TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-11, n. 202302526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-11, n. 202302526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302526
Data del deposito : 11 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2023

N. 02526/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03215/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via G. Puccini, 32;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dagli avvocati G M e R O R e poi dall'avvocato L A, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale, in Catania, via Umberto I, n. 151;

nei confronti

-OMISSIS-S.r.l., ora -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Paterniti La Via, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, viale

XX

Settembre, 19;
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento, previa adozione di ogni misura idonea all’inibizione di ogni ulteriore attività edilizia e sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati:

- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 14 novembre 2011:

- del Permesso di costruire n. -OMISSIS-di cui non si ha documentale conoscenza cui è scaturito inizio di attività edificatoria appresa nel settembre 2011 su area limitrofa l’aeroporto con cognizione del rilascio di provvedimento concessorio per il quale in data 26-9-2011 la SAC s.p.a ha subito inoltrato all’amministrazione resistente istanza di accesso alla concessione edilizia nonché di ogni altro documento ed atto, eventualmente anche predisposto da terzi, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato, che ha condotto al rilascio della concessione edilizia;

- del provvedimento datato 27-10-2011 pervenuto a SAC in data 28-10-2011 con il quale il Comune di Catania, in maniera del tutto defaticatoria e dilatoria, invece di evadere l’istanza come per legge ha chiesto << di dimostrare quale sia l’interesse per la tutela della situazioni giuridicamente rilevanti addotto per l’accesso agli atti richiesti >>.

- Di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, benché non conosciuto e di ogni altro documento ed atto, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato, che ha condotto all’illegittimo rilascio della concessione edilizia di cui sopra.

- Con espressa riserva, al momento dell’apprensione del permesso di costruire e di tutti gli atti del suo procedimento, di proporre gli ulteriori motivi di ricorso.

- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 novembre 2011:

- del Permesso di costruire n. -OMISSIS-di cui non si ha documentale conoscenza cui è scaturito inizio di attività edificatoria appresa nel settembre 2011 su area limitrofa l’aeroporto con cognizione del rilascio di provvedimento concessorio per il quale in data 26-9-2011 la SAC s.p.a ha subito inoltrato all’amministrazione resistente istanza di accesso alla concessione edilizia nonché di ogni altro documento ed atto, eventualmente anche predisposto da terzi, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato, che ha condotto al rilascio della concessione edilizia;

- del provvedimento datato 27-10-2011 pervenuto a SAC in data 28-10-2011 con il quale il Comune di Catania, in maniera del tutto defaticatoria e dilatoria, invece di evadere l’istanza come per legge ha chiesto << di dimostrare quale sia l’interesse per la tutela della situazioni giuridicamente rilevanti addotto per l’accesso agli atti richiesti >>.

- Di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, benché non conosciuto e di ogni altro documento ed atto, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato, che ha condotto all’illegittimo rilascio della concessione edilizia di cui sopra.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania, di -OMISSIS-S.r.l. e di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visto l’atto di riassunzione ex art. 80, comma 3, cod. proc. amm., depositato dalla parte ricorrente in data 12 aprile 2023;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato nelle date 11 e 14 novembre 2011 e depositato in data 14 novembre 2011 S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.a. ha contestato l’operato dell’Amministrazione Comunale di Catania che ha rilasciato concessione edilizia alla -OMISSIS-S.r.l., autorizzandone un’attività edificatoria in area confinante con il perimetro del sedime aeroportuale, nello specifico contigua al piazzale di sosta degli aeromobili (come risulta dall’estratto di mappa, dove viene rappresentata l’ubicazione dell’aerostazione, della pista di decollo ed atterraggio, dell’apron e dei piazzali di sosta in relazione alle particelle interessate dalla detta attività edificatoria contrassegnate con i nn. -OMISSIS-).

