TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-03-07, n. 202200120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-03-07, n. 202200120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200120
Data del deposito : 7 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2022

N. 00120/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00555/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da F S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R B e M R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, piazza Piccinino n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Panicale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F A D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ricci, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, palazzo Ajò, corso Vannucci n. 30, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore e l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono ex lege domiciliati, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Perugia, l’Agenzia forestale dell’Umbria,

ARPA

Umbria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della Società agricola forestale M a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Zortea, Veronica Dini, Corrado Carrubba e Stefano Goretti, del Foro di Perugia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum
Legambiente Onlus, Tenuta Lamborghini S.r.l., L’Été Indien S.r.l., Il Rastrello S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Zortea, Corrado Carrubba e Stefano Goretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da F S.r.l. il 18.03.2021:

a) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 8167 del 17.09.2020, riguardante il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, relativo al “ Progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare “Cerreto” sita in Loc. Cerreto Alto nel Comune di Panicale (PG) ” proposto da F S.r.l. e con la quale, all’esito dell’apposita conferenza dei servizi, è stato pronunciato un “giudizio non favorevole di compatibilità ambientale” in ordine al suddetto progetto e, per l’effetto, è stato ritenuto concluso il procedimento di PAUR non autorizzandone la realizzazione e l’esercizio;

b) del verbale della riunione dell’apposita conferenza dei servizi del 30.07.2020 tenutasi ai sensi dell’art. 14- ter della legge n. 241/1990 su iniziativa della Regione Umbria (quale autorità competente) con il quale è stato formulato sulla base delle posizioni prevalenti il predetto giudizio non favorevole di compatibilità ambientale;

c) del parere del 29.07.2020 espresso nella conferenza di servizi dal rappresentante unico della Regione Umbria, con il quale, tenuto conto delle osservazioni dei vari servizi regionali coinvolti, è stata espressa la posizione dell’Ente “contraria” all’intervento;

d) del parere del 30.07.2020 espresso nella conferenza di servizi dal rappresentante unico del Comune di Panicale, con il quale è stata espressa la posizione dell’Ente “contraria” all’intervento;

e) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo e non certo esaustivo, tutti gli atti endoprocedimentali della Regione Umbria, del Comune di Panicale nonché degli altri Enti coinvolti (pareri, osservazioni e determinazioni comunque denominati) che hanno condotto gli stessi ad esprimere la posizione contraria all’intervento proposto dalla ricorrente;

e per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato presentato dalla Società agricola forestale M a r.l. il 13.01.2021:

i) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 8167 del 17.09.2020 riguardante il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo al “ Progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare “Cerreto” in Località Cerreto Alto nel Comune di Panicale (PG) ” con “giudizio non favorevole di compatibilità ambientale” in ordine al suddetto progetto;

ii) il verbale della riunione della conferenza di servizi del 30.07.2020 tenutasi ai sensi dell’art. 14- ter della legge n. 241/1990, su iniziativa della Regione Umbria, con il quale è stato formulato il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale del progetto;

iii) i seguenti pareri:

- parere del 29.07.2020, espresso nella conferenza di servizi dal rappresentante unico della Regione Umbria, con il quale è stata espressa la posizione dell’Ente contraria all’intervento;

- parere del 30.07.2020, espresso nella conferenza di servizi dal rappresentante unico del Comune Panicale, con il quale è stata espressa la posizione dell’Ente contraria all’intervento;

iv) altresì e, in questo caso, anche per motivi di legittimità, i seguenti pareri:

- parere del 30.07.2020, espresso nella conferenza di servizi dal rappresentante unico della Provincia di Perugia, con il quale è stata espressa la posizione dell’Ente “favorevole con condizioni ambientali”;

- parere del 21.07.2020, espresso nella conferenza di servizi dal rappresentante unico delle Amministrazioni periferiche delle Stato e, nello specifico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, con il quale è stata espressa la posizione dell’Ente “favorevole a condizione del recepimento di prescrizioni”;

- parere non reso dall’Agenzia forestale regionale, per gli effetti dell’art. 14 ter , comma 7, della legge n. 241/1990;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Panicale, della Regione Umbria e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società agricola forestale M a r.l. ed il ricorso incidentale dalla medesima proposto;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Legambiente Onlus, Tenuta Lamborghini S.r.l., L’Été Indien S.r.l., Il Rastrello S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – In data 14.02.2017, a seguito del fallimento della società Immobiliare Via Piccolpasso S.r.l. (di seguito “Immobiliare Piccolpasso”), la società F S.r.l. (“F”) si aggiudicava, attraverso una procedura di vendita senza incanto, la proprietà del lotto unico costituito da un compendio immobiliare consistente in una strada e aree pertinenziali alla cava considerate funzionali e complementari allo svolgimento dell’attività di cava di calcare in loc. Cerreto, vocabolo Casalini, nel Comune di Panicale.

