TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-10-30, n. 202000629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-10-30, n. 202000629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202000629
Data del deposito : 30 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2020

N. 00629/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00883/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 883 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio eletto presso il proprio studio legale, in Reggio Calabria, via Santa Caterina n. 107/D;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Reggio Calabria - UTG, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via Plebiscito, n. 15;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso in data 16/6/2016 dalla Prefettura di Reggio Calabria, identificato con prot. n. 58783/W/2016/D.D.A./Area I-bis, fasc. n. 4563/W/2016, notificato in data 12/8/2016 unitamente al verbale di sequestro amministrativo con cui è stato vietato al Sig. -OMISSIS- di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente;

- della nota Carabinieri prot. n. 0322659/1-4 del 25/5/2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;

Visto l’art. 35, co. 1, lett. a), cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 17/11/2016, e depositato il successivo 15/12/2016, -OMISSIS- ha impugnato il decreto prefettizio indicato in epigrafe, e gli altri atti ad esso prodromici, con cui veniva prescritto a suo carico il divieto di detenzione a qualsiasi titolo di armi, munizioni e materiale esplodente e contestualmente disposto il sequestro amministrativo dei medesimi materiali dallo stesso detenuti.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce plurimi motivi di doglianza, riconducibili ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, censurando, sotto diversi profili – con particolare riferimento al difetto di istruttoria ed alle carenze della motivazione –, la valenza ascritta nel provvedimento impugnato all’unico elemento fattuale del vincolo di parentela con un soggetto gravato da precedenti penali, posto a fondamento della delibazione negativa di affidabilità del ricorrente e del correlato pericolo di abuso nell’impiego delle armi dal medesimo legittimamente detenute.

Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio, in data 20/12/2016, entrambe le amministrazioni intimate, invocando in primis una declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività ed insistendo, comunque, nel merito per il rigetto del ricorso, stante l’infondatezza di tutte le doglianze prospettate.

All’udienza del 23/9/2020, sentiti i difensori delle parti, anche sul profilo dell’irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa di parte resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va dichiarato irricevibile, risultando tardivamente proposto.

Ed infatti, per come rilevato da parte resistente nelle proprie controdeduzioni, il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 12/8/2016;
sicché il ricorso, tenuto conto del periodo di sospensione feriale (sino al 31/8/2016) e della conseguente decorrenza del termine decadenziale a far data dal 1°/9/2016, avrebbe dovuto essere notificato entro il 1° novembre dello stesso anno.

L’impugnazione risulta invece notificata alle amministrazioni resistenti il 17/11/2016, ben oltre la scadenza del termine anzidetto.

Il ricorso va conseguentemente dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente nella misura di cui in dispositivo.

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