TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-12-23, n. 201901717

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-12-23, n. 201901717
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901717
Data del deposito : 23 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2019

N. 01717/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01168/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2016, proposto dalla E-Distribuzione s.p.a., già Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e P V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V in Bari, piazza Umberto, 8;

contro

Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R M, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

“a) della nota prot. 29421 del 31.5.2016 (comunicata il 15.6.2016), con la quale il Dirigente del Settore Territorio presso il Comune di Molfetta, sulla base della nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2016/9692/DR-ST/Bari 1 del 18.5.2016 (anche questa da intendersi qui gravata), ha definitivamente respinto la pretesa della ricorrente di vedersi applicare il c.d. canone ricognitorio ex art. 39 del Codice della Navigazione, con riferimento alle concessioni demaniali marittime n. 29/2005 e n. 2/2007, denegando il rinnovo della predetta c.d.m. n. 29/2005;

b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ed in particolare delle note prot. 31870 del 20.5.2013, prot. 19445 del 17.3.2014, prot. 31870 del 20.5.2014, prot. 81977 del 21.11.2014, prot. 19311 del 19.3.2015, prot. 6804 del 5.2.2016, prot. 21322 del 18.4.2016 e, da ultimo, prot. 44326, del 26.8.2016 a firma del Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta;

nonché

per l’accertamento del diritto della ricorrente a versare il canone ricognitorio per la c.f.m. n. 29/2005 e n. 2/2007 e per la condanna del Comune di Molfetta a rilasciare il rinnovo della predetta c.d.m. n. 29/2005 a fronte del pagamento del canone nella misura ridotta”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta e dell’Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giovanni Spinelli, su delega dell'avv. P V, e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. Enel Distribuzione, in concessione e in regime di esclusività, realizza e gestisce le reti di distribuzione e i dispositivi di interconnessione dell'energia elettrica.

Nel verificare i pagamenti del canone relativi ad alcune concessioni demaniali marittime, il Comune di Molfetta contestava alla società la correttezza dei versamenti siccome calcolati sulla base del cosiddetto canone ricognitorio.

Nel corso di quest’istruttoria veniva anche consultata l’Agenzia del demanio, che riteneva inapplicabile il canone minimo. Infine, con una nota 31 maggio 2016, prot. n. 29421, il Dirigente del Settore territorio, sulla scorta di detto parere, comunicava le sue determinazioni in ordine al canone, subordinando il rinnovo della concessione n. 29/2005, di cui Enel Distribuzione era titolare, al versamento del canone in misura integrale.

La società chiede l’annullamento di tale atto, nonché di quelli presupposti, connessi e consequenziali, meglio specificati in epigrafe, alla stregua dei seguenti motivi, così rubricati:

“I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 39 del Codice della Navigazione;
art. 8 del R.D. dell'1.12.1895 n. 726;
art. 37 del DPR 15.2.1952 n. 328).

Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e carenza di istruttoria”;

“II. Illegittimità derivata.

Eccesso di potere per difetto del presupposto”, vizio che inficerebbe la determinazione di denegare il rinnovo della concessione n. 29/2005, salvo il pagamento del canone nella misura intera.

Si sono costituiti il Comune di Molfetta e l’Agenzia del demanio, contestando le tesi attorie.

La causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 3 dicembre 2019.

B.

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