L’area della -OMISSIS-S.r.l., evidenzia l’esponente, è adiacente al perimetro dell’aeroporto, posta a poco più di trecento metri dall’asse della pista e come tale ricompresa nell'Aerodrome Traffic Zone (AZT), id est uno spazio aereo controllato che serve a proteggere il traffico in decollo e atterraggio di un aeroporto;
essa, aggiunge la parte ricorrente, va dal suolo (0 GND/AGL) fino in genere a 600 m di quota come limite verticale superiore, mentre a terra deve avere in genere circa 8-9 km di raggio al suolo, avente come centro la torre di controllo.

In tale area, precisa la deducente, vige il controllo dell’ENAC, per quanto disposto dagli artt. 707 e ss. cod. nav. nella sua nuova formulazione, che a detto Ente attribuisce di disegnare la mappa dei vincoli con efficacia costitutiva ed alla quale gli Enti locali devono uniformarsi adattando i propri strumenti urbanistici.

L’ENAC – precisa l’esponente - è l’unico organo competente per rilasciare le autorizzazioni volte alla realizzazione di opere e manufatti, anche da parte dei privati in zona aeroportuale;
ciò è noto al Comune di Catania, la cui Avvocatura in data 7 agosto 2009 ha difatti riconosciuto espressamente che sulla base del novellato art. 707 cod. nav., l’Amministrazione comunale non ha alcun potere discrezionale nella valutazione della compatibilità di una attività edificatoria con la zona d’interesse aeroportuale atteso.

Nella fattispecie, precisa la parte ricorrente, il Comune si è limitato a chiedere a S.A.C. S.p.a., in qualità di gestore dell’aeroporto, un parere senza nemmeno allegare alla richiesta gli allegati progettuali presentati da -OMISSIS-S.r.l., tanto che la deducente non solo si è espressa negativamente (nota del 5 maggio 2011), ma ha anche diffidato l’Amministrazione Comunale dal porre in essere << qualsivoglia provvedimento che possa recare pregiudizio agli interessi pubblici sottesa all’apposizione dei vincoli sulle aree in questione >>.

Lamenta la parte ricorrente che contravvenendo ad ogni determinazione necessaria e vincolante di S.A.C. S.p.a. e, per quanto si è a conoscenza, senza l’acquisizione della necessaria autorizzazione dell’ENAC e, comunque violando le previsioni di PRG (che indica tali aree come – zone L -aeroporto sottoposta a vincolo), il Comune ha rilasciato la concessione edilizia impugnata.

Sempre in fatto, precisa l’esponente, l’area in questione è interessata dal Piano di Sviluppo Aeroportuale approvato dall’ENAC con decreto prot. 001/API del 26 giugno 2008 che, oltre ad approvare il Piano di Sviluppo dell’Aeroporto di Catania, convalida, ai sensi dell’art. 1 punto 6 del d.l. 28 giugno 1995 n. 251 convertito in legge 3 agosto 1995 n. 351, detto piano ai fini della verifica di compatibilità urbanistica, della dichiarazione dì pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e della variante agli strumenti urbanistici (alla realizzazione del Piano è stata delegata proprio S.A.C. S.p.a. con nota del 30 aprile 2009).

Nell’ambito del suddetto piano di sviluppo, precisa la deducente, l’area della -OMISSIS-S.r.l. è interessata, tra l’altro, dall’adeguamento della viabilità dell’aerostazione, la cui realizzazione è inserita nelle previsioni dell’Accordo di Programma 2010-2015 (intervento 22) in conformità al progetto predisposto da S.A.C. S.p.a. su disposizione dell’ENAC;
nonostante conoscesse il Piano di Sviluppo Aeroportuale, con nota del 20 aprile 2011, prot. n. 120944 il Comune di Catania - Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Servizio Attuazione della Pianificazione, ha chiesto alla deducente di esprimere un parere circa la compatibilità - “ con il ‘Piano di sviluppo dell’aeroporto’ ed in particolare con gli eventuali vincoli e diritti giuridici che in atto codesta società potrebbe vantare nell’area in questione ” - sul rilascio di concessione edificatoria per la costruzione di un edificio destinato ad uffici e deposito per servizi aeroportuali in un’area limitrofa allo scalo di Catania con destinazione urbanistica – <L-Aeroporto>.