Nel verbale delle operazioni di vendita senza incanto si dava testualmente atto che l’autorizzazione per l’attività estrattiva era scaduta in data 2.05.2012 e che con deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 3.12.2009 era stato stabilito che, in ogni caso, previa acquisizione di nuovi titoli autorizzativi, la durata dell’attività di escavazione e riambientamento della cava non avrebbe potuto superare la data del 4.06.2019 senza ulteriori proroghe. Si evidenziava, inoltre, che risultava scaduta l’autorizzazione riguardante il vincolo paesaggistico-ambientale.

2. – Dalla documentazione versata in atti risulta che nel suddetto compendio immobiliare la precedente proprietaria, Immobiliare Piccolpasso, aveva esercitato l’attività estrattiva sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Panicale il 25.03.1998, previa sottoscrizione della convenzione del 20.12.1997 e conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica.

Dopo un periodo di inattività dovuto al sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Perugia, Immobiliare Piccolpasso aveva poi ottenuto dalla Regione Umbria, in sede di VIA, un giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni sul nuovo progetto di coltivazione della cava e ricomposizione ambientale del sito, cui era seguita l’autorizzazione del 31.10.2002 del Comune di Panicale per l’esercizio dell’attività estrattiva per sette anni.

Quindi, nel 2009, alla scadenza dell’autorizzazione, il progetto veniva sottoposto a nuova verifica di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di accertamento del giacimento ai sensi dell’art. 5- bis della legge regionale n. 2/2000, che si concludeva positivamente con determinazione dirigenziale della Regione Umbria del 21.04.2009, con la quale si stabiliva che « il progetto definitivo per l’esercizio dell’attività estrattiva all’interno del giacimento oggetto della presente determinazione, nel caso in cui ne sia dichiarata la disponibilità, non è sottoposto a procedura di VIA, né alla procedura di Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 », purché fosse rispettata la prescrizione « che il progetto definitivo di completamento del giacimento [fosse] conforme a quello valutato positivamente in sede di Valutazione di Impatto Ambientale ».

3. – Divenuta proprietaria del compendio immobiliare, F presentava in data 9.04.2018 un’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 2/2000

4. – Con nota del 5.07.2018, il Comune di Panicale chiedeva allora alla Regione Umbria se quanto stabilito al punto 3 della determina dirigenziale regionale del 21.04.2009 poteva ritenersi ancora valido ai fini del rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava o se vi fosse necessità di una nuova verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale.

5. – La Regione Umbria, con nota del 17.07.2018, rilevava che nella propria determinazione del 21.04.2009 si dichiarava, per un verso, l’ammissibilità del riconoscimento del giacimento di cava in relazione al Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) e, per altro verso, al punto 3, la non necessità di sottoporre a procedura di VIA il progetto definitivo di sfruttamento, a condizione della coincidenza tra quanto previsto dal riconoscimento del giacimento e i contenuti progettuali del progetto già assentito con provvedimento comunale n. 5156 del 2.05.2003, già sottoposto a procedura di VIA conclusasi con giudizio di compatibilità ambientale con la determina dirigenziale n. 62 del 9.02.2002.

Rilevava inoltre che «[ l ] a validità del predetto giudizio di compatibilità era fissata a sette anni dall’emanazione della DD n. 62 del 09/02/2002 con scadenza, pertanto, fissata al 09/02/2009 », che non era « stata avanzata alcuna richiesta di proroga » e che « né dopo la procedura di VIA del 2002 né dopo il riconoscimento del giacimento del 2009, il medesimo [era] stato effettivamente avviato se non in una finestra temporale individuabile in parte del 2008 », l’Amministrazione regionale

Quindi, l’Amministrazione regionale concludeva che, « a (…) quasi 9 anni dall’ultima valutazione ambientale eseguita in seno alla proceduta di riconoscimento del giacimento, e tenuto conto che nel tempo intercorso (2009/2018) potrebbero essere intervenute non tanto modifiche vincolistiche a gravare sul sito quanto modifiche di antropizzazione ed uso dei suoli circostanti il sito di cava » e riteneva che, « ferma restando la validità del il riconoscimento del giacimento denominato “CERRETO ALTO”, il progetto definitivo di sfruttamento debba essere sottoposto, a scelta dell’istante, a procedura di Verifica Assoggettabilità a V.I.A. di cui all’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero direttamente a P.A.U.R. di cui all’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (trattandosi di progetto originariamente sottoposto a V.I.A.) ».

