TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-17, n. 202304695

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-17, n. 202304695
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304695
Data del deposito : 17 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2023

N. 04695/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06422/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6422 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati L M L, U S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente, non costituito in giudizio;
Terna Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, A I, F M, V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Umbria, Comune di Terni, Terna Rete Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

del DECRETO -OMISSIS-dal Mi.S.E. recante approvazione del progetto variante

elettrodotto;

B. del DECRETO a firma

TERNA

Rete Elettrica Nazionale S.p.A.,-OMISSIS-;

C. l'

ATTO

27.03.2018 DVADEC. -OMISSIS-.

D. PIANO di SVILUPPO della RETE ELETTRICA di TRASMISSIONE NAZIONALE;

E.

ATTO

Comune di Terni di dichiarazione compatibilità urbanistica;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Transizione Ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il Consigliere A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Va sinteticamente premesso in punto di fatto che 2. TERNA S.p.A. è stata autorizzata dai competenti Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 1 sexies del D.L. 239/2003 conv. in L. 290/2003, a realizzare l’opera elettrica denominata «variante all’elettrodotto a 220kV SE Villavalle – SE Pietrafitta», con espressa dichiarazione di urgenza ed indifferibilità nonché di pubblica utilità e contestuale delega a TERNA ex art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 di esercitare i necessari poteri espropriativi.

L’art. 1 sexies del citato D.L. 239/2003 è stato espressamente dedicato dal legislatore alla disciplina, quale lex specialis, del procedimento autorizzativo relativo agli impianti ricompresi o da ricomprendere nella Rete Elettrica di trasmissione nazionale, istituita in applicazione del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 (decreto “Bersani”).

Con il provvedimento autorizzativo oggetto della controversia all’odierno vagli odel Collegio - -OMISSIS- – è sancita quale essenziale presupposto per lo svolgimento dell’iter autorizzativo, l’appartenenza dell’impianto in autorizzazione alla predetta Rete.

Nel decreto gravato si afferma : “CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste… all’interno di un più ampio intervento…” (cfr. pag. 4, doc. 2) nonché “CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale” (cfr. pag. 5, doc. 2). Nell’esercizio del potere espropriativo, espressamente delegato nel predetto provvedimento dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, TERNA S.p.A. ha quindi emesso il decreto di asservimento coattivo nei confronti dei proprietari dei fondi interessati dal percorso dell’elettrodotto, tra cui i ricorrenti, con contestuale preavviso di immissione in possesso (docc. da 18 a 28).

1.1. I ricorrenti, ricevuta la notifica del decreto di asservimento e dell’avviso di immissione in possesso, hanno quindi proposto ricorso dapprima innanzi al T.A.R. Umbria, dichiaratosi poi privo di competenza con ordinanza -OMISSIS- ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a., per poi riassumere il giudizio innanzi a questo T.A.R.

1.2. Si sono costituiti, rispettivamente, in data 27 giugno 2022 e 2 settembre 2022, per resistere al gravame, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a ministero della difesa erariale e Terna S.p.a.

Tutte le parti hanno prodotto memorie e documenti. Le parti pubbliche hanno segnatamente depositato memoria defensionale il 13 ottobre 29022 e il 7 novembre 2022.

I ricorrenti hanno depositato replica in data 11 novembre 2022.

Alla pubblica Udienza del 7 dicembre 2022 udita l’ampia discussione svolta dai patroni delle parti come da verbale, il gravame è stato ritenuto in decisione.

A seguito di riassegnazione disposta con decreto del Presidente f.f. della Sezione n. 11 del 10 gennaio 2023 la causa è stata chiamata in spedizione alla pubblica Udienza del 22 febbraio 2023 e sulle conclusioni delle parti come da verbale è stata trattenuta a sentenza.

2. Preliminarmente il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di tardività del ricorso sollevata da Terna S.p.a. sul rilievo che essendo stato l’avviso dell’impugnato decreto del 12.9.2019, pubblicato sul BUR della Regione Umbria il 1 giugno 2021, laddove il ricorso è stato notificato solo il 25 ottobre 2021, ossia ben oltre il termine decadenziale.

2.1. L’eccezione è priva di fondamento.

Come ben evidenziato dal Tribunale, con riguardo specifico alle infrastrutture lineari, l’art. 52 – ter del d.P.R. n. 327/2001 stabilisce che ogni comunicazione, notificazione o avviso in materia espropriativa è effettuata mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e sul sito web della Regione, ragion per cui mentre la pubblicazione sul BUR è idonea a sancire il diesa a quo di efficacia dei provvedimenti preordinati all’esproprio,, la pubblicazione all’Albo pretorio individua il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo (T.A.R. Lazio -Roma, Sez. III, 28 gennaio 2022, n. 1025).

