TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-09-10, n. 201910804

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-09-10, n. 201910804
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910804
Data del deposito : 10 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2019

N. 10804/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09193/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9193 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;

contro

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Minstro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI – Concorsi in data 24.05.2018, notificato in pari data alla ricorrente, con il quale -OMISSIS- è stata giudicata inidonea agli accertamenti psico – fisici di II istanza per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia indetto con P.D.G. 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” – n. 57 del 28 luglio 2015 per “-OMISSIS-” (-OMISSIS-) ai sensi dell'art. 122 comma 1 lett. “B” in conformità al D. Lgs. 443 del 30.10.1992;

-del provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI – Concorsi in data 08.01.2018, notificato in pari data alla ricorrente, con il quale -OMISSIS- è stata giudicata inidonea agli accertamenti psico – fisici di I istanza per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia indetto con P.D.G. 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” – n. 57 del 28 luglio 2015 per “-OMISSIS-” (-OMISSIS-) ai sensi dell'art. 122 comma 1 lett. “B” in conformità al D. Lgs. 443 del 30.10.1992, nonché dell'art. 2 comma 1 lettera d) n. 2 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia indetto con P.D.G. 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” – n. 57 del 28 luglio 2015 e dell'art. 122 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 443 del 30.10.1992, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente riferisce di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria (indetto con P.D.G. 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” – n. 57 del 28 luglio 2015), da cui è stata esclusa per essere stata giudicata inidonea agli accertamenti psico – fisici di I istanza a causa di “-OMISSIS-”, ai sensi dell’art. 122 comma 1 lett. “B” in conformità al D. Lgs. 443 del 30.10.1992, per essere risultata un’altezza pari a -OMISSIS- anziché a 161 cm, già rilevata in sede di arruolamento nell’Esercito Italiano;
espone di non avere accettato detto giudizio rivolgendosi alla Commissione di II istanza che, peraltro, ha giudicato la ricorrente “non idonea” agli accertamenti in ragione del medesimo -OMISSIS- rilevato in data 8 gennaio 2018 e quindi non compatibile con i parametri previsti (cm 161).

Impugna, pertanto, il provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI – Concorsi in data 24.05.2018, notificato in pari data, recante il giudizio di inidoneità agli accertamenti psico – fisici di II istanza per il concorso pubblico di cui sopra.

Deduce, al riguardo, una serie articolata di motivi, così compendiati

A. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti e sul metodo di misurazione, carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione, irragionevolezza - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento - Illegittimità per violazione del criterio di uniformità e omogeneità del giudizio e dei criteri di valutazione - Illegittimità dell’art. 2 comma 1 lettera d) n. 2 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia indetto con P.D.G. 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” – n. 57 del 28 luglio 2015, dell’art. 122 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 443 del 30.10.1992 e del provvedimento di inidoneità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento e di ragionevolezza) e della legge 12 gennaio 2015 n. 2 e dell’art. 635 lettera d) del D.Lgs. 66/2010 così come modificato dalla predetta legge n. 2/2015, nonché degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, del relativo Regolamento.

B. Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l’assenza della riscontrata anomalia, errore sul presupposto, inattendibilità, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore nel metodo di accertamento impiegato per la misurazione della statura, violazione del principio del giusto procedimento, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e di imparzialità, errore nel metodo di verifica del contestato requisito di non idoneità - Illegittimità per violazione dell'art. 97 Cost. (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa).

Sostiene, in sostanza, la ricorrente l’erroneità del presupposto di fatto a base dell’impugnato giudizio di non idoneità per essere stata misurata alta oltre i 161 cm per ben due volte, in sede di arruolamento quale VFP1 dell’Esercito Italiano e presso la ASL di Caserta;
fermo quanto sopra, adduce, altresì, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 gennaio 2015 n. 2 e del relativo Regolamento, modificando la lettera d), comma 1, dell’art. 635 del D della Legge. Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), è stato di fatto cancellato, tra i requisiti per l’accesso nelle Forze Armate l’altezza minima;
ha chiesto, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati nei limiti del suo interesse, previa ammissione già in sede cautelare alla prosecuzione dell’iter concorsuale.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della giustizia.

La Sezione, con ordinanza n. 5671 del 26 settembre 2018, ha accolto l’istanza cautelare anche tenuto conto della recente giurisprudenza formatasi sul punto, ed ha disposto, per l’effetto, l’ammissione della ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale.

Alla udienza pubblica del 21 maggio 2018, cui ala causa era stata fissata con la sopra richiamata ordinanza, la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Tanto precisato in fatto, il Collegio dà atto, in via preliminare, della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, atteso che la ricorrente, in esecuzione dell’ordinanza n. 567172018, ha proseguito l’iter concorsuale, superando tutte le prove previste ed è stata ammessa, con riserva, al corso di formazione per allievo agente di polizia penitenziaria

Come noto, nelle procedure concorsuali suddivise in una serie distinta di accertamenti e prove, il cui superamento costituisce presupposto per la prosecuzione delle successive fasi, l’esito positivo delle prove del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l’esito negativo della fase conclusasi con l’esclusione. Pertanto, l’ammissione con riserva, ricorrendone i presupposti, rimuove l’ostacolo alla prosecuzione dell’iter, ma lascia irrisolta la questione della legittimità o meno dell’esclusione, i cui soli effetti sono stati temporaneamente rimossi.

Sussiste, pertanto, l’interesse alla decisione del presente ricorso, onde definire se la ricorrente avesse titolo, o meno, a partecipare alla procedura de qua e se, conseguentemente, ha ora titolo ad essere inserita in modo definitivo nella graduatoria degli idonei, ove eventualmente adottata, esaminando la legittimità del provvedimento di non ammissione alle prove successive per il mancato superamento degli accertamenti psico-fisici.

III. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio ritiene di confermare, infatti, l’orientamento assunto in sede cautelare, ritenendo la fondatezza della censura in ordine all’illegittimità della esclusione per mancanza del requisito dell’altezza minima.

A norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, non è più applicabile nessuna disposizione, di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016.

Ciò posto, il Collegio rileva che la giurisprudenza, anche del giudice di appello, ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata legge n. 2/2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedano particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività (cfr. Cons. di Stato, IV Sez., n. 855/2016 del 29 febbraio 2016;
n. 2706/2017 del 6 giugno 2017;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Quater, 17 novembre 2017, n. 11382;
8 febbraio 2018, n. 1518;
12 giugno 2018, n. 6551;
16 luglio 2018, n. 7876).

Inoltre, è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell’arruolamento, e dunque la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, 12 ottobre 2017, n. 10284 e n. 10283;
id. 27 settembre 2017, n. 9932;
Cons. Stato, IV, 6 giugno 2017, n. 2706).

Nel caso di specie, l’arruolamento conseguente al concorso per cui è causa è sicuramente successivo a tale data.

IV. Per le suesposte considerazioni il ricorso, assorbito ogni ulteriore profilo dedotto, deve essere accolto e, per l’effetto, gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse azionato in giudizio, devono essere annullati con conseguente definitiva ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale e consolidamento della posizione dalla medesima sinora ricoperta “con riserva”.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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