TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-18, n. 201300297
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N. 00297/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00744/2011 REG.RIC.
N. 00745/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2011, proposto da:
Societa' T.S. di Testasecca Carlo &C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. E M S, con domicilio eletto presso l’Avv. Marco Bertinelli Terzi, in Ancona, corso Stamira, 29;
contro
Comune di Castelfidardo, rappresentato e difeso dall'avv. V M, con domicilio eletto presso l’Avv. V M, in Ancona, piazza Cavour, 2;
nei confronti di
Goldengas S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. T F, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
e con l'intervento di
ad opponendum
SMA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Ranci, Marco Sica, con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Ranci, in Ancona, corso Garibaldi, 136;
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2011, proposto da:
Marcella G, Miranda G, rappresentate e difese dall'avv. E M S, con domicilio eletto presso l’Avv. Marco Bertinelli Terzi, in Ancona, corso Stamira, 29;
contro
Comune di Castelfidardo, rappresentato e difeso come sopra;
nei confronti di
Goldengas S.p.A., non costituita;
e con l'intervento di
ad opponendum
SMA S.p.A., rappresentata e difesa come sopra;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 744 del 2011:
- del permesso di costruire n. 51/2010 dell’1.10.2010, avente ad oggetto: “ Costruzione di nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (all’interno dell’area di pertinenza del supermercato Cityper) ”;
- del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2/2010 del 4.10.2010, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Castelfidardo in Via Musone, all’interno dell’area di pertinenza del supermercato Cityper;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque connesso;
quanto al ricorso n. 745 del 2011:
- del permesso di costruire n. 51/2010 dell’1.10.2010, avente ad oggetto: “ Costruzione di nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (all’interno dell’area di pertinenza del supermercato Cityper) ”;
- del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2/2010 del 4.10.2010, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Castelfidardo in Via Musone, all’interno dell’area di pertinenza del supermercato Cityper;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelfidardo e di Goldengas S.p.A.;
Visti gli atti di intervento ad opponendum ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i ricorsi che pervengono all’odierna decisione, la ditta T.S. di Testasecca Carlo &C. S.n.c. e le signore G, nella rispettiva qualità di gestore di un impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione ricadente in area distinta al C.T. di Loreto (foglio 2, p.lle 785 e 663) e di proprietarie del predetto appezzamento di terreno, impugnano il permesso di costruire n. 51/2010 e il provvedimento autorizzativo unico n. 2/2010, in forza dei quali la controinteressata Goldengas S.p.A. è stata autorizzata a costruire un analogo impianto nelle pertinenze del supermercato Cityper sito in via Musone del limitrofo Comune di Castelfidardo (Goldengas è stata abilitata a presentare l’istanza di rilascio dei suddetti titoli per conto di SMA S.p.A., titolare del supermercato Cityper, in forza di accordo quadro stipulato nel 2009 fra le due società ed avente ad oggetto la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree pertinenziali di alcuni supermercati facenti parte della catena SMA).
2. I provvedimenti summenzionati vengono impugnati per i seguenti motivi (comuni ai due ricorsi):
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, e dell’art. 7, comma 6, let. h), delle NTA del PAI. Premesso che l’intera area di intervento (e non solo una parte, come sostenuto da Goldengas nel corso del procedimento) ricadrebbe in zona classificata R4, la sua realizzabilità è subordinata all’acquisizione di un parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino, e comunque alla redazione di una perizia tecnica ai sensi del