TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-09-13, n. 201800542

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-09-13, n. 201800542
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800542
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2018

N. 00542/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00506/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. R I, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via Santa Caterina, Trav. Priv., n. 21;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A M, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, Palazzo Campanella;

nei confronti

A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;

quanto al ricorso principale:

- del decreto dirigenziale n. 8829 del 4 agosto 2017 di revoca del riconoscimento ex art. 11 del Regolamento n. 2200/1996/CE di cui ai provvedimenti nn. 612/2000 e 5559/11;

- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto, preordinato e consequenziale che riguardi la revoca disposta in danno della ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- delle note n. prot. 104131/SIAR del 27 marzo 2017;
n. prot. 167591/SIAR del 19 maggio 2017;
n. prot. 1767753/SIAR del 26 maggio 2017, tutte della Regione Calabria;

- della nota della Regione Calabria n. prot. 242133 /SIAR del 21 luglio 2017;

- delle note della Regione Calabria n. prot. 215096 del 29 giugno 2017 e n. prot. 225668 del 7 luglio 2017, ambedue citate nella nota n. prot. 242133/SIAR del 21 luglio 2017, sebbene non conosciute per non essere state ex adverso prodotte;

- di ogni ulteriore atto oltre quelli specificati ancorché non conosciuto antecedente successivo, connesso, collegato, presupposto, preordinato e conseguenziale che riguardi la revoca disposta in danno della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di A.G.E.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società ricorrente ha ottenuto il riconoscimento di Organizzazione di Produttori (O.P.) ai sensi dell’art. 11 del Reg. CE 2200/96 per la Categoria I – Ortofrutta con decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 612 del 27 settembre 2000.

Con successivo decreto n. 461 del 17 maggio 2011, il riconoscimento è stato adeguato al Reg. CE 1234/07 per il gruppo dei prodotti NC 07 – 08.

Con decreto n. 206/2017 RGNR DDA del 15 febbraio 2017, il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto “ il sequestro preventivo delle seguenti società:

- …;

- -OMISSIS-”..., nell’effettiva diponibilità dell’indagato -OMISSIS-

con tutti gli elementi presenti nei patrimoni aziendali (i beni mobili ed immobili, i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti ”.

L’Autorità giudiziaria ha contestualmente nominato “ custodi/amministratori la dott. -OMISSIS-, l’arch. -OMISSIS- e l’avv. -OMISSIS- ”.

Il sequestro è stato disposto in accoglimento della richiesta di sequestro preventivo delle società avanzata, ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 416 bis c.p., dalla Procura Distrettuale, in quanto “ ritenute funzionali al perseguimento degli interessi della cosca -OMISSIS-, con particolare riferimento all’infiltrazione nel settore dell’ import export di olio ed agrumi… e che, comunque, la libera disponibilità della stessa in capo ai reali titolari possa portare alla commissione di nuovi reati o ad aggravare e protrarre le conseguenze di quelli già commessi…

Il G.I.P. ha ritenuto che “Le predette società appaiono strumentali a garantire l’infiltrazione della cosca nel mercato nazionale ed internazionale della commercializzazione e distribuzione di vari prodotti, specialmente quelli agricoli (agrumi e olio d’oliva).

Si tratta di beni che rientrano nell’alveo dei beni serviti o destinati a commettere il rato di cui all’art. 416 bis c.p. o che comunque ne costituiscono l’impiego.

In ogni caso, non va, poi, dimenticato di considerare che sussistono i presupposti per il sequestro di detti beni anche ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p., trattandosi anzitutto di res la cui libera disponibilità da parte degli indagati o di loro emissari potrebbe determinare l’aggravamento e la protrazione di tutti i reati già commessi e, in particolare, di quello associativo ”.

Il sequestro è stato eseguito in data 21 febbraio 2017.

In considerazione di tale circostanza, la Regione intimata, con nota prot. n. 74611 del 3 marzo 2017, ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/90, l’avvio del procedimento di verifica della permanenza dei requisiti di riconoscimento quale OP ortofrutticola.

