TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-27, n. 202300628

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-27, n. 202300628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300628
Data del deposito : 27 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2023

N. 00628/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2023, proposto dal dott.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti A L, PEC antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it, e M S, PEC maurizispera@pec.ordineforense.salerno.it, con domicilio presso il secondo in -OMISSIS- Via Nazario Sauro n. 102;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- e domiciliati ex lege in -OMISSIS- Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 17574 del 3.3.2023 (notificato il 6.3.2023), avente “carattere di informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 89 bis, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha respinto l’istanza del dott.-OMISSIS- del 13.12.2021, sollecitata il 28.7.2022, volta ad ottenere il riesame dei provvedimenti di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011 prot. n. 72187 del 21.10.2019 e della sua conferma prot. n. 23785 del 29.3.2021, con la conseguente conferma dei predetti provvedimenti;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Dopo aver ricevuto la richiesta di informazione antimafia del Comune di Gioia Tauro (sciolto ai sensi dell’art. 143 D.Lg.vo n. 267/2000), il Prefetto di -OMISSIS-, previo parere espresso dal Gruppo Interforze della Provincia di -OMISSIS- nella riunione del 23.5.2019, con provvedimento prot. n. 72187 del 21.10.2019 (notificato il 22.10.2019) ha stabilito che nei confronti del dott.-OMISSIS- “sussistono le situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011, cioè per tentativi di infiltrazione mafiosa, specificando che tale provvedimento “ha carattere di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”, attesocché dall’istruttoria esperita e dagli elementi informativi acquisiti dalla Questura di -OMISSIS-, dai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari era emerso che il dott.-OMISSIS-:

1) aveva “pregiudizi di polizia anche per estorsione, associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso, danneggiamento seguito da incendio, reati in materia di gioco e scommesse clandestine”;

2) era stato “condannato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”;

3) era imputato nei seguenti quattro procedimenti penali: A) per i delitti di cui agli artt. 368, 416, 416 bis, 610, 625, 629 e 635 C.P. e art. 1 L. n. 401/1989, in quanto, insieme ad una persona già condannata per il delitto ex art. 416 bis C.P., aveva costituito un’associazione a delinquere di tipo mafioso, caratterizzata dalla forza di intimidazione e dalla condizione di assoggettamento e di omertà, e, nella qualità di Presidente del -OMISSIS- all’epoca dei fatti, aveva commesso le seguenti azioni delittuose: a1) gestione in modo violento ed affaristico della predetta società sportiva, esercitando, insieme alla persona già condannata per il delitto ex art. 416 bis C.P., violenze e pressioni sui collaboratori della società e sulla tifoseria;
a2) apertura di agenzie di scommesse, finalizzate al riciclaggio dei proventi illeciti;
a3) controllo fraudolento dei risultati delle partite di calcio mediante minacce e l’impiego di ingenti somme di denaro anche per scommesse sportive;
a4) l’aver preteso ed ottenuto le scuse per l’affronto di un tifoso, che lo aveva contestato, il quale era stato prelevato e portato al cospetto del -OMISSIS- ed intimidito e minacciato fino a quando non pronunciava le scuse;
a5) l’aver intimidito, insieme alla persona già condannata per il delitto ex art. 416 bis C.P., il Direttore sportivo delle squadre giovanili del -OMISSIS-, facendogli rassegnare le dimissioni, dopo avergli incendiato la sua autovettura;
a6) l’aver disposto, insieme alla persona già condannata per il delitto ex art. 416 bis C.P., brutali aggressioni nei confronti di dirigenti e calciatori di una squadra avversaria del -OMISSIS-, danneggiando il loro autobus;
B) per estorsione ai danni di un Assessore del Comune di -OMISSIS-, al fine di: b1) costringerlo alle dimissioni e subentragli nella carica di Consigliere comunale, essendo il primo dei non eletti;
b2) ricevere contributi per iniziative, sponsorizzate dallo stesso -OMISSIS-;
b3) affidare il servizio di trasporto pubblico urbano ad un’impresa, vicina al -OMISSIS-, che gli avrebbe procurato consenso in caso di elezioni;
C) e D) altri due procedimenti penali per il delitto di diffamazione.

