TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2024-05-29, n. 202400176
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2024
N. 00176/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2024, proposto dal sig. -O--O- -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Prefettura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Isernia prot. n. -O- del -O-, notificato il successivo -O-, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza a carico dell’interessato, ospite presso il Centro di Accoglienza Straordinaria -O- di Isernia, nonché di tutti gli atti ad esso preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione adita;
Visto il decreto monocratico presidenziale n. -O-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. F G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il sig. -O- -O- -O-, richiedente la protezione internazionale, ha impugnato il decreto prefettizio in epigrafe, per mezzo del quale la Prefettura di Isernia ha disposto nei suoi confronti la revoca della misura di accoglienza temporanea presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) “-O-” di Isernia;
- il provvedimento è stato adottato in dichiarata applicazione dell’articolo 23, comma 7 del D.lgs. n. 142/2015, atteso che il Comando Carabinieri di Isernia, in funzione di P.G., il -O- aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura precautelare dell’arresto per averlo colto in flagranza nell’atto di vendere sostanze stupefacenti;
Dato atto che:
- il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del suddetto decreto, con un unico e articolato motivo, per essere tale atto, a suo avviso, viziato da: a) violazione di legge per omessa e/o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 7 del D.lgs. n. 142/2015;c) eccesso di potere, compendiatosi nelle figure sintomatiche di difetto di istruttoria, di proporzionalità e sviamento di potere;
- l’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei confronti della società gestore della CAS, la -O- s.r.l., nonché l’infondatezza del gravame;
- all’odierna udienza camerale, all’esito della discussione tra le parti costituite, e dato avviso alle stesse della possibilità di una definizione integrale della controversia nel merito ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., avviso cui nulla veniva opposto, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
- sussistono i presupposti per la definizione integrale della controversia facendo applicazione della norma di rito appena citata;
- non può essere condivisa l’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dell’impugnativa nei confronti del C.A.S. -O-: in tema di revoca delle misure di accoglienza per pericolosità del richiedente l’articolo 23, comma 7 del D.lgs. n. 142/2015 è chiaro nell’attribuire la competenza nell’adozione del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza alla Prefettura territorialmente competente, senza che il C.A.S. svolga alcun ruolo nel relativo procedimento deliberativo – e nemmeno sotto il profilo istruttorio-, né può ritenersi ravvisabile in capo al C.A.S. la titolarità di una posizione giuridica autonoma, uguale e contraria a quella del ricorrente, tale da qualificarlo alla stregua di un controinteressato in senso sostanziale;sicché non può ritenersi in alcun modo sussistente l’onere in capo al ricorrente della necessaria estensione della presente impugnativa nei confronti del C.A.S. -O-;
- ciò posto, il ricorso è fondato: il provvedimento gravato è, invero, viziato tanto da eccesso di potere in rapporto alle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo al requisito di pericolosità sociale del ricorrente, quanto dalla falsa applicazione del combinato disposto di cui agli 23-05-05">articoli 6, comma 2, e 23, comma 7 del D.lgs. n. 142/2015 in relazione all’elemento della sussistenza di una pronunzia di condanna;
Ricordato difatti che:
- l’articolo 23, comma 7, del D.lgs. n. 142/2015, posto dalla Prefettura a base del proprio atto di revoca, recita: “ Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6 ”;
- con riferimento al presupposto della “ pericolosità del richiedente ”, il richiamato articolo 6, comma 2 del D.lgs. n. 142/2015 precisa, a sua volta, quanto segue: “ Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando (…) c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ”;
Ritenuto, innanzitutto, che alla luce del citato contesto ordinamentale, ad avviso del Collegio, è fondata la doglianza di illegittimità del provvedimento in ragione dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in rapporto al requisito della “pericolosità del richiedente” di cui al combinato disposto dei summenzionati articoli 6, comma 2 e 23, comma 7 del D.lgs. n. 142/2015;
Considerato, tutto ciò posto, che:
- il decreto prefettizio in epigrafe poggia la valutazione di pericolosità dell’interessato sulla mera circostanza fattuale dell’applicazione al ricorrente della misura c.d. precautelare dell’arresto in flagranza di reato da parte del Comando Carabinieri di Isernia, applicata il -O-, e reca nel corpo della sua motivazione i seguenti passaggi: “ VISTA la nota con prot. n. -O- del -O-, con la quale il responsabile del CAS “-O-”, sito a Isernia in via -O-, ha comunicato che, in riferimento al cittadino straniero -O- -O-nato in Niger il -O-, è stato disposto l’arresto dalla Compagnia Carabinieri di Isernia per la vendita di sostanze stupefacenti e – conseguentemente lo stessi è stato condotto presso la locale Casa Circondariale;LETTA la segnalazione della Compagnia Carabinieri di Isernia, acquisita al protocollo di quest’Ufficio con nota -O- del -O-, concernente le succitate motivazioni che hanno comportato l’arresto del predetto migrante;