affidamento a terzi dell’area demaniale, con il ricorso vengono formulati due ordini di doglianze.

A) (avverso il rigetto della proroga) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 10 bis, 21 septies 21, octies della legge n. -OMISSIS-1/90 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 TFUE - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 682 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per grave difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere, irragionevolezza manifesta. Secondo la ricorrente, la proroga della concessione demaniale è oggetto di un effetto di legge, non necessita di provvedimento comunale, secondo lo schema norma-fatto-effetto, non secondo lo schema norma-potere-effetto. In ogni caso, i presupposti del diniego di proroga sarebbero entrambi insussistenti, avendo presentato la ricorrente l’istanza di definizione del contenzioso che sospende i procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti ed avendo provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, ottenendo la revoca del sequestro preventivo;
in ogni caso, gli abusi edilizi erano stati realizzati dalla precedente titolare della concessione demaniale, cui la ricorrente subentrava nel 2004;
con CILA del 28 marzo 2017, la ricorrente aveva correttamente comunicato l’avvio dei lavori di miglioramento realizzati all’interno dello Stabilimento balneare;
gli abusi paesaggistici, asseriti e non accertati, sarebbero il risultato di una svista del funzionario tecnico del Comune;
in ogni caso, il provvedimento di diniego sarebbe lesivo del principio di proporzionalità ed adottato in spregio alle prerogative di partecipazione al procedimento e degli obblighi di cui all’art. 10 bis della l. -OMISSIS-1/90, la violazione del quale non è più sanabile ai sensi dell’art. 21 octies, a seguito della novella introdotta dal c.d. “decreto semplificazioni”, art. 12, lett. “i” del D.L. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, ai sensi del quale l’Amministrazione non può più dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

B) (sul bando di gara) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 della legge n. -OMISSIS-1/90 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 TFUE - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 - Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per grave difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere, irragionevolezza manifesta.

La ricorrente si duole della circostanza che l’Amministrazione ha posto in gara l’assegnazione della propria concessione che non era scaduta;
nella procedura selettiva non è fatta menzione dell’effettivo stato dei luoghi, non essendo indicato il persistente sequestro di una porzione dello stabilimento per mq 25;
dalla relazione allegata al bando, che contiene la lista dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Pomezia in ordine al bene demaniale in questione, non figura la CILA per mezzo della quale la ricorrente ha realizzato il viale di ingresso nello stabilimento.

Si è costituito il Comune di Pomezia che resiste al ricorso.

Il 30 aprile 2021, la ricorrente ha proposto un atto di motivi aggiunti integrativi, impugnando il prosieguo della procedura di evidenzia pubblica volta all’affidamento della concessione, formulando ulteriori ragioni di doglianza contro il diniego di proroga (che sarebbe illegittimo anche per violazione dell’art. 103, co. 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020), nonché la ulteriore violazione, per effetto della procedura di gara, dell’art. 182, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020.

Nelle more del giudizio, il Comune provvedeva sull’istanza di definizione del contenzioso ex art. 100 del D.L. 104/2020, respingendola con provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2021, comunicato in data 18 marzo 2021 via PEC, che la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti del 14 maggio 2021.

A tale proposito, deduce che il provvedimento di rigetto è motivato con riferimento al fatto che “Ai sensi del comma 6 dell’art. 100 che prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
2) Quanto alla mancata dichiarazione della sopra dedotta causa di inammissibilità della domanda di condono, consistente nella documentata pendenza di un procedimento penale, tali da rendere (“almeno”) gravemente incompleta la domanda di condono e, in quanto tale, irricevibile o comunque inidonea ad essere accolta.”

Riferisce di aver chiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la rateizzazione del pagamento di tutti i canoni demaniali ancora dovuti, non solo di quelli oggetto dell’istanza di regolarizzazione ex art. 100 del d.l. n. 104/2020, con istanza accolta con provvedimento del 6 maggio 2021 (che rateizza il dovuto in settandadue mensilità a partire dal mese di giugno 2021);
evidenzia la ricorrente che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate possiede una latitudine molto più ampia di quella oggetto della domanda di regolarizzazione ex art. 100 del DL n. 104/2020, che riguardava solo n. 3 canoni concessori. Da ciò deriverebbe la insussistenza di una effettiva pendenza debitoria. Quanto agli abusi edilizi che sono indicati quali ragione ostativa per l’accoglimento dell’istanza ex art. 100 cit., evidenzia la ricorrente che il provvedimento impugnato costituirebbe una duplicazione, in via amministrativa, della sanzione penale, essendo rivolto a sancire la perdita di un bene della vita ulteriore rispetto a quello oggetto di quest’ultima per lo stesso fatto, con violazione del “ne bis in idem”.

Le parti hanno scambiato documenti e memorie.

