TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-02-18, n. 201902195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-02-18, n. 201902195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902195
Data del deposito : 18 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2019

N. 02195/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00348/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2017, proposto da:
N H K P G, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio ex lege presso la segreteria della sezione terza III del Tar Lazio, Roma

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento, prot. 20160010477, di diniego del visto turistico, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Colombo (Sri Lanka) in data 27.12.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente introdotto la ricorrente in epigrafe indicata, impugna, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, il provvedimento, prot. 20160010477, di diniego del visto turistico, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Colombo (Sri Lanka) in data 27.12.2016.

Premette la ricorrente in fatto:

di aver prodotto istanza di visto turistico all’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia in Colombo per il periodo di tempo compreso fra il 21.12.2016 ed il 19.01.2017 e di aver prodotto, a sostegno della richiesta, due attestati di lavoro, relativi l’uno all’ impiego di amministratrice presso un’azienda per la coltivazione e per il commercio di thè di proprietà del padre, l’altro all’impiego di collaboratrice nell’attività di contabilità delle proprietà terriere di titolarità della madre;

di vantare congruo reddito economico, desumibile dal conto corrente personale bancario N. 25620147993055 (People’s Bank), aperto nel 2005 e a tutt’oggi con provvista di rupie 2.014.147.29, equivalente ad € 14.000,00 circa;

di aver provveduto a fornire la richiesta documentazione in ordine al biglietto di volo di andata e ritorno dallo Sri Lanka per l’Italia, e la documentazione relativa al progetto dell’itinerario turistico in territorio italiano comprensiva di biglietti in treno di andata e ritorno e delle prenotazioni alberghiere;

di essersi recata a Reggio Calabria, ove, munito di regolare permesso di soggiorno, vive il marito all’indirizzo Via Reggio Campi n. 119 b e di aver provveduto, ancora, a fornirsi di biglietto di ritorno in treno da Reggio Calabria a Roma, per poi ripartire per lo Sri Lanka in data 18.1.2017.

Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale depositando documenti.

Con ordinanza collegiale n.4601/2017 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione.

La ricorrente ha depositato ulteriore memoria in cui sosteneva che era stata prodotta deposizione scritta giurata nella quale la firma della stessa ricorrente, con cui viene rilasciato il mandato difensivo, è stata autenticata dapprima dal Procuratore Legale e Notaio Pubblico della Corte di Cassazione dello Sri Lanka, certificata con protocollo n. 20288/2018 e, successivamente, è stata postillata dal Ministero degli Affari Esteri dello Sri Lanka con protocollo n. 0095 del 24/12/2018.

Nell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

La ricorrente affida il ricorso ai vizi di violazione e falsa applicazione di legge e dei principi generali dell’ordinamento;
violazione legge 241/90;
illogicità manifesta;
carenza di motivazione

Ritenuto di superare, per ragioni di economia processuale, le questioni preliminari processuali evidenziate nell’ordinanza cautelare, si può senz’altro passare all’esame di merito del ricorso.

Il ricorso è nel merito infondato e deve essere respinto.

Occorre premettere che l’art. 4 D.M. n. 850 del 11.05.2011 - recante la definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento - stabilisce che “1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

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