TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-12-15, n. 201200839
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N. 00839/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2012, proposto da:
A C, I G, rappresentati e difesi dall'avv. G L G, con domicilio eletto presso G L G in Ancona, via Cardeto, 41;
contro
Comune di Camerano, Comune di Camerano Dirigente III Settore Gestione del Patrimonio e del Territorio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento su domanda di ampliamento immobile ex art.1 l.r. 22/2009
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti dichiarano di avere presentato alla Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Camerano una domanda per l’ampliamento del proprio immobile ai sensi della legge regionale 22/2009, così modificata dalla legge regionale 19/2010 (c.d. piano casa).
Dichiarano i ricorrenti che la domanda era completa di tutta la documentazione richiesta.
In data 14.5.2012, l’Amministrazione Comunale richiedeva documentazione sul rispetto della normativa in materia di condominio. A detta dei ricorrenti la richiesta era pretestuosa. I ricorrenti comunque adempivano alla richiesta del Comune in data 21.5.2012. In data 14.6.2012 la Commissione Edilizia del Comune di Camerano esprimeva parere favorevole al permesso di costruire senza prescrizioni.
Dopo una diffida inoltrata il 4.7.2012, i ricorrenti adivano questo Tribunale, con ricorso ex artt. 117 e ss d.lgs 104/2010, presentato per la notifica il 30.7.2012 e depositato il 12.8.2012, per richiedere la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio prestato dall’Amministrazione, con conseguente ordine alla stessa di adottare il provvedimento richiesto, con eventuale pronuncia sulla fondatezza dell’istanza e condanna al risarcimento del danno.
Il Comune di Camerano non si è costituito.
Alla Camera di Consiglio del 22.11.2012 parte ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato nelle more emanato il richiesto provvedimento, chiedendo altresì la condanna alle spese dell’Amministrazione.
Al Tribunale non resta quindi che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c.5 del d.lgs 104/2010, considerato che è stato emesso il richiesto permesso di costruire.
Deve essere accolta la richiesta di parte ricorrente di condanna alle spese dell’Amministrazione. Il Comune non si è costituito e ed appare indubbio, dalla documentazione depositata in atti che, al momento della notifica del ricorso, fossero scaduti (anche tenendo conto della breve sospensione per la documentazione integrativa) i termini di cui all’art. 20 del DPR 380/2001. La misura delle spese è determinata in dispositivo.