Dopo aver richiamato quanto specificato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato in relazione alle suddette particelle dal Comune di Catania a S.A.C. S.p.a. in data 8 febbraio 2011 (ossia solo qualche mese prima la richiesta di parere), la parte ricorrente ha evidenziato che lo stesso Comune di Catania, allorquando -OMISSIS-S.r.l. ebbe a richiedere l’autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio, in data 2 gennaio 1997, con nota prot. 2245D ha specificato alle Autorità competenti che: << Con nota del 14.12.96, questa amministrazione, facendo seguito all’autorizzazione rilasciata, ha comunicato al Sig. Interlicchia (legale rappresentante della Italcommercio s.r.l., oggi Italsarvizi s.r.l.) che la stessa non determina variazione di destinazione d’uso dell’area rispetto alle prescrizioni del P.R.G.. L’autorizzazione, quindi, consente solamente un uso temporale a parcheggio dell’area, in tal senso è stato precisato che le opere autorizzate non potranno costituire pregiudizi ed oneri in caso di reimposizione dei vincoli decaduti e successivi procedimenti espropriativi >>.

Per la parte ricorrente non si comprende come il Comune di Catania abbia potuto modificare così radicalmente il proprio intendimento, sviando l’interesse pubblico, avuto riguardo che dalla data del superiore provvedimento, sottoposto a condizione, sono intervenuti ulteriori e più incisivi vincoli: difatti, ENAC in data 31 maggio 2007 ha disposto la “ Nuova disciplina in materia di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea. Redazione mappe vincoli aereoportuali ” in attuazione dell’art. 707, comma 1, del nuovo codice della navigazione e in data 12 marzo 2010 ha convocato tutti i Comuni limitrofi all’aeroporto di Catania per la pubblicazione della mappa dei vincoli;
sempre ENAC il 23 giugno 2010 ha diffidato il Comune di Catania, resosi inadempiente, di far pervenire i dati richiesti in relazione alle altezze massime delle nuove costruzioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

S.A.C. S.p.a. ha comunicato che fosse inaccoglibile qualsiasi progetto finalizzato alla realizzazione di opere su area limitrofa l’aeroporto, esprimendo parere contrario e nello stesso tempo ha diffidato il Comune resistente dall’adozione di qualsivoglia provvedimento che potesse recare pregiudizio agli interessi pubblici sottesi all’apposizione dei vincoli sulle aree in questione;
ben conoscendo, pertanto, i limiti di edificabilità della zona interessata dal nuovo intervento edilizio e nonostante il parere contrario e vincolante di S.A.C. S.p.a., il Comune di Catania ha proceduto ugualmente al rilascio del titolo concessorio.

S.A.C. S.p.a., dopo aver scoperto l’inizio di lavori edificatori nella citata area limitrofa al sedime aeroportuale, con nota del 26 settembre 2011, ha inoltrato all’Amministrazione resistente richiesta di accesso agli atti del procedimento che aveva condotto al rilascio della concessione edilizia in aree necessarie allo sviluppo dell’aeroporto e limitrofe alla zona di tutela <<Pista>>.

In data 28 ottobre 2011 è pervenuta a S.A.C. S.p.a. da parte del Comune resistente una richiesta di specificare l’interesse giuridico sotteso all’accesso, benché lo stesso fosse già stato specificato e chiarito nella predetta istanza di accesso.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania chiedendo il rigetto della domanda cautelare e, nel merito, del ricorso e delle richieste in esso contenute.

Si è costituita in giudizio -OMISSIS-S.r.l. chiedendo il rigetto della domanda cautelare e del ricorso.

Si è costituito in giudizio ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile chiedendo la declaratoria di estraneità dello stesso Ente, salvo poi (per adiuvare il proposto ricorso: cfr. controricorso depositato in data 12 dicembre 2011) argomentare in merito all’illegittimità dell'impugnato provvedimento.

