TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-03-23, n. 202305115

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-03-23, n. 202305115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305115
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 05115/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06707/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6707 del 2020, proposto da
M D F, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del verbale di scrutinio esame preliminare di ammissione all’esame di Stato dell’odierno ricorrente, quale candidato esterno (c.d. privatista), recante l'esito “non ammesso”, deliberato dall’Istituto scolastico in data 20/07/2020 siccome non avrebbe riportato almeno 6/10 in ogni materia;

- dei verbali recanti le valutazioni della prova scritta e orale;

- di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale,

ancorché ignoto, che sia lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.

previa declaratoria d’illegittimità o annullamento o disapplicazione:

- dell'art. 4, C. 5, dell'Ordinanza 16/05/2020, n. 10, con cui il Ministro dell’Istruzione, in ragione della Pandemia da Covid – 19, ha previsto l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato prescindendo dai soli requisiti di cui all'art. 14, C. 3, ultimo periodo del d.lgs. 13/04/2017, n. 62

(partecipazione alle prove Invalsi e frequenza alternanza scuola-lavoro), quindi richiedendo pur sempre il voto di almeno 6/10 in ogni materia;

- dell'art. 7, C. 9, dell'Ordinanza 27/06/2020, n. 41, con cui il Ministro ha previsto che “il candidato (esterno) è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, idoneo alla classe V, ma non ammesso a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione non avendo riportato 6/10 in ogni materia all’esito dell’esame preliminare per candidati c.d. privatisti, impugna gli atti indicati in epigrafe sostenendone l’illegittimità per disparità di trattamento rispetto ai candidati “interni” ammessi in base alle Ordinanze ministeriali 16 maggio 2020, n. 10 e 27 giugno 2020, n. 41 a sostenere l’esame di stato anche in presenza di insufficienze nella valutazione finale e chiedendo la previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 1, co. 6, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 per in violazione degli artt. 3 e 33 della Carta costituzionale.

2. Il ricorso non può

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