TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2019-07-19, n. 201909601

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2019-07-19, n. 201909601
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909601
Data del deposito : 19 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2019

N. 09601/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13519/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13519 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G V e N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G V in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D GMIL REG2018 0552843 del 19.09.2018 con il quale l'odierno ricorrente veniva "prosciolto dalla ferma prefissata di un anno per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento (…) e viene collocato in congedo illimitato a decorrere dal 2 maggio 2018”;
;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\2\2019 :

del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D GMIL REG2018 0691857 del 03.12.2018 con il quale l'odierno ricorrente veniva “prosciolto per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento (…) e viene collocato in congedo assoluto a decorrere dal 2 maggio 2018”;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

con il ricorso introduttivo con quello per motivi aggiunti in epigrafe, il ricorrente impugna i provvedimenti con il quale è stato prosciolto dalla ferma prefissata di un anno per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento e collocato in congedo illimitato a decorrere dal 2 maggio 2018;

nello specifico, durante il servizio prestato quale VFP1, in data 5.04.2018, parte ricorrente veniva colto da un inaspettato episodio di perdita di coscienza e lo stesso giorno veniva ricoverato presso il Policlinico militare di Roma “Celio” dove gli venivano prescritti 20 giorni di riposo.

in data 2.05.2018 veniva sottoposto ad accertamenti presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia e risultava affetto da “-OMISSIS-”, venendo ritenuto permanentemente non idoneo al proseguimento del servizio quale VFP 1;

con il provvedimento n. M_D GMIL REG2018 0552843 del 19.09.2018 veniva prosciolto dalla ferma prefissata di un anno per perdita permanente dell'idoneità psicofisica richiesta per il reclutamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 956, co 1, let. b) e 957, co. 1, let. f) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e collocato in congedo illimitato a decorrere dal 2 maggio 2018;

il gravame è affidato a motivi di violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l. 241/1990;
violazione e falsa applicazione degli artt. 956 e 957 d.lgs. 66/2010;
violazione e falsa applicazione del decreto del ministero della difesa 4.06.2014 avente ad oggetto la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare eccesso di potere per illogicita' e contraddittorieta' manifesta;
erroneita' dei presupposti

il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio resistendo al ricorso;

Successivamente parte ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso lo stesso provvedimento già impugnato nel ricorso principale e nei confronti del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D GMIL REG2018 0691857 del 03.12.2018 con il quale l'odierno ricorrente a parziale modifica del precedente provvedimento veniva prosciolto per perdita permanente dell'idoneità psicofisica richiesta per il reclutamento e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 2 maggio 2018”;

l’adito T.A.R. ha disposto verificazione in sede cautelare finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, l’effettiva sussistenza della “-OMISSIS-” che tale da renderlo permanentemente inidoneo al servizio, incaricando di ciò il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità con sede in Roma;

successivamente, a causa di un impedimento tecnico dell’apparecchiatura segnalato dal nominato organo verificatore, veniva disposta la sostituzione del medesimo verificatore nominando Commissione Sanitaria di Appello – Viale Piero Gobetti n. 6, in Roma;

è stata depositata la relazione di verificazione secondo la quale non si riscontra l’ “assenza di -OMISSIS- in atto in soggetto con attuale negatività neurologica e strumentale”, con conseguente idoneità del medesimo ricorrente al servizio militare.

il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti meritano accoglimento in quanto dalle risultanza della verificazione, rispetto alla quale il Collegio non ha ragione di dissentire, non sussiste la causa di inidoneità al servizio militare che ha motivato i provvedimenti gravati e parte ricorrente si palesa come in possesso del profilo sanitario adeguato;

i provvedimenti impugnati che hanno dichiarato il ricorrente prosciolto per perdita permanente dell'idoneità psicofisica devono essere annullati;

le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

si reputa congruo liquidare le spese di verificazione in euro 500,00, comprensivi di ogni onorario e spesa, come da nota spese allegata dal medesimo verificatore;

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