3. Con ordinanza 21 dicembre 2011, n. 1635 è stata accolta la domanda cautelare.

-OMISSIS- S.r.l., già -OMISSIS-S.r.l., ha proposto appello avverso la detta ordinanza cautelare, appello che è stato accolto con ordinanza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. sez. giur., 9 marzo 2012, n. 161.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, spedito per la notifica in data 9 febbraio 2012 e depositato in data 10 febbraio 2012, la parte ricorrente ha argomentato che con la produzione dell’atto presupposto (“nulla osta” dell’ENAC del -OMISSIS-) - inidoneo al conseguimento del permesso di costruire - sono stati confermati i motivi di diritto spiegati con il ricorso introduttivo.

Per l’esponente, in particolare, tra gli atti legittimanti l’emanazione della stessa è menzionato <<un nulla osta>>
emesso dall’ENAC (del -OMISSIS-/IOP) pervenuto tramite lo Sportello Unico per le imprese con nota del 26 gennaio 2011 prot. n. 18707;
tuttavia, per la deducente, il nulla osta impropriamente richiamato nella concessione è finalizzato a consentire unicamente il posizionamento di una gru in zona qualificata dal PRG come L-Aeroporto e non può valere al fine di consentire l’edificazione di opere edilizie.

Oltretutto, aggiunge la parte ricorrente, né ENAC né S.A.C. S.p.a. sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo volto all’emanazione della concessione edilizia e, dunque, non hanno avuto modo, neanche implicitamente, di manifestare le proprie determinazioni in merito.

La concessione edificatoria, evidenzia la società ricorrente, risulta mancante del fondamentale ed imprescindibile apporto dell’ENAC che in zona aeroportuale si manifesta quale unica autorità preposta alla regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile.

5. Con decreto 12 gennaio 2023, n. 79 è stata dichiarata l’interruzione del processo.

Con atto notificato in data 11 aprile 2023 e depositato in data 12 aprile 2023, la parte ricorrente ha dichiarato di riassumere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 3, cod. proc. amm., il giudizio iscritto al n. r.g. n. 3215/2011, insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.

6. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la società ricorrente ha depositato documenti, memoria e replica mentre la società controinteressata ha depositato memoria e replica.

7. All’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023, presenti i difensori della società ricorrente e della società controinteressata nonché l’Avvocatura erariale per l’ENAC, il difensore della parte ricorrente ha chiarito che è venuto meno l’interesse alla coltivazione della domanda di annullamento del provvedimento datato 27 ottobre 2011 in relazione all’istanza di accesso, in ragione dell’intervenuto successivo deposito della documentazione, sì da essere stato proposto il ricorso per motivi aggiunti. Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre dare atto che all’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il difensore della società ricorrente ha precisato che è venuto meno l’interesse alla coltivazione della domanda di annullamento del provvedimento datato 27 ottobre 2011 in relazione all’istanza di accesso, in ragione dell’intervenuto successivo deposito della documentazione.

2. S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.a. ha affidato il ricorso introduttivo del giudizio ai seguenti motivi:

- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione di legge. In particolare violazione degli artt. 707 e 709 del codice della navigazione cosi come novellato dal d.lgs. 96/2005 s.m.i. dal d.lgs. 151/2006 ;

- con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione del Regolamento Enac per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti – ed. 2 emendamento 5 del 23-9-2008. Incompetenza. Eccesso di potere per assenza del nulla osta dell’Enac. Violazione del sistema organizzativo e di distribuzione delle competenze delle amministrazioni statali ;

- con il terzo ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
violazione degli artt. 10 e 3 della legge sul Procedimento. Eccesso di potere per sviamento di potere, incongruità e illogicità manifesta;
violazione art 97 Cost.;

- con il quarto ha dedotto i vizi di Violazione dell’art 21 e 23 delle N. di A. del P.R.G;

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