TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-01-14, n. 201300020
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N. 00020/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02176/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2005, proposto dal sig. J B B, in proprio e quale procuratore speciale dei sigg. G Belli, M B, P B, R B, S B, L B B, rappresentato e difeso dall'avv. L B, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini 35;
contro
Ente nazionale aviazione civile (E.N.A.C.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distr.le dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per le seguenti conclusioni:
1.1) in tesi: accertare l'illecito impossessamento da parte dell'Amministrazione convenuta dei terreni di proprietà dei ricorrenti B meglio rappresentati alle particelle 52-53 e 117 del foglio di mappa 57 del NCT del Comune di Sesto Fiorentino e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno corrispondente al valore di mercato del bene calcolato ai valori attuali nella misura che risulterà a seguito dell'espletanda CTU;
1.2) sempre per effetto dell'accertamento di cui al precedente capo di domanda, accertare il diritto dei ricorrenti B al risarcimento dei danni consistenti nel mancato godimento dei beni per tutto il periodo che va dalla materiale apprensione da parte della P.A. al dì del saldo corrispondente al tasso di interesse legale calcolato sul valore di mercato di detti beni e per l'effetto condannare l'ENAC al pagamento della somma che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda CTU;il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
1.3) sempre per effetto dell'accertamento di cui al capo di domanda sub.1.1), accertare il diritto dei ricorrenti B al risarcimento del danno consistente negli oneri diretti e indiretti sostenuti nel periodo di illecito spossessamento anche a titolo di prelievo fiscale e conseguentemente condannare l'ENAC al pagamento della somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
2) in ipotesi subordinata:
2.1) accertare l'avvenuto trasferimento a favore dell'ENAC - Ente nazionale aviazione civile, della proprietà del terreno già di proprietà dei ricorrenti meglio identificato al foglio di mappa n. 57, particelle 52, 53 e 117 del NCEU del Comune di Sesto Fiorentino a seguito della realizzazione dei lavori di prolungamento della pista di volo dell'aeroporto di Firenze e di realizzazione della fascia di sicurezza del sedime aeroportuale, senza l'emissione di regolare decreto di esproprio nei termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità;
2.2) accertare quindi il diritto dei ricorrenti B al risarcimento del danno subito per l'ablazione del terreno, quantificato nel valore venale del terreno alla data del trapasso di proprietà o in quella somma che comunque risulterà di giustizia in base all'epletanda CTU, e conseguentemente condannare l'ENAC al pagamento delle somme che risulteranno dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dall'avverarsi del trapasso di proprietà all'effettivo saldo;
2.3) accertare, per effetto dell'accertamento di cui al capo di domanda sub 2.1), il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno conseguente alla inutilizzabilità e/o depauperamento e/o perdita di valore della residua porzione di terreno posta sulla particella n. 53 non oggetto di apprensione da parte dell'ENAC e conseguentemente condannare quest'ultima al pagamento della somma che risulterà dalla espletanda CTU;il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dall'avverarsi del trapasso di proprietà all'effettivo saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il ricorso in epigrafe è stato originariamente proposto dal sig. A B, in proprio e quale procuratore speciale dei sigg. G Belli, M B, P B, R B, S B, L B B e J B B. Deceduto il procuratore costituito, il giudizio è stato proseguito dal sig. J B B, costituitosi in proprio e quale nuovo procuratore dei soggetti interessati.
La causa trae origine da due procedure espropriative avviate, rispettivamente, nel 1996 e nel 2000 con decreti del Prefetto della provincia di Firenze autorizzativi dell'occupazione temporanea e d'urgenza di terreni di proprietà dei sigg. B ubicati in Comune di Sesto Fiorentino, per la realizzazione di lavori riguardanti l'aeroporto di Firenze. In particolare:
a) in base al decreto prefettizio prot. n. 7039/96 dell'1/4/1996, relativo al prolungamento della pista di volo del predetto aeroporto, sono stati occupati mq.