TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-05-30, n. 202411016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-05-30, n. 202411016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411016
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2024

N. 11016/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09988/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9988 del 2023, proposto da I S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P G, T L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio T L in Roma, via G. Nicotera, n. 29;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

1. del provvedimento di Roma Capitale, Municipio I - U.O. Amministrativa e Affari Generali, del 04/07/2023, Prot. n. CA/2023/129885 / Comunicazione di inefficacia della SCIA Prot. n. CA/2023/118135 del 14/06/2023 presentata da IOLMAT S.R.L., notificato in data 04/07/2023;

2. della D.A.C. di Roma Capitale n. 109/2023, menzionata nel provvedimento di inefficacia della SCIA ma non comunicata e, in particolare, dell'art. 16, nella parte in cui oppone un divieto assoluto di apertura di nuove attività di vendita di vendita del settore alimentare in danno alla ricorrente;

3. della DAC di Roma Capitale n. 109/2023, menzionata nel provvedimento di inefficacia della SCIA ma non comunicata, in ogni parte in cui possa ritenersi ostativa rispetto all'apertura e alla prosecuzione dell'attività di vendita di vendita del settore alimentare a carico della ricorrente;

4. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente ai provvedimenti impugnati e che possa ritenersi ostativo rispetto all'attività comunicata da IOLMAT con SCIA Prot. n. CA/2023/118135 del 14/06/2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente – titolare di esercizio di vicinato alimentare – ha impugnato il provvedimento del 4.07.2023, indicato in epigrafe, con cui Roma Capitale ha dichiarato la inefficacia della SCIA dalla medesima presentata in data 14.06.2023 per l’esercizio dell’attività, da svolgersi nel locale sito in Via Candia n. 91.

Il provvedimento è così motivato “ Conclusi gli accertamenti istruttori entro i termini previsti all’art. 19 c. 3) della L. 241/90, si è verificato che il locale in cui si intende avviare l’attività di vendita ricade nel sito UNESCO, nel quale è vietata l’apertura di nuove attività di vendita ai sensi del vigente art. 16 della DAC 109/2023. ”.

2. Avverso tale provvedimento il ricorrente si è rivolto al Tribunale, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per:

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 124 E 134 DEL DLGS267/2000, DELL’ART. 8 DELLA D.A.C. 49/2019, DELL’ART. 19 L. 241/1990 IL TUTTO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 41 E 117 DELLA COSTITUZIONE ED ALL’ART. 43 DEL TRATTATO CE; ILLEGITTIMITÀ E/O INEFFICACIA DELL’ART. 16 DELLA DAC. 109/2023; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La società ricorrente ha in sostanza dedotto l’inopponibilità dell’art. 16 della DAC 109/2023 richiamato da Roma Capitale, poiché il divieto ivi previsto non era ancora entrato in vigore al momento della presentazione delle SCIA ed è privo di valenza retroattiva; fermo restando che i controlli sui presupposti della SCIA devono essere effettuati sulla base della legislazione vigente al momento di presentazione della stessa.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 NONIES E 21 QUINQUIES L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4 E SS IVI COMPRESO L’ART. 10 BIS L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Il provvedimento, pur essendo gravemente lesivo della libertà economica del privato, non sarebbe congruamente motivato. Inoltre, la “inefficacia” della SCIA celerebbe un provvedimento di secondo grado (di annullamento o revoca) che, come tale, avrebbe potuto essere assunto soltanto al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 21 novies e 21 quinques L. 241/1990, debitamente illustrati, invece nella specie assolutamente carenti. Avrebbe peraltro dovuto essere trasmesso il preavviso di diniego.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, 3° COMMA DEL D.LGS. 114/1998, NONCHÉ DELL’ART. 3 DEL D.L. 223/06 CONVERTITO IN LEGGE 248/06, DELL’ART. 31 DELLA L. 214/11 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 201/2011 E DELL’ART. 1 DELLA L. 27/12 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 1/2012 DEL 24/01/2012, IL TUTTO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 41 E 117 DELLA COSTITUZIONE ED ALL’ART. 43 DEL TRATTATO CE; ILLEGITTIMITÀ E/O INEFFICACIA DELLA DAC. 109/2023; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Il provvedimento sarebbe infine illegittimo perché adottato in violazione della normativa a favore della concorrenza, citata in rubrica.

3. Roma Capitale si è costituita in resistenza e, svolta una premessa sulla rilevanza degli interessi che hanno giustificato, nel tempo, i divieti di cui si discute, che hanno il fine di conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Città Storica con la tutela del decoro nelle aree di maggior pregio storico-culturale, ha rappresentato che, nelle more del termine di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, è comunque entrato in vigore il nuovo divieto previsto dall’art. 16 della DAC 109/2023, di cui la P.A. dovrebbe tenere conto secondo il principio del tempus regit actum , anche alla luce dei rilevanti interessi di cui si è detto.

4. Con ordinanza n. 5551 del 6.09.2023, non appellata dalla resistente, l’istanza di sospensione cautelare (già concessa in via monocratica con decreto n. 3773 del 13.07.2023) è stata accolta con la seguente motivazione: “ Ritenuto che l’istanza cautelare debba essere accolta, posto che - a fondamento del contestato provvedimento di inefficacia - non può rilevare il richiamo alla DAC 109/23, atteso che la detta delibera è entrata in vigore in un momento successivo alla presentazione della SCIA, così da risultare inapplicabile a tale segnalazione in ragione dell’insensibilità della stessa allo ius superveniens (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 31 maggio 2023 n. 5404 e TRGA Bolzano, 1° giugno 2023, n. 193); ”.

5. Alla pubblica udienza del

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