TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-02-16, n. 202403196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-02-16, n. 202403196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403196
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2024

N. 03196/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00977/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Guardia di Finanza Comando Generale,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

previa sospensiva

- della determina prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2023 notificata via Pec al ricorrente in data 19 dicembre 2023 - prot. n. -OMISSIS- - a mezzo della quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l’esclusione del sig. -OMISSIS- dalla procedura selettiva indetta con Determinazione n. 53766 del 21 febbraio 2023, poiché ritenuto non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2 comma 1 lett. b) num. 9) del bando di concorso;

- nonché ove occorra, per l’annullamento dell’art. 2 comma 1 lettera b) numero 9) del medesimo bando di concorso pubblicato con Determinazione n. 53766 del 21 febbraio 2023, nella misura in cui detta disposizione si dovesse interpretare nel senso attribuito dall’Amministrazione;

- della graduatoria finale di merito, selezione contingente ordinario, approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 10909 del 12 gennaio 2024, in corso di registrazione, nella parte in cui l’Amministrazione ha escluso il ricorrente dalla predetta graduatoria non attribuendogli il punteggio finale di 28,08 e, per l’effetto, non collocandolo nella posizione 781 e/o 784 della medesima graduatoria finale di merito;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché incognito.

NONCHE’ PER L’AMMISSIONE

del sig. -OMISSIS- nella graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami quale Allievo Finanziere - contingente ordinario - indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza con Determinazione n. 53766 del 21 febbraio 2023 col punteggio finale di 28,08 ovvero nella posizione 781 e/o 784 della predetta graduatoria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 il dott. G G;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.

2. L’odierno ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura per l’ammissione di n. 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2023/2024, di aver successivamente superato le relative prove scritte e di esser stato giudicato idoneo da parte della sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica.

Successivamente, gli veniva recapitata, in data 19 dicembre 2023, la determina di esclusione per mancanza dei requisiti di moralità previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b),

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