Con motivi aggiunti del 3 giugno 2021, la ricorrente ha quindi impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 19 maggio 2021 del Comune di Pomezia, nel frattempo intervenuta, con la quale l’Ente disponeva la decadenza dalla titolarità della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- del 2009 ai sensi dell'art. 47 comma 1, lett. d) ed f) del Codice della Navigazione e dell'art. 49, comma 3, della L.R. Lazio n. 13/2007.

A tale riguardo, deduce la ricorrente che l’Ente aveva motivato l’avvio del procedimento sulla base di pregresse morosità dei canoni demaniali nonché per interventi edilizi che, pur in presenza di C.I.L.A., erano stati realizzati in assenza dei nulla osta paesaggistico, demaniale e delle dogane, come riscontrato in esito ai sopralluoghi del 6 giugno 2016 e del -OMISSIS- luglio 2019, i cui verbali erano stati acquisiti agli atti dall’Amministrazione resistente, rispettivamente, con note prot. 00211093 del 2 marzo 2017 e prot. 2019.0025-OMISSIS-5 del 30 luglio 2019.

Disattendendo le osservazioni della ricorrente (che aveva evidenziato di avere provveduto alla riduzione in pristino e che gli abusi edilizi erano stati realizzati dalla precedente gestione e che aveva nel frattempo ottenuto la regolarizzazione del debito pregresso con l’Agenzia delle Entrate), l’Ente riteneva “ che, l’esito del sopralluogo del 06.06.2016 … che da successivo sopralluogo del -OMISSIS-.07.2019…emerge come la concessionaria abbia alterato, senza alcuna autorizzazione, lo stato dei luoghi per come dedotti nel titolo concessorio…;
- che, inoltre, la concessionaria risulta morosa nei confronti dell’Erario per la corresponsione del canone demaniale marittimo degli anni dal 2012 al 2019 e per il versamento dell’indennizzo del periodo dal 06/06/2016 al 31/12/2018 per un importo complessivo di euro 181.893,53 (centottantuno mila ottocentonovantatre/53), la cui richiesta di pagamento è stata più volte sollecitata dallo scrivente Ufficio con note di seguito elencate …;
- che, inoltre, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, la concessionaria avrebbe dovuto assolvere all’obbligo assunto anche con il titolo concessorio di integrare annualmente il deposito cauzionale versato all’Erario a garanzia degli impegni sorti per effetto della Concessione Demaniale e non risulta che la concessionaria abbia adempiuto a tale obbligo
”.

Sulla dichiarazione della decadenza dalla titolarità della concessione demaniale marittima, la ricorrente deduce (1) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., del principio del ne bis in idem di cui agli artt. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, degli artt. 47 comma 1, lett. d) ed f) del Codice della Navigazione e 49, comma 3, della L.R. Lazio n. 13/2007, dell’art. 17 d.p.r. n. 328/1952, degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis della legge n. -OMISSIS-1/90, del principio di proporzionalità, gradualità e adeguatezza dell’azione amministrativa, l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per grave difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità.

Stigmatizza la ricorrente che il Comune di Pomezia è giunto a dichiarare la decadenza dalla titolarità della concessione demaniale dopo che ne aveva già messo a gara il nuovo affidamento, e per giunta dopo la pubblicazione della graduatoria finale;
la concessione della -OMISSIS- non era stata dichiarata decaduta quando il bando è stato pubblicato;
il Comune non ha tenuto conto del verbale di ripristino dello stato dei luoghi del settembre 2019 e delle stesse ammissioni di errore che durante il giudizio penale sono state rese dal tecnico comunale;
l’Ente non ha tenuto conto neppure del mutamento nella posizione debitoria della ricorrente, conseguente al provvedimento di accoglimento della rateizzazione richiesta all’Agenzia delle Entrate;
la dedotta violazione dell’obbligo di deposito cauzionale, oltre che mai anticipata né contestata, sarebbe irrilevante non essendosi verificato alcun presupposto di escussione del relativo deposito;
la decadenza sarebbe comunque sproporzionata.

Sul bando di gara, deduce (2) la violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 3 della legge n. -OMISSIS-1/90, dell’art. 5 TFUE, dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, dell’art. 182 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020, l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per grave difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere, irragionevolezza manifesta.

Con ulteriori motivi aggiunti (del 2/7/2021), la ricorrente ha poi chiesto l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-dell'8 giugno 2021 del Comune di Pomezia, con la quale è stata disposta l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. - -OMISSIS-s.r.l.s. (Capogruppo) -OMISSIS-S.r.l. (Mandante) della procedura di gara per l'affidamento della concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare “-OMISSIS-”, instando anche la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato.

Il Comune di Pomezia resiste ai motivi aggiunti, dei quali chiede il rigetto, come anche la controinteressata che si è costituita in giudizio il 6 luglio 2021.

Disposte misure interinali con ordinanza nr-OMISSIS- del 9 luglio 2021, la domanda cautelare è stata accolta nei limiti meglio ivi indicati ed è stata fissata la udienza pubblica di trattazione della causa nel merito al 17 dicembre 2021.

