TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-11, n. 202302526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-11, n. 202302526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302526
Data del deposito : 11 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2023

N. 02526/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03215/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via G. Puccini, 32;



contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dagli avvocati G M e R O R e poi dall'avvocato L A, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale, in Catania, via Umberto I, n. 151;



nei confronti

-OMISSIS-S.r.l., ora -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Paterniti La Via, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 19;
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento, previa adozione di ogni misura idonea all’inibizione di ogni ulteriore attività edilizia e sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati:

- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 14 novembre 2011:

- del Permesso di costruire n. -OMISSIS-di cui non si ha documentale conoscenza cui è scaturito inizio di attività edificatoria appresa nel settembre 2011 su area limitrofa l’aeroporto con cognizione del rilascio di provvedimento concessorio per il quale in data 26-9-2011 la SAC s.p.a ha subito inoltrato all’amministrazione resistente istanza di accesso alla concessione edilizia nonché di ogni altro documento ed atto, eventualmente anche predisposto da terzi, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato, che ha condotto al rilascio della concessione edilizia;

- del provvedimento datato 27-10-2011 pervenuto a SAC in data 28-10-2011 con il quale il Comune di Catania, in maniera del tutto defaticatoria e dilatoria, invece di evadere l’istanza come per legge ha chiesto << di dimostrare quale sia l’interesse per la tutela della situazioni giuridicamente rilevanti addotto per l’accesso agli atti richiesti >>.

- Di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, benché non conosciuto e di ogni altro documento ed atto, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato, che ha condotto all’illegittimo rilascio della concessione edilizia di cui sopra.

- Con espressa riserva, al momento dell’apprensione del permesso di costruire e di tutti gli atti del suo procedimento, di proporre gli ulteriori motivi di ricorso.

- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 novembre 2011:

- del Permesso di costruire n. -OMISSIS-di cui non si ha documentale conoscenza cui è scaturito inizio di attività edificatoria appresa nel settembre 2011 su area limitrofa l’aeroporto con cognizione del rilascio di provvedimento concessorio per il quale in data 26-9-2011 la SAC s.p.a ha subito inoltrato all’amministrazione resistente istanza di accesso alla concessione edilizia nonché di ogni altro documento ed atto, eventualmente anche predisposto da terzi, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato, che ha condotto al rilascio della concessione edilizia;

- del provvedimento datato 27-10-2011 pervenuto a SAC in data 28-10-2011 con il quale il Comune di Catania, in maniera del tutto defaticatoria e dilatoria, invece di evadere l’istanza come per legge ha chiesto << di dimostrare quale sia l’interesse per la tutela della situazioni giuridicamente rilevanti addotto per l’accesso agli atti richiesti >>.

- Di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, benché non conosciuto e di ogni altro documento ed atto, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato, che ha condotto all’illegittimo rilascio della concessione edilizia di cui sopra.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania, di -OMISSIS-S.r.l. e di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visto l’atto di riassunzione ex art. 80, comma 3, cod. proc. amm., depositato dalla parte ricorrente in data 12 aprile 2023;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato nelle date 11 e 14 novembre 2011 e depositato in data 14 novembre 2011 S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.a. ha contestato l’operato dell’Amministrazione Comunale di Catania che ha rilasciato concessione edilizia alla -OMISSIS-S.r.l., autorizzandone un’attività edificatoria in area confinante con il perimetro del sedime aeroportuale, nello specifico contigua al piazzale di sosta degli aeromobili (come risulta dall’estratto di mappa, dove viene rappresentata l’ubicazione dell’aerostazione, della pista di decollo ed atterraggio, dell’apron e dei piazzali di sosta in relazione alle particelle interessate dalla detta attività edificatoria contrassegnate con i nn. -OMISSIS-).

L’area della -OMISSIS-S.r.l., evidenzia l’esponente, è adiacente al perimetro dell’aeroporto, posta a poco più di trecento metri dall’asse della pista e come tale ricompresa nell'Aerodrome Traffic Zone (AZT), id est uno spazio aereo controllato che serve a proteggere il traffico in decollo e atterraggio di un aeroporto; essa, aggiunge la parte ricorrente, va dal suolo (0 GND/AGL) fino in genere a 600 m di quota come limite verticale superiore, mentre a terra deve avere in genere circa 8-9 km di raggio al suolo, avente come centro la torre di controllo.

In tale area, precisa la deducente, vige il controllo dell’ENAC, per quanto disposto dagli artt. 707 e ss. cod. nav. nella sua nuova formulazione, che a detto Ente attribuisce di disegnare la mappa dei vincoli con efficacia costitutiva ed alla quale gli Enti locali devono uniformarsi adattando i propri strumenti urbanistici.

L’ENAC – precisa l’esponente - è l’unico organo competente per rilasciare le autorizzazioni volte alla realizzazione di opere e manufatti, anche da parte dei privati in zona aeroportuale; ciò è noto al Comune di Catania, la cui Avvocatura in data 7 agosto 2009 ha difatti riconosciuto espressamente che sulla base del novellato art. 707 cod. nav., l’Amministrazione comunale non ha alcun potere discrezionale nella valutazione della compatibilità di una attività edificatoria con la zona d’interesse aeroportuale atteso.

Nella fattispecie, precisa la parte ricorrente, il Comune si è limitato a chiedere a S.A.C. S.p.a., in qualità di gestore dell’aeroporto, un parere senza nemmeno allegare alla richiesta gli allegati progettuali presentati da -OMISSIS-S.r.l., tanto che la deducente non solo si è espressa negativamente (nota del 5 maggio 2011), ma ha anche diffidato l’Amministrazione Comunale dal porre in essere << qualsivoglia provvedimento che possa recare pregiudizio agli interessi pubblici sottesa all’apposizione dei vincoli sulle aree in questione >>.

Lamenta la parte ricorrente che contravvenendo ad ogni determinazione necessaria e vincolante di S.A.C. S.p.a. e, per quanto si è a conoscenza, senza l’acquisizione della necessaria autorizzazione dell’ENAC e, comunque violando le previsioni di PRG (che indica tali aree come – zone L -aeroporto sottoposta a vincolo), il Comune ha rilasciato la concessione edilizia impugnata.

Sempre in fatto, precisa l’esponente, l’area in questione è interessata dal Piano di Sviluppo Aeroportuale approvato dall’ENAC con decreto prot. 001/API del 26 giugno 2008 che, oltre ad approvare il Piano di Sviluppo dell’Aeroporto di Catania, convalida, ai sensi dell’art. 1 punto 6 del d.l. 28 giugno 1995 n. 251 convertito in legge 3 agosto 1995 n. 351, detto piano ai fini della verifica di compatibilità urbanistica, della dichiarazione dì pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e della variante agli strumenti urbanistici (alla realizzazione del Piano è stata delegata proprio S.A.C. S.p.a. con nota del 30 aprile 2009).

Nell’ambito del suddetto piano di sviluppo, precisa la deducente, l’area della -OMISSIS-S.r.l. è interessata, tra l’altro, dall’adeguamento della viabilità dell’aerostazione, la cui realizzazione è inserita nelle previsioni dell’Accordo di Programma 2010-2015 (intervento 22) in conformità al progetto predisposto da S.A.C. S.p.a. su disposizione dell’ENAC; nonostante conoscesse il Piano di Sviluppo Aeroportuale, con nota del 20 aprile 2011, prot. n. 120944 il Comune di Catania - Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Servizio Attuazione della Pianificazione, ha chiesto alla deducente di esprimere un parere circa la

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