Non giova a Terna obiettare che sull’albo pretorio comunale è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento espropriativo (come il Collegio riscontra alla produzione di Terna).

Tale avviso invero, non garantisce la certa adozione del provvedimento conclusivo, lesivo per il privato, poiché in ipotesi, in accoglimento delle osservazioni da lui prodotte, il tracciato dell’opera potrebbe variare e non intersecare la di lui proprietà.

Quel che conta è la pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento conclusivo.

E a tal fine è imperativo il disposto dell’art. 52 – ter sopra richiamato, il quale stabilisce la necessità ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, della pubblicazione del decreto di apposizione del vincolo e di dichiarazione della pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera, sull’albo pretorio comunale.

Osserva infatti il Collegio che ancorché siano stati indicati nella precedente pubblicazione effettuata sull’albo pretorio, dell’avviso di avvio del procedimento inteso alla dichiarazione di pubblica utilità, i nominativi dei soggetti proprietari delle aree interessate, siffatta forma di pubblicazione è irrilevante a fini defensionali, essendo la prescritta pubblicazione sull’albo pretorio, obbligatoria.

Ove essa sia stata omessa, il termine decadenziale non decorre certo dalla pubblicazione effettuata sul BUR poiché essa rileva ai soli fini dell’efficacia dei provvedimenti in questione.

Ai fini, invece, dell’esercizio del diritto di difesa in giudizio rileva unicamente la pubblicazione sull’albo pretorio.

Invero, siffatta forma di pubblicità differisce in toto da quella mediante pubblicazione sul BUR della Regione interessata, atteso che l’albo pretorio è una fonte più vicina e fruibile dai privati, che possono anche ignorare l’esistenza del BUR ma non certo quella del Comune di residenza, a cui possono accedere in ogni tempo e senza disimpegno di particolari adempimenti.

È dunque la vicinanza al cittadino della fonte notiziale a connotare la differente valenza e rilevanza della forma di pubblicità.

3. Approdando al merito del gravame va evidenziato, in sintesi, che con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 nonché difetto dei presupposti e di istruttoria. In particolare, contestano che il decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto sarebbe stato emesso sulla base di un Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale non preventivamente sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS).

4. La sintetizzata doglianza non ha pregio essendo contraddetta dalla documentazione versata in atti da cui si evince che il progetto dell’elettrodotto per cui è causa è stato sottoposto alla Valutazione di impatto strategica.

Invero, il Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale per gli anni 2013, 2014 e 2015, in cui è compreso l’elettrodotto in questione, è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 20.11.2017 recante “Approvazione dei «Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2013-2014-2015” (in Gazz. Uff., n. 301 del 28.12.2017, doc. 16, produz. Terna 2.9.2022).

In tale decreto viene dato espressamente atto che i citati Piani di Sviluppo sono stati sottoposti a VAS. Segnatamente, a conclusione della fase di Valutazione Ambientale Strategica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con decreto n. 159 del 16.6.2017 (doc. 16), ha espresso il parere di compatibilità ambientale, con osservazioni, condizioni e raccomandazioni.

A pag. 3 del DM citato si legge : “Vista la nota n. 0015686 del 4 luglio 2017, con la quale il MATTM ha notificato a questo Ministero l'emanazione del decreto di parere 08/03/22, con allegati il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prot. n. 2310 del 17 febbraio 2017”.

Ne consegue l’infondatezza in fatto della scrutinata doglianza.

5. Con il secondo mezzo parte ricorrente di suole che l’esclusione del progetto de quo agitur disposta con provvedimento direttoriale del 27.3. 2018 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del mare non avrebbe idoneamente tenuto conto del pregio paesaggistico della zona ove insistono gli immobili dei ricorrenti stessi.

6. Anche tale riassunta doglianza è contraddetta dagli atti di causa.

Anzitutto non va obliterato in punto di diritto che per costante giurisprudenza, nelle decisioni di compatibilità ambientale, riguardanti gli aspetti di localizzazione di un’opera, “ non vengono ad emersione soltanto questioni meramente specialistiche involgenti la discrezionalità tecnica, bensì anche valutazioni di opportunità che costituiscono espressione della discrezionalità amministrativa, sindacabile, anch’essa, esclusivamente per univoci e inconfutabili vizi logici o di completezza o correttezza dell’istruttoria (Cons.di Stato Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380;
Cons. di Stato, Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392).”

