TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201504580

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201504580
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201504580
Data del deposito : 25 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07369/2014 REG.RIC.

N. 04580/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07369/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7369 del 2014, proposto da:
Soc Estee Lauder Srl, rappresentata e difesa dagli avv. L M, Sacha D'Ecclesiis, con domicilio eletto presso Studio Legale Hogan Lovells in Roma, piazza Venezia, 11;



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento n. 24824 del 22.2.2014 dell'AGCM nell'ambito del procedimento PS8884, notificato il 18.3.2014, con cui la ricorrente è stata sanzionata per pratica commerciale scorretta consistente nella diffusione di un messaggio pubblicitario ingannevole relativo a due cosmetici della linea "Repairwear Laser Focus";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e di Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – La controversia in esame concerne la diffusione da parte della ricorrente, attraverso il sito aziendale del professionista, la stampa periodica e quotidiana, videocomunicazioni su Totem e spot televisivi, di messaggi volti a promuovere alcuni prodotti cosmetici a marchio Clinique ad uso topico e, in particolare, un siero riparatore per il viso e una crema contorno occhi, per la parte in cui sono stati presentati come idonei a consentire una riduzione delle rughe quantificata percentualmente e raffrontata ai risultati conseguibili con un trattamento laser operato nell'ambito della medicina estetica.

2 – In particolare, l’AGCM ha ottenuto dal professionista informazioni relative ai prodotti ed agli studi scientifici condotti a supporto delle indicazioni di efficacia spese nei claim ed ha affidato al Direttore Scientifico dell'Istituto dermatologico San Gallicano in seno all'IFO - Istituti Fiosioterapici Ospitalieri una consulenza tecnica. Quest’ultimo ha ritenuto non scientificamente possibile confrontare un trattamento medico (laser terapeutico classe 3B e 4) con una crema cosmetica che, per legge, non può avere intendimento terapeutico, e che pertanto la campagna pubblicitaria in esame avesse raffrontato due percentuali di miglioramento antirughe rilevate in ambiti non omogenei quali, da un lato, il gruppo sottoposto a terapia laser medicale e, dall'altro, il campione femminile trattato con crema cosmetica.

Anche il parere in data 19 febbraio 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto la pratica scorretta e idonea a falsare le scelte dei consumatori ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, in relazione all'equiparazione operata tra una sessione laser e l'impiego di cosmetici, rifacendosi ai risultati della medesima concorrenza.

Pertanto, con provvedimento del 27 febbraio 2014 n. 24824 l'Autorità ha vietato la diffusione o la continuazione della pratica ed irrogato alla società Estée Lauder S.r.l. una sanzione pari a 400.000 euro, avendo ravvisato nella condotta posta in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e contraria alla diligenza professionale, idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in relazione ai prodotti pubblicizzati dal professionista, mediante l’accredito di risultati antirughe basati su un’ indebita comparazione con il trattamento laser medicale,

3 - Con il ricorso in epigrafe La società Estée Lauder S.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento, argomentandone ampiamente l’illegittimità.

4 – In primo luogo, la ricorrente ritiene che l'Autorità avrebbe erroneamente fondato la propria valutazione di scorrettezza su un'erronea interpretazione delle norme in materia di cosmetici, laddove limita l'impiego di tali prodotti, destinati ad essere applicati sulle

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