TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-03-23, n. 202305115

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-03-23, n. 202305115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305115
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 05115/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06707/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6707 del 2020, proposto da
M D F, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del verbale di scrutinio esame preliminare di ammissione all’esame di Stato dell’odierno ricorrente, quale candidato esterno (c.d. privatista), recante l'esito “non ammesso”, deliberato dall’Istituto scolastico in data 20/07/2020 siccome non avrebbe riportato almeno 6/10 in ogni materia;

- dei verbali recanti le valutazioni della prova scritta e orale;

- di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale,

ancorché ignoto, che sia lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.

previa declaratoria d’illegittimità o annullamento o disapplicazione:

- dell'art. 4, C. 5, dell'Ordinanza 16/05/2020, n. 10, con cui il Ministro dell’Istruzione, in ragione della Pandemia da Covid – 19, ha previsto l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato prescindendo dai soli requisiti di cui all'art. 14, C. 3, ultimo periodo del d.lgs. 13/04/2017, n. 62

(partecipazione alle prove Invalsi e frequenza alternanza scuola-lavoro), quindi richiedendo pur sempre il voto di almeno 6/10 in ogni materia;

- dell'art. 7, C. 9, dell'Ordinanza 27/06/2020, n. 41, con cui il Ministro ha previsto che “il candidato (esterno) è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, idoneo alla classe V, ma non ammesso a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione non avendo riportato 6/10 in ogni materia all’esito dell’esame preliminare per candidati c.d. privatisti, impugna gli atti indicati in epigrafe sostenendone l’illegittimità per disparità di trattamento rispetto ai candidati “interni” ammessi in base alle Ordinanze ministeriali 16 maggio 2020, n. 10 e 27 giugno 2020, n. 41 a sostenere l’esame di stato anche in presenza di insufficienze nella valutazione finale e chiedendo la previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 1, co. 6, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 per in violazione degli artt. 3 e 33 della Carta costituzionale.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2.1 Occorre premettere che la previsione contenuta al comma 9 dell’art. 7 dell’O.M. 27 giugno 2020 n. 41, secondo cui “ Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova ” costituisce diretta applicazione di una disposizione di legge.

Difatti in base al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che reca la regolamentazione dell’esame di Stato, prevede al comma 2 dell’art. 14 che “.. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;
il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

2.2 Attesa la chiarezza della disposizione di legge, la quale non si presta ad un’interpretazione differente da quella di cui è stata fatta applicazione determinandosi la non ammissione del ricorrente all’esame di Stato per non aver conseguito la valutazione di sei decimi in ciascuna delle prove dell’esame preliminare, il Collegio deve vagliare la non manifesta infondatezza della sollevata illegittimità costituzionale della previsione normativa di cui all’art. 1, co. 6 del D.l. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.

Quest’ultima disposizione difatti testualmente così prevede: “ In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.”

2.3 Secondo la prospettazione di parte ricorrente il legislatore avrebbe in tal modo determinato una grave disparità di trattamento con violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e dell’art. 33 Cost. poiché avrebbe consentito ai soli candidati interni di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, sia pure limitatamente all'anno scolastico 2019 – 2020, prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all'art. 13, co. 2, del d. lgs. n. 62 del 2017, tra cui il conseguimento di una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto (lett. d), mentre ai candidati esterni sarebbe stato riservato un trattamento molto più gravoso continuandosi a richiedere solo per essi il conseguimento di una valutazione di sufficienza in sede di esame preliminare con riferimento a tutte le materie, per poter essere ammessi all’esame di Stato.

Tale diversità di trattamento non sarebbe giustificata anche alla luce dell'unitarietà della situazione emergenziale, determinata dalla pandemia di Covid, che ha accomunato sia gli studenti interni che quelli esterni ed attesa la specifica posizione degli studenti esterni comunque in possesso dell’idoneità alla classe V, come il ricorrente.

2.4 Ritiene il Collegio che la questione sollevata sia manifestamente infondata.

La violazione del principio di eguaglianza presuppone che vengano in rilievo situazioni identiche esposte irragionevolmente a trattamenti differenti. Condizione che non ricorre nella fattispecie in questione.

Occorre premettere che la disciplina dettata dall’art. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (convertito dalla L. 06 giugno 2020, n. 41) e, in attuazione di questo, dagli artt. 3 e 4 dell’ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 10 ha carattere eccezionale in quanto volta ad introdurre disposizioni derogatorie nei limiti in cui siano giustificate dall’emergenza epidemiologica ed occorre altresì rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tale disciplina non sembra prevedere una ammissione tout court dei candidati interni a prescindere da qualunque valutazione sul percorso formativo e sulla maturità scolastica raggiunta, considerato che disposizione prevede che nello scrutinio finale “ si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta ”.

Tanto considerato, ciò che maggiormente rileva è la differente condizione dei candidati aspiranti all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a seconda che essi vi chiedano di accedere come esterni piuttosto che come interni, ossia degli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie (art. 13 co.1 del d.lgs. 62 del 2017).

Molto eterogenea è invece la platea dei candidati c.d. esterni, che possono richiedere di sostenere l’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 62/2017, purchè versanti in una delle condizioni ivi previste, tra cui anche l’aver “ cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo ” (lett. d).

Si tratta di candidati che potrebbero non aver mai frequentato la scuola secondaria di secondo grado, o che comunque, come nel caso di specie non hanno frequentato l’ultimo anno della scuola superiore, pur essendo in possesso di idoneità per la classe V.

Pertanto il superamento degli esami preliminari appare primariamente funzionale a consentire la valutazione di candidati che non avendo frequentato non sono stati seguiti nel loro percorso formativo e rispetto a quali la Commissione d’esame non ha alcun altro elemento di valutazione che non sia appunto il rendimento reso in sede di esame preliminare, il quale verte appunto sulle materie ed i programmi riferiti al percorso scolastico non frequentato ed è calibrato in base ad eventuali idoneità già conseguite.

In tali condizioni, l’estensione della previsione riservata ai candidati interni anche a tali candidati esterni avrebbe determinato una generale e ingiustificata sanatoria, perché avrebbe significato l’ammissione all’esame di candidati che avrebbero potuto avere riportato valutazioni insufficienti in sede di esame preliminare.

3. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.

4. La novità della questione porta a ritenere la compensazione delle spese del giudizio.

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