TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-03-15, n. 202400283
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2024
N. 00283/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2023, proposto da
Società Agricola Cooperativa Agricoltori del Canavese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C M, A T e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Finpiemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V E e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C Ma e Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
San Pietro del Gallo Soc. Coop., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 23-17985 trasmessa in data 18 maggio 2023 con la quale Finpiemonte ha comunicato alla Ricorrente il rigetto della domanda di contributo n. 84-2392 a valere sul Programma 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione ai sensi degli articoli 4 e 6 della L.R. 23/2004 di cui all’Allegato A approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2022, n. 20-4753;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con gli atti impugnati ancorché non conosciuto negli estremi ivi compresa:
- la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 trasmessa da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. il 20 marzo 2023
- i pareri espressi dal Comitato Tecnico di Valutazione nelle sedute dell’8 marzo e del 26 aprile 2023 richiamati nelle note indicate con conseguente condanna alle amministrazioni resistenti, in via principale, all’accoglimento della domanda di finanziamento presentata dalla Ricorrente e, in via subordinata, alla rivalutazione della domanda alla luce delle indicazioni dedotte nel ricorso proposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Finpiemonte S.p.A. e della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’ambito del programma regionale 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione approvato con delibera di Giunta Regionale 11 marzo 2022 n. 20-4753, la Cooperativa ricorrente ha presentato domanda per l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 151.000 euro tramite aumento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale; nello specifico, la ricorrente ha previsto di acquistare un sollevatore telescopico Claas Scorpion 960 Varipower Plus 4.0 completo di accessori.
Con nota del 20 marzo 2023, Finpiemonte S.p.A. – società in house della Regione Piemonte che opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio – ha comunicato alla Cooperativa, ai sensi dell’art. 10 bis Legge 7 agosto 1990 n. 241, che il Comitato Tecnico di Valutazione aveva reso il seguente parere: “ domanda non ammissibile in quanto non è rispettato il disposto del Programma regionale degli interventi all’articolo 14 “Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato - Le agevolazioni del presente programma […] sono concesse in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea degli aiuti “de minimis”. Sulla base di quanto dichiarato dalla cooperativa nella domanda e sotto riportato, l’aiuto non rientra nel campo di applicazione dell’art. 1, co. 1, del Regolamento sopra citato, poiché verrebbe chiaramente trasferito parzialmente o totalmente ai soci conferenti e operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. (…) La scelta della Cooperativa è … di rispondere alle esigenze dei Soci, incrementando il proprio parco macchine con macchinari di nuova generazione ed incrementando la specializzazione degli stessi ”.
Entro il termine concesso, la ricorrente ha presentato osservazioni contestando il parere reso dal Comitato Tecnico di Valutazione e allegando, a supporto delle proprie osservazioni, dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa attestante che il macchinario acquistato non sarebbe stato trasferito, né intestato ai soci della stessa.
Con successiva nota del 18 maggio 2023,