TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400015
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00015/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00153/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2023, proposto dai sig.ri C H rappresentato e difeso dall'avv. P G e da quest’ultimo. rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Osanna 2/e;

contro

Comune di Palizzi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A S F, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Gebbione, 9\C;

per l'ottemperanza:

- del giudicato formatosi sulla sentenza n. 483/2020 della Corte Appello Reggio Calabria nella parte in cui il Comune di Palizzi è stato condannato al pagamento delle spese legali maturate in primo grado, in favore del sig. Harenberg, ed in secondo grado in favore dell’avv. P G, quale distrattario;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palizzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 6.03.2023 e depositato in data 17.03.2023, il sig. Harenberg e l’avv. P G hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 483/2020 del 29/06/2020, notificata il 06/07/2020, passata in giudicato in data 4.10.2020, e rinotificata con la formula esecutiva in data 30/9/2022, con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria ha condannato il Comune di Palizzi, posto in stato di dissesto finanziario, giusta delibera del 31.07.2020:

- al capo 3) del relativo

P.Q.M

., al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice in primo grado, liquidate in complessivi €. 2.290,00 (di cui €. 520,00 per esborsi ed €. 1.770,00 per compensi), oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge;

- al capo 4) al pagamento, in favore del procuratore distrattario avv. P G, delle spese legali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 3.811,00 (di cui €. 693,00 per esborsi ed €. 3.118,00 per compensi), oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge.

1.1 A detta dei ricorrenti, il credito dagli stessi vantato, avente ad oggetto le spese di lite del doppio grado del giudizio definito dalla Corte di Appello, deriverebbe dal passaggio in giudicato della sentenza n. 483/2020, perfezionatosi in data 4.10.2020, e, quindi, troverebbe titolo in fatti o atti successivi alla dichiarazione di dissesto, quest’ultima risalente al 31.07.2020. Ne deriverebbe, a detta degli istanti, la sottrazione dei crediti in parola all’ambito di operatività della disposizione di cui all’art. 248, comma 2 D.lgs 267/2000, a norma del quale “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.

2. Il Comune di Palizzi, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’azione esecutiva, a ciò ostando il disposto cui alla summenzionata disposizione normativa in tema di dissesto finanziario.

Ad avviso del Comune, infatti, il credito in parola troverebbe titolo nella sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, immediatamente esecutiva, adottata in data 29/06/2020 ovvero in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto (31.07.2020), con conseguente applicabilità del divieto di cui all’art. 248 T.U.E.L.

A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il successivo passaggio in giudicato della sentenza in parola (4.10.2020) sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell’insorgenza del credito.

3. In occasione della camera di consiglio del 22 novembre 2023, in vista della quale i ricorrenti hanno, in via di replica, ribadito le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile, incorrendo il credito per cui si procede nel divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali contro l’amministrazione, sancito dall’art. 248 T.U.E.L.

Per come correttamente obiettato dal Comune di Palizzi, il credito vantato dai ricorrenti, coincidente con le spese di lite, rinviene la sua genesi nella sentenza n. 483/2020 del 29/06/2020, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, a definizione del giudizio civile n. 668/2013 R.G.

Tale sentenza è ex se immediatamente esecutiva e, come tale, dà vita ad un credito pecuniario certo, liquido, esigibile e potenzialmente coercibile nei confronti dell’amministrazione comunale di Palizzi, con conseguente piena operatività, nei confronti di quest’ultima del divieto di cui all’art. 248 T.U.E., siccome posta in dissesto finanziario in data 31.07.2020.

4.1 Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, non è il passaggio in giudicato della sentenza in parola, avvenuto post dissesto (4.10.2020), ad essere causa dell’insorgenza del credito quanto piuttosto la sentenza in sé, antecedente al dissesto. Il giudicato costituisce piuttosto, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., una mera condizione per la coercibilità del credito, mediante il rimedio dell’azione di ottemperanza, nella fattispecie in esame esclusa, secondo quanto previsto dall’art. 248 sopra citato.

5. Le superiori considerazioni trovano conferma nei principi recentemente ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4372 del 2.05.2023, pronunciata proprio nei confronti del Comune di Palizzi avuto riguardo all’esperibilità dell’azione di ottemperanza di una sentenza del giudice civile, antecedente al dissesto finanziario, con la quale l’ente locale era stato condannato al pagamento di spese di lite.

