TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-12-12, n. 201701355
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2017
N. 01355/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2012, proposto da:
ROBERTINO SESIA , DONATO CAPUTO, CATERINA SCRUGLI, FLAVIO FASSIO, GIADA MODA, FRANCESCA FERRARIS, PASQUALE BUCCINO, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, V B e G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V B in Torino, corso G. Ferraris, 120;
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "SAN LUIGI GONZAGA", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati C Brdese e Marco Dotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Dotta in Torino, via XX Settembre, 17;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario F.F. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga n. 633 del 2-11-2011, avente ad oggetto "annullamento d'ufficio delle determinazioni dirigenziali della S.C. Tecnico Patrimoniale n. 23 del 24-2-2009, n. 80, del 28-5-2009 e n. 117 del 5-10-2010";
- di ogni atto ad essa presupposto, preordinato e/o successivo comprese le comunicazioni del Commissario 5-9-2011 n. prot. 17638, 14-9-2011 n. prot. 18210.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "San Luigi Gonzaga";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. A S L e udito l’avv. Barosio per la parte ricorrente, nessuno presente per l’Azienda Ospedaliera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notifica il 29 dicembre 2011 e ritualmente depositato, i ricorrenti, premesso di svolgere la propria attività lavorativa presso la struttura complessa tecnico-patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, hanno impugnato la delibera n. 633 del 2 novembre 2011 con la quale il Commissario f.f. dell’Azienda ha stabilito di annullare in autotutela le seguenti determinazioni dirigenziali della S.C. Tecnico Patrimoniale:
- la n. 23 del 24 febbraio 2009, con la quale si è provveduto alla ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’anno 2008;
- la n. 80 del 28 maggio 2009, con la quale si è provveduto alla erogazione dei compensi relativi al predetto fondo incentivante per l’anno 2008;
- la n. 117 del 5 ottobre 2010, con la quale si è provveduto alla ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’anno 2009.
2. L’annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali di attribuzione degli incentivi alla progettazione è stato disposto sul presupposto dell’esistenza di plurime violazione di legge, sia sotto un profilo sostanziale del difetto dei presupposti previsti dall’art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 per l’attribuzione degli incentivi, sia sotto il profilo formale