TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-22, n. 202418314
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Testo completo
Pubblicato il 22/10/2024
N. 18314/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06559/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6559 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto - Provvedimento prot. Rife :f.n.5047 M_D GMIL REG20200200912 23 052020 emesso in data 11.maggio 2020 adottato dalla DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
MILITARE Il REPARTO in persona del Capo Reparto protempore e avente ad oggetto provvedimento di proscioglimento dalla ferma del -OMISSIS- (-OMISSIS-), ai sensi del combinato disposto degli artt.956, co.1, let.b), 957, co.1, let.d.)1503,co.2
let.a),del Decreto Legislativo 15 marzo 2010,n. 66 concernente "Codice dell’Ordinamento Militare" e successive modificazioni, notificato in data 4/06/2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Emerge dagli atti che:
a. Il -OMISSIS- (in congedo) volontario in ferma prefissata di un anno a decorrere dal 09 settembre 2019 ha impugnato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0200912 del 23 maggio 2020 (doc. A), con cui è stato disposto il suo proscioglimento dalla ferma prefissata annuale per l’avvenuto superamento del limite massimo di licenza di convalescenza di 120 giorni secondo quanto disposto dagli artt. 956, comma 1 b), 957, comma 1, d) e 1503, comma 1 a) del D. lgs. n. 66/2010 (di seguito anche codice dell’ordinamento militare o COM) e il conseguente collocamento in congedo illimitato a decorrere dal giorno successivo al superamento del predetto limite.
b. L’impugnato provvedimento era stato adottato in accoglimento della proposta di proscioglimento avanzata dal Comando competente con nota dell’11 maggio 2020 , considerati i numerosi giorni di licenza straordinaria di convalescenza già fruiti a decorrere dal 10 dicembre 2019 per un totale di 132 giorni.
c. Il gravame si fonda su