Poiché il processo penale per i delitti di cui agli artt. 368, 416, 416 bis, 610, 625, 629 e 635 C.P. e art. 1 L. n. 401/1989 si era concluso con la Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 18.9.2020, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, previa derubricazione del delitto di Associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis C.P. in Associazione per delinquere ex art. 416 C.P., il ricorrente con istanza del 7/8.10.2020 ha chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento prot. n. 72187 del 21.10.2019 oppure, in via subordinata, l’aggiornamento della suddetta informazione interdittiva antimafia, che è stata respinta dal Prefetto di -OMISSIS- con provvedimento prot. n. 23785 del 29.3.2021, previo conforme parere del Gruppo Interforze del 26.11.2020, tenuto conto sia dell’altro procedimento penale, ancora pendente nei confronti del ricorrente, per il delitto di estorsione ai danni di un Assessore del Comune di -OMISSIS-, sia dei contatti avuti dal ricorrente con persone inserite in ambienti di criminalità organizzata.

Tale provvedimenti sono stati impugnati dal dott.-OMISSIS- con Ric. n. 6/2020 ed atto di motivi aggiunti a tale ricorso, che sono stati respinti da questo Tribunale con Sentenza n. 688 del 27.10.2021, passata in giudicato, in quanto non appellata.

Con istanza del 13.12.2021, sollecitata il 28.7.2022, il dott.-OMISSIS- ha chiesto il riesame dei suddetti provvedimenti di interdittiva antimafia prot. n. 72187 del 21.10.2019 e prot. n. 23785 del 29.3.2021.

Nella riunione del 4.2.2022 il Gruppo Interforze Antimafia di -OMISSIS-, tenendo conto della “definizione dei due procedimenti per intervenuta prescrizione ed il procedimento pendente per estorsione”, ha ritenuto che, per “i legami emersi con esponenti della malavita organizzata”, il dott.-OMISSIS- “sia permeabile/contiguo alla criminalità organizzata”.

Con nota ex art. 92, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 159/2011 prot. 66635 del 31.8.2022 la Prefettura di -OMISSIS- ha rilevato, oltre ai suddetti elementi indicati nei citati provvedimenti interdittivi, le seguenti ulteriori circostanze ostative all’accoglimento della predetta istanza del 13.12.2021: 1) il dott. -OMISSIS- “è imputato in un procedimento per estorsione presso il Tribunale di -OMISSIS-, mentre altro procedimento presso il Tribunale di -OMISSIS- per associazione a delinquere è stato definito con Sentenza di prescrizione”;
2) “una recente operazione di polizia ha evidenziato i rapporti tra-OMISSIS- oltre che con A.C. anche con M.S., tanto che-OMISSIS- era stato spesso presente nell’abitazione di M.S., sita in una Contrada di -OMISSIS-”;
3) “S.A.F., già imputato con -OMISSIS-, risulta coinvolto in una recente operazione di polizia giudiziaria”;
4) “-OMISSIS- -OMISSIS- è stato identificato con L.C. il 12.4.2019 in Scillato (PA) ed il 3.4.2019 in -OMISSIS-, mentre il 5.6.2019 è stato identificato in -OMISSIS- anche con F.M.”;
5) “L.C. è stato coinvolto in un’operazione di polizia giudiziaria del gennaio 2022 per associazione a delinquere finalizzata ai giochi ed alle scommesse ed al riciclaggio”;
6) “il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, allegato all’istanza del 28.7.2022, dà atto della valenza negativa del procedimento pendente a suo carico”.

Dopo la memoria endoprocedimentale il dott.-OMISSIS- è stato ascoltato in data 6.10.2022 e nell’ambito di tale audizione ha svolto le seguenti difese: 1) “i contatti con M.S. non erano avvenuti nei termini indicati;
di essere stato aggredito da D.R.S. e, in altra circostanza, di essere stato prelevato coattivamente proprio da M.S. e condotto presso l’abitazