TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-02, n. 201802389

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-02, n. 201802389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802389
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2018

N. 02389/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00790/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2007, proposto da:
Comune di Siena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Ministero delle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Soc Teletruria 2000 Srl, Soc Tv Libera Srl, Soc Toscana Tv Srl, Soc Tvr Tele Italia Srl, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Avilio Presutti e Felice Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;
Soc Telemaremma Srl, Soc Tv Libera Spa non costituiti in giudizio;
Soc Siena Innovazione Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 77;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Soc Canale Italia 2 Srl, Soc Telecom Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Avilio Presutti e Felice Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;



per l'annullamento

del provvedimento in data 22 novembre 2006 del Ministero della Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Toscana, recante diffida a continuare nell'attività di distribuzione via cavo dei segnali irradiati via etere dalle concessionare del servizio di radiodiffusione televisiva terrestre e satellitare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Comunicazioni, Soc Teletruria 2000 Srl, Soc Tv Libera Srl, Soc Toscana Tv Srl, Soc Tvr Tele Italia Srl e Soc Siena Innovazione Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Ministero della Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Toscana, dopo avere rilevato che il Comune di Siena aveva installato uno specifico impianto per la ripetizione e la distribuzione via cavo di programmi trasmessi dalle concessionarie del servizio radiotelevisivo, inibiva la prosecuzione di una simile attività per la mancanza, al riguardo, della prescritta autorizzazione ministeriale.

2. La determinazione veniva impugnata per i motivi di seguito sintetizzati:

a) incompetenza dell’Ispettorato Territoriale, trattandosi di aspetti affidati all’autorità ministeriale di livello centrale;

b) violazione art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento inibitorio in questione;

c) eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti nella parte in cui l’intimata amministrazione non avrebbe appurato che il Comune di Siena sarebbe solo mero proprietario della rete di trasmissione televisiva via cavo, laddove la gestione del servizio di radiodiffusione sarebbe stato affidato a Telecom s.p.a. la quale, dunque, figurerebbe quale unico responsabile di una siffatta attività di distribuzione di programmi TV. Si invocava a tal fine il modello di separazione tra rete e gestione dei servizi pubblici locali specificamente previsto dall’art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL).

3. Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata nonché i soggetti controinteressati e quelli intervenienti ad opponendum , come in epigrafe indicati, tutti per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.

4. Con ordinanza n. 734 del 16 febbraio 2007 questa sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare sotto il profilo della omessa comunicazione di avvio del procedimento inibitorio in questa sede controverso.

5. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2018 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

6. Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

6.01. Va ulteriormente premesso in punto di fatto che, mediante il progetto di iniziativa pubblica concepito con la delibera n. 892 del 1999, il Comune di Siena ha a suo tempo inteso introdurre, anche con il contributo economico della Fondazione Monte

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