TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300439
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Pubblicato il 20/02/2023
N. 00439/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2022, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F L e Jacopo d'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A M, I M, S M L, A P e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Apa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di Apa in Milano, Palazzo Sistema, via Rosellini, 17;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
nei confronti
Iliad Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5;
Wind Tre Spa e Vodafone Italia S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Milano prot. n. 27/05/2022.0298870.U, notificata via PEC il 31.5.2022 (doc. 1) e della relazione dell'Apa Lombardia fasc. 2022.6.65.242 e relativi allegati, compreso il nullaosta condizionato (doc. 2, doc. 3 e doc. 4);di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui, ove occorrer possa, il titolo eventualmente rilasciato nelle more in favore di Iliad, anche per silenzio assenso, con il quale sono stati autorizzati gli interventi di modifica e implementazione della SRB di via Momigliano n. 2 ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/03, come modificato dal d.lgs. n. 207/21, sul presupposto della rimodulazione delle potenze relative alle SRB circostanti, tra cui quella di TIM, imposte con l'ordinanza impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di Apa Lombardia, della Regione Lombardia e di Iliad Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Iliad Italia Spa a Socio Unico (di seguito anche solo “Iliad”), operante nel settore delle telecomunicazioni, presentava al Comune di Milano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 per eseguire una serie di modifiche su un impianto sito in via Momigliano.
Il Comune di Milano, però, sentita Apa (vale a dire l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Regione Lombardia) che aveva espresso parere negativo, disponeva l’archiviazione della SCIA succitata.
Contro la determinazione negativa comunale Iliad proponeva ricorso davanti al TAR Lombardia, che lo accoglieva con sentenza della Sezione III n. 1971/2021, passata in giudicato.
In asserita esecuzione della citata sentenza il Comune di Milano, sentita ancora Apa, adottava un’ordinanza notificata il 31.5.2022 firmata dal Direttore dell’Aea Attività Commerciali con la quale ingiungeva a Telecom Italia Spa (di seguito anche solo “Telecom”) la rimodulazione della potenza di un proprio impianto sito nelle immediate vicinanze di quello di Iliad.
Contro la succitata ordinanza comunale era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva, affidato a tre distinti motivi.
Si costituivano in giudizio il Comune, Apa, la Regione Lombardia ed Iliad, insistendo tutti per il rigetto del gravame.
Quest’ultimo era altresì notificato a Vodafone Italia Spa e a Wind Tre Spa, quali destinatarie di ordinanze comunali dal contenuto analogo a quella gravata da Telecom;le due società non si costituivano però in giudizio.
In esito all’udienza cautelare del 20.9.2022 la Sezione fissava l’udienza di discussione del ricorso con ordinanza n. 1102/2022.
Alla pubblica udienza del 7.2.2023 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa di Apa, secondo cui il gravame nei suoi confronti sarebbe inammissibile o improcedibile in quanto la relazione della stessa Apa richiamata nel provvedimento comunale impugnato avrebbe un carattere meramente endoprocedimentale e non lesivo.
L’eccezione appare palesemente priva di pregio.
La relazione di Apa non è stata impugnata in via autonoma bensì unitamente all’ordinanza comunale, della quale costituisce peraltro il presupposto necessario, giacché l’Amministrazione comunale si è determinata avendo espresso riguardo alla relazione tecnica di Apa.
Il ricorso è quindi ammissibile, anche con riferimento alle doglianze mosse nei confronti dell’Agenzia.
1. Nel primo motivo di ricorso viene denunciato il presunto vizio di incompetenza dell’ordinanza impugnata.
Secondo l’esponente il Comune non poteva in ogni caso adottare il provvedimento gravato, che sarebbe stato invece di spettanza della Regione Lombardia.
Quest’ultima si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed insistendo per il rigetto del primo mezzo di gravame.
La suindicata doglianza è infondata.
Gli articoli 87, 87- bis e 87- ter del D.Lgs. n. 259/2003 (nel testo anteriore alla riforma del 2021) fanno riferimento agli enti locali e all’organismo preposto ai controlli di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001, nel caso di specie l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Lombardia (Apa).
L’art. 8 comma 1 della legge n. 36/2001 (legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici) individua le competenze regionali in materia, che però nulla hanno a che vedere con la fattispecie di cui è causa.
Infatti, la lettera a) riguarda l’esercizio delle funzioni sull’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile;la lettera c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;la lettera d) la realizzazione e la gestione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed infine la lettera e) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Si tratta, a ben vedere, di competenze di carattere programmatico, senza però l’attribuzione di specifici compiti di intervento sui singoli impianti.
Quanto alla disciplina regionale lombarda, l’art. 9 comma 3 della legge regionale (LR) n. 11/2001 assegna alla Regione la predisposizione di piani di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti di emissione vigenti, ma si tratta anche in tal caso di una situazione diversa da quella di cui è causa.
La norma regionale che potrebbe trovare applicazione è, a tutto voler concedere, quella del comma 4 del citato art. 9, per il quale, in caso di superamento dei limiti, Apa ne dà informazioni al Sindaco per l’adozione delle misure di competenza e all’Azienda Sanitaria Locale-ASL.
In pratica, il superamento dei limiti del singolo impianto impone l’intervento del Comune, oltre che di Apa e dell’ASL, ma non certo della Regione.
La censura sul presunto difetto di competenza deve quindi rigettarsi.