6. – Richiamando la suddetta nota della Regione Umbria, in data 3.08.2018 il Comune di Panicale comunicava a F la sospensione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, avvertendo che avverso la stessa sospensione la società interessata avrebbe potuto proporre ricorso in sede giurisdizionale o dinnanzi al Presidente della Repubblica.

7. – F presentava allora, ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava.

8. – Nell’ambito del nuovo procedimento così avviato, la Regione Umbria provvedeva alla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 23, c. 1, lett. e) , del d.lgs. n. 152/2006 ed all’acquisizione delle osservazioni del pubblico.

Richiedeva poi integrazioni e chiarimenti alla società proponente e, reputate le integrazioni ricevute sostanziali e rilevanti per il pubblico, disponeva la pubblicazione di un nuovo avviso ed avviava una nuova consultazione, nel corso della quale venivano acquisite ulteriori osservazioni.

La Regione curava poi la compilazione del documento di sintesi delle osservazioni pervenute dal pubblico nelle due fasi alle quali si è appena fatto riferimento.

Quindi, l’Amministrazione regionale procedeva alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi del comma 7 dell’art. 27- bis del Codice dell’ambiente, finalizzata alla formulazione del giudizio di VIA e delle eventuali proposte di condizioni ambientali ed alla eventuale approvazione del progetto qualora fosse stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale in seno alla conferenza.

9. – Nella seduta della conferenza di servizi del 30.07.2020 venivano espresse, per il tramite dei rispettivi rappresentanti unici, le posizioni degli enti convocati:

- la Regione Umbria esprimeva posizione contraria in ordine alla compatibilità ambientale del progetto proposto per le motivazioni di cui all’allegato n. 1 del verbale della conferenza di servizi, contenente il verbale e le determinazioni finali della conferenza di servizi interna alla Regione Umbria del 29.07.2020 con la partecipazione dei rappresentanti dei diversi servizi regionali coinvolti e dell’ARPA;

- il Comune di Panicale esprimeva posizione contraria in ordine alla compatibilità ambientale del progetto proposto per le motivazioni di cui all’allegato n. 2 del verbale della conferenza di servizi;

- la Provincia di Perugia esprimeva posizione favorevole con condizioni, secondo quanto dettagliato nell’allegato n. 3 del verbale della conferenza di servizi;

- le Amministrazioni periferiche dello Stato (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria) pur manifestando preoccupazione per il rispetto del vincolo archeologico di cui al d.m. del 5.04.1993 e dei suoi valori, per la conservazione e prosecuzione dei valori paesaggistici del luogo, per le ricadute paesaggistiche dell’intervento di estrazione e per l’incerto esito degli interventi di riambientamento, esprimevano, con il loro rappresentante unico, posizione favorevole con condizioni finalizzate alla riduzione e mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali negativi derivanti dalla realizzazione del progetto, secondo quanto nel dettaglio indicato nell’allegato n. 4 del verbale della conferenza di servizi.

Al termine della discussione, la Regione Umbria, quale autorità competente, tenuto conto delle posizioni espresse dai rappresentanti unici e delle osservazioni della società proponente, esprimeva « un giudizio di compatibilità ambientale non favorevole in ordine all’intervento in progetto, formulato sulla base delle posizioni prevalenti ritenuta preminente la tutela del patrimonio naturalistico, paesaggistico ed ambientale e considerati i programmi di sviluppo territoriale (“ITI Trasimeno”), approvati e in corso di attuazione, orientati verso l’ulteriore valorizzazione delle produzioni agricole di pregio e lo sviluppo turistico di qualità nell’area del Trasimeno nonché alla salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità del territorio tutale che sarebbero compromessi dagli impatti ambientali, diretti ed indiretti, conseguenti alla realizzazione del progetto ».

10. – Quindi, con determinazione dirigenziale del 17.09.2020, la Regione Umbria emetteva giudizio non favorevole di compatibilità ambientale in ordine al progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare “Cerreto” presentato dalla società F sulla base delle motivazioni riportate nel verbale della riunione decisoria della conferenza di servizi del 30.07.2020 e concludeva negativamente, ai sensi del comma 7, ultimo periodo, dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al medesimo progetto.

11. – Con ricorso notificato il 28.10.2020 e depositato il 13.11.2020, la società F ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la determinazione dirigenziale della Regione Umbria del 17.09.2020, il verbale della conferenza di servizi del 30.07.2020 e le posizioni espresse in seno a quest’ultima dalla Regione Umbria e dal Comune di Panicale e ne ha chiesto l’annullamento, ritenendoli illegittimi per i motivi di seguito sintetizzati:

I. violazione degli artt.

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