In punto di fatto denota il Collegio l’infondatezza della doglianza, rammentando che presso il Ministero dell’Ambiente sussiste una apposita Commissione dedicata alla valutazione ambientale di ogni progetto coinvolgente valori ambientali e paesaggistici.

6.1. La resistente Terna ha prodotto all’all. 10 della sua produzione del 2 settembre 2022 il parere della citata Commissione ministeriale con il quale si assume “che la realizzazione della variante permetterà la demolizione di circa 10,85 km di elettrodotti 220 kV e insisterà su un tracciato già esistente sul territorio, senza ulteriore impiego di suolo, con una riduzione consistente degli impatti connessi alla presenza dell'elettrodotto e una riduzione del tracciato dell'elettrodotto stesso.”. Ulteriormente si dà atto nel parere all’esame, che il progetto persegue l’obiettivo di “contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione possibile di territorio;

·minimizzare l'interferenza con le zone di pregio naturalistico, paesaggistico e archeologico;”.

Inoltre, la Commissione dà atto di aver “valutato che in conclusione il progetto è complessivamente coerente con il sistema dei vincoli e con gli strumenti di pianificazione regionale e locale. La riduzione dei tralicci, circa il 55% rispetto a quelli attuali, comporterà un minor impegno di suolo e un minor impatto paesaggistico ed un minor impatto di tipo elettromagnetico sul centro abitato di Borgo Rivo”.

Si conclude quindi sulla scorta di ampia motivazione, “che per le componenti ambientali analizzate si prevedono impatti di entità trascurabile o non rilevanti sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio. Complessivamente, si ritiene che il progetto sia compatibile con le caratteristiche ambientali dell’ambito territoriale in cui esso ricade e che non genera impatti negativi e significati all'ambiente.”.

Dalle riportate osservazioni svolte dalla competente Commissione ministeriale traspare come i profili paesaggistici e di pregio ambientale del sito, ove insistono le proprietà di parte ricorrente, interessato dal contestato progetto, sono state oggetto di ponderata valutazione, essendo stato considerato, in particolare, che la riduzione dei tralicci, circa il 55% rispetto a quelli attuali, comporterà un minor impegno di suolo e un minor impatto paesaggistico ed un minor impatto di tipo elettromagnetico sul centro abitato;
che sono previsti impatti trascurabili o non rilevanti per le componenti ambientali sia in fase di cantierizzazione che di esercizio, ragion per cui, nel complesso il progetto è compatibile con le caratteristiche ambientali dell’ambito territoriale in cui esso ricade e non genera impatti negativi e significati all'ambiente.

7. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che l’esame degli allegati (parziali planimetrie e tavole grafiche) agli atti notificati (Rep. n. 1080 del 14.05.2021) ed alle relative note di trasmissione, lascia evincere che l’elettrodotto progettato dovrebbe essere costituito da conduttori meramente aerei sostenuti da piloni;
la progettazione dell’elettrodotto in questione è stata impostata omettendo di tenere conto dei profili di pericolosità per la salute correlati all’inadeguato distanziamento dei conduttori dal suolo. Ciò per aver preso a riferimento la soglia del campo magnetico tollerabile di 3 micro tesla, stabilita nel/con il citato D.P.C.M. del 2003 e non con studi scientifici aggiornati. Il che comporta il vizio di inosservanza del principio di precauzione, e di carenze istruttorie e di motivazione.

8. Anche siffatta censura non persuade il Collegio e va disattesa.

In materia va ricordato che la L. 22.2.2001 n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" è ispirata ai principi di prudenza e cautela sul piano sanitario “ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine” (art. 3, comma 1, lett. c) ed è stata emanata in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 174, par. 2, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea (art. 1, comma 1 , lett. b) invocato dai ricorrenti. La legge ha fissato all’art. 3 le soglie di esposizione della popolazione, distinte in limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. b), definisce limite di esposizione “il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art.1, co 1, lett. a)”. La successiva lett. c) definisce valore di attenzione “il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge”. Infine, a termini della lett. d), sono obiettivi di qualità “1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art.8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art.4, comma 1, lett. a) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi”. La fissazione dei parametri indicati dalla legge è avvenuta con il D.P.C.M.

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