Non resta, quindi, che rinviare, ex art. 74 c.p.a. a quanto affermato dal Giudice di appello, secondo cui: « Ai sensi dell’art. 248, comma 2, e 4 del T.U.E.L., dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del citato T.U.E.L. non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione. La disposizione esclude qualsivoglia possibilità di pagamento dei debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all’Organo straordinario di liquidazione di cui agli artt. 252 e seg. dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000. Dalla data di dichiarazione di dissesto i singoli creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive per debiti che rientrano ormai nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione fino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del T.U.E.L., né i debiti insoluti possono produrre rivalutazione monetaria e interessi di qualsiasi natura.

Scopo precipuo della procedura di dissesto è quello di realizzare un assetto che assicuri il ripiano dei debiti dell’ente locale, laddove questo non sia in grado di far fronte alle pretese creditorie attraverso le procedure ordinarie di risanamento del bilancio (artt. 193 e 194 T.U.E.L.). Ciò tanto per il mezzo della scissione del bilancio dissestato da quello riequilibrato: nel primo vanno a confluire la massa dei debiti (art. 254 T.U.E.L.) e dei crediti (art. 255 T.U.E.L.) dell’ente;
col bilancio risanato, invece, l’Amministrazione dovrà adottare i necessari provvedimenti che incidano, eliminandole o attenuandole, sulle cause che hanno determinato lo squilibrio finanziario (art. 259 T.U.E.L.). A siffatto soddisfacimento dei crediti, nei limiti dell’attivo disponibile, è deputato l’Organo straordinario di liquidazione, il quale provvede a formulare una proposta ai creditori di soluzione, per lo più parziale, dei crediti vantati, sulla base di una ripartizione che assicuri la par condicio. Lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell’ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente.

Secondo l’Adunanza Plenaria (sentenza 12 gennaio 2022, n. 1), la disciplina normativa sul dissesto del Comune, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un Organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benchè il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, con l’unico limite rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria;
dopo tale data, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunchè a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.

La questione all’esame di questa Sezione è quella di stabilire se il credito vantato dall’avvocato […] rientra nella perimetrazione temporale della competenza dell’OSL ai sensi dell’art. 252 comma 4 del T.U.E.L. secondo cui “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.

L’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004, norma di interpretazione autentica, ha altresì disposto che: “Ai fini dell’applicazione degli artt.252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”.

Dalla piana lettura delle suddette disposizioni, emerge all’evidenza che il momento rilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 248 cit., è quello del fatto o atto di gestione a cui il debito accertato è correlato.

Nella specie, va rilevato che non si pongono questioni che riguardano il momento in cui è il credito è stato determinato, in quanto il decreto ingiuntivo n. 534/2020 è stato emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in data 15.7.2020, mentre la dichiarazione di dissesto è del 31.7.2020, pertanto in ogni caso il suddetto credito, precisato nel suo ammontare e qualificabile come liquido ed esigibile, è anteriore alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Palizzi. Pertanto, il decreto ingiuntivo che ha liquidato le spese all’avvocato è stato emesso nel medesimo anno del dissesto ma prima della relativa delibera n. 39 del 31.07.2020: conseguentemente, va riconosciuta l’esistenza di un credito già accertato in via giudiziale e relativo a fattispecie antecedenti rispetto alla dichiarazione di dissesto».

6. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consente di escludere l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza - pienamente equiparabile al giudizio di esecuzione - promossa dagli odierni ricorrenti.

Ciò, dunque, in linea con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui, in via di estrema sintesi, la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (C.G.A.R.S. n.382 del 2018;
Cons. Stato n. 2141 del 2018). Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi riguarda anche - come nella specie - i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima ( ex multis C.G.A.R.S. n. 590 del 2018).

Ed invero, l’art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000, come interpretato dall’art. 5 del d.l. n. 80 del 2004, convertito con l. n.140 del 2004, nell’individuare la gestione di competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione di ente locale dissestato, consegna alla titolarità dell’Organismo tutti i fatti gestionali, la cui origine, come quello di specie, si riconduca, sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 T.U.E.

A tale ultimo proposito, sono gli stessi ricorrenti ad ammettere – sia pure al fine di giustificare la non coercibilità del credito “principale” accertato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, non oggetto di ottemperanza - che non si è “ ancora chiusa la fase ricognitiva della massa passiva ”, con conseguente piena operatività del divieto di cui all’art. 248 T.U.E.L.

7.

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