Al fine di assumere la decisione finale, previa conclusione, se necessario, dell’istruttoria, la Regione, in data 21 marzo 2017, ha costituito un’apposita Commissione, composta dai Dirigenti delle Aree Territoriali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

La Commissione, con nota prot. n. 104131 del 27 marzo 2017, ha chiesto agli amministratori giudiziari della società ricorrente (come sopra nominati) di inviare:

- l’eventuale provvedimento di dissequestro dell’Autorità giudiziaria (nella relazione del sopralluogo effettuato il precedente 13 marzo, infatti, si parla di un dissequestro del quale ha dato comunicazione telefonica uno degli amministratori giudiziari);

- una dettagliata relazione informativa sugli assetti attuali della società, “ con particolare riguardo alla vigenza in carica ed ai poteri degli Organi Sociali, nonché sul funzionamento ed attività posta in essere della O.P., specificando se ed, eventualmente, quale ruolo rivestono all’interno dell’Organizzazione e dei suoi Organi i destinatari della misura cautelare del 15 febbraio 2017… ”;

- “ la situazione della O.P. e situazione della compagine societaria della O.P. rispetto alla certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento riguardo ai provvedimenti dell’A.G. che hanno di recente interessato la -OMISSIS- ”.

Previo sollecito del 19 maggio 2017, gli amministratori giudiziari, con nota p.e.c. del 19 maggio 2017, hanno rappresentato, fra l’altro, alla Commissione che, in realtà, già in data 31 marzo 2017, due di essi avevano avuto un incontro con il Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 e con il Direttore del Settore n. 7 al fine di “ coordinare le attività in itinere, le verifiche inerenti la società in vinculis anche in ordine alla definizione ed erogazione dei regimi di aiuto ”.

Nel rappresentare l’opportunità di un coordinamento tra Uffici, gli amministratori giudiziari hanno chiesto un ulteriore incontro.

La Commissione, con nota del 26 maggio 2017, ha ribadito la necessità di acquisire quanto richiesto in data 27 marzo 2017 “ non potendo dal punto di vista formale il colloquio sopra richiamato sostituire evidentemente gli atti ufficiali e soddisfare alle richieste avanzate dalla Commissione ai fini del procedimento in oggetto ”.

Chiesta ed ottenuta una proroga del termine per l’invio della documentazione richiesta, gli amministratori giudiziari, in data 29 maggio 2017, hanno trasmesso alla Commissione la relazione richiesta, la copia dello statuto sociale e la visura camerale della ricorrente.

Dopo aver rappresentato che l’O.P. è composta da cooperative agricole e/o singoli agricoltori che si associano per concentrare l’offerta dei propri prodotti agricoli sul mercato e che tale concentramento consiste in un impegno di conferimento alla O.P. (la quale si impegna a collocare i prodotti sul mercato attraverso il proprio apparato commerciale), nella relazione, fra l’altro:

- vengono elencati nominativamente i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e il preposto al commercio;

- “ si conferma la vigenza in carica ed il mantenimento dei relativi poteri di tutti gli organi sociali su menzionati, facendo presente che nessuno dei componenti è stato oggetto di misure interdittive ”;

- “ si specifica, inoltre, che l’organo decisionale supremo è l’Assemblea dei Soci e i poteri del C.d.A. e dell’Assemblea sono codificati nello statuto sociale dell’O.P. (All. 1) ”;

- “ si specifica che la O.P. ha prodotto ad AGEA tutta la documentazione necessaria richiesta dalla circolare n. 01 del 10 gennaio 2017 ai fini della richiesta della certificazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 e che AGEA ha provveduto direttamente a richiedere l’emissione del certificato alla Prefettura competente di Reggio Calabria, come da normativa vigente ”.

Con nota del successivo 31 maggio 2017, gli amministratori giudiziari hanno integrato quanto su indicato ribadendo la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e rappresentando che:

- “ nessun provvedimento di dissequestro è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria Competente permanendo, pertanto, il provvedimento ablativo originariamente disposto ”;

- “ L’attuale governance societaria… è rimasta in carica ancorché limitata nei poteri gestori ”;

- non è intervenuto alcun atto deliberativo di revoca e/o dimissioni da parte degli attuali amministratori e/o sindaci;

- l’assemblea dei soci, costituita dai produttori associati, è rimasta con le competenze originariamente attribuite dallo statuto societario;

- nessun ruolo è ricoperto, ad oggi, dai soggetti destinatari della misura cautelare così come dai prossimi congiunti, giuste autorizzazioni di sospensione emesse dall’Autorità Giudiziaria;

- “ Infine, con riferimento alla richiesta di certificazione antimafia, stante la nomina degli amministratori giudiziari da parte del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP., Dott. ssa Trapani, ne consegue la permanenza dei requisiti per la continuità aziendale ”.

Con nota prot. n. 242133 del 21 luglio 2017, la Commissione ha rassegnato le conclusioni raggiunte all’esito dell’istruttoria fin qui descritta, rappresentando che:

- “

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