Le parti hanno intanto scambiato memorie e documenti.

In particolare, il Comune ha allegato l’intervenuta conclusione del giudizio penale di fronte al Tribunale di Velletri, conclusosi con la sentenza nr. -OMISSIS- del 14 giugno 2021, di condanna della responsabile legale della società per i reati di cui all’art. 181, 1° comma, D.Lgs. 43/2004 e all’art. 1761 R.D. 372/1942.

La ricorrente, dal canto suo, ha depositato l’atto di appello avverso la sentenza indicata.

Le parti resistenti (Comune di Pomezia e -OMISSIS- Srl, controinteressata) hanno inoltre dedotto quanto segue.

Quanto al verbale di riduzione in pristino del 9 settembre 2019 (che, secondo la ricorrente, attesterebbe l’avvenuta rimozione degli abusi e che, rileva l’Amministrazione, non risulta trasmesso a quest’ultima), da esso si evincerebbe che la parte principale dell’abuso (aver trasformato le cabine in locale bar) è rimasta sussistente, essendosi rifiutata la titolare di procedere al ripristino;
la controprova si rinvenirebbe nella sentenza del Tribunale di Velletri che ha condannato la titolare dell’odierna ricorrente, laddove il Giudice penale ha disposto che l’Amministrazione provveda alla rimozione delle citate opere abusive.

La decadenza della concessione demaniale marittima sarebbe quindi confermata nei suoi presupposti;
il rigetto dell’istanza di condono sarebbe anche confermato dalla inammissibilità dell’istanza per pendenza di un giudizio penale ex art. 6, art. 100 del DL n. 104/2020.

La ricorrente deduce che la volontà di non far demolire le cabine in muratura dipendeva unicamente dal fatto che lo spostamento delle predette cabine era stata oggetto di una CILA presentata in data 28 marzo 2017, e quindi l’intervento ritenuto abusivo dall’Amministrazione era in realtà ancora assistito da un titolo legittimante del tutto valido ed efficace all’epoca del sopralluogo del 9 settembre 2019. La CILA non sarebbe contestata dall’Ente.

Con riguardo al provvedimento di rigetto dell’istanza di condono ex art. 100 del d.l. n. 104/2020, si ritiene allo stato prematura una decisione di merito, stante la pendenza di un regolamento di giurisdizione proposto da parte di altri ricorrenti coinvolti nella medesima questione controversa oggetto del presente giudizio. Il giudizio dinanzi alle Sezioni Unite è stato rubricato al NRG -OMISSIS-/2021, sebbene l’udienza non risulti ancora fissata. Chiede applicarsi l’istituto della sospensione impropria, in analogia all’orientamento espresso da codesta Sezione ha già riconosciuto in altri precedenti del tutto analoghi a quello in esame (TAR Lazio, Sez. IIbis, ord. 16 luglio 2021, n. 8491 e Sez. II bis, ord. n. 7318 del 18 giugno 2021).

Secondo la controinteressata, la normativa di cui all’art. 1, commi 682 e ss, della 30.12.2018 n. 145 avente ad oggetto l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime non ha una natura “meramente ricognitiva” laddove il Comune è chiamato a svolgere un’attività istruttoria diretta a verificare l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione demaniale marittima, previste ed imposte dalla normativa vigente. In particolare, la richiamata normativa risulta applicabile solo a seguito dell’accertamento, in sede procedimentale, della permanenza, in capo alla società richiedente, dei requisiti che hanno determinato il rilascio della concessione demaniale marittima, della quale si richiede l’estensione del termine di durata;
il rilascio del provvedimento amministrativo di estensione del termine di durata sino al 31.12.20-OMISSIS-, delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative in scadenza, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa, non è automatico, ma vincolato alla verifica della sussistenza degli individuati requisiti oggettivi e soggettivi.

La ricorrente risulta 1) morosa nei confronti dell’Erario, per la corresponsione del canone demaniale marittimo degli anni dal 2012 al 2019 e per il versamento dell’indennizzo del periodo dal 06.06.2016 al 31.12.2018 per un importo complessivo di € 181.893,54;
2) aver realizzato una serie di abusi edilizi consistenti: a) nella realizzazione di: Una struttura in legno adibita a bar di 11 mq., e una pedana in legno antistante di mq. 64, in difformità del titolo concessorio, e prive di autorizzazione per l’occupazione di pubblico demanio marittimo;
b) nel cambio di destinazione d’uso, con la realizzazione di un locale bar con i relativi servizi igienici per una superficie utile pari a mq. 2 4,60Xml. 5,50;
c) amministrata da un legale rappresentante, per il quale pendeva un giudizio innanzi al Tribunale Penale di Velletri, per i reati di cui agli artt. 44 e 181, comma 1, del D.Lgs. -OMISSIS-.

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