TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300439

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300439
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300439
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2023

N. 00439/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01449/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2022, proposto da
OM IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo d'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di MI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in MI, via della Guastalla, 6;
PA AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di PA in MI, Palazzo Sistema, via Rosellini, 17;
Regione AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in MI, piazza Città di AR, 1;



nei confronti

LI IA PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in MI, via Matteo Bandello, 5;
IN RE PA e OD IA S.p.A., non costituite in giudizio;



per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di MI prot. n. 27/05/2022.0298870.U, notificata via PEC il 31.5.2022 (doc. 1) e della relazione dell'PA AR fasc. 2022.6.65.242 e relativi allegati, compreso il nullaosta condizionato (doc. 2, doc. 3 e doc. 4); di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui, ove occorrer possa, il titolo eventualmente rilasciato nelle more in favore di LI, anche per silenzio assenso, con il quale sono stati autorizzati gli interventi di modifica e implementazione della SRB di via Momigliano n. 2 ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/03, come modificato dal d.lgs. n. 207/21, sul presupposto della rimodulazione delle potenze relative alle SRB circostanti, tra cui quella di TIM, imposte con l'ordinanza impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di MI, di PA AR, della Regione AR e di LI IA PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società LI IA PA a Socio Unico (di seguito anche solo “LI”), operante nel settore delle telecomunicazioni, presentava al Comune di MI una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 per eseguire una serie di modifiche su un impianto sito in via Momigliano.

Il Comune di MI, però, sentita PA (vale a dire l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Regione AR) che aveva espresso parere negativo, disponeva l’archiviazione della SCIA succitata.

Contro la determinazione negativa comunale LI proponeva ricorso davanti al TAR AR, che lo accoglieva con sentenza della Sezione III n. 1971/2021, passata in giudicato.

In asserita esecuzione della citata sentenza il Comune di MI, sentita ancora PA, adottava un’ordinanza notificata il 31.5.2022 firmata dal Direttore dell’Area Attività Commerciali con la quale ingiungeva a OM IA PA (di seguito anche solo “OM”) la rimodulazione della potenza di un proprio impianto sito nelle immediate vicinanze di quello di LI.

Contro la succitata ordinanza comunale era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva, affidato a tre distinti motivi.

Si costituivano in giudizio il Comune, PA, la Regione AR ed LI, insistendo tutti per il rigetto del gravame.

Quest’ultimo era altresì notificato a OD IA PA e a IN RE PA, quali destinatarie di ordinanze comunali dal contenuto analogo a quella gravata da OM; le due società non si costituivano però in giudizio.

In esito all’udienza cautelare del 20.9.2022 la Sezione fissava l’udienza di discussione del ricorso con ordinanza n. 1102/2022.

Alla pubblica udienza del 7.2.2023 la causa era trattenuta in decisione.



DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa di PA, secondo cui il gravame nei suoi confronti sarebbe inammissibile o improcedibile in quanto la relazione della stessa PA richiamata nel provvedimento comunale impugnato avrebbe un carattere meramente endoprocedimentale e non lesivo.

L’eccezione appare palesemente priva di pregio.

La relazione di PA non è stata impugnata in via autonoma bensì unitamente all’ordinanza comunale, della quale costituisce peraltro il presupposto necessario, giacché l’Amministrazione comunale si è determinata avendo espresso riguardo alla relazione tecnica di PA.

Il ricorso è quindi ammissibile, anche con riferimento alle doglianze mosse nei confronti dell’Agenzia.

1. Nel primo motivo di ricorso viene denunciato il presunto vizio di incompetenza dell’ordinanza impugnata.

Secondo l’esponente il Comune non poteva in ogni caso adottare il provvedimento gravato, che sarebbe stato invece di spettanza della Regione AR.

Quest’ultima si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed insistendo per il rigetto del primo mezzo di gravame.

La suindicata doglianza è infondata.

Gli articoli 87, 87- bis e 87- ter del D.Lgs. n. 259/2003 (nel testo anteriore alla riforma del 2021) fanno riferimento agli enti locali e all’organismo preposto ai controlli di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001, nel caso di specie l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione AR (PA).

L’art. 8 comma 1 della legge n. 36/2001 (legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici) individua le competenze regionali in materia, che però nulla hanno a che vedere con la fattispecie di cui è causa.

Infatti, la lettera a) riguarda l’esercizio delle funzioni sull’individuazione dei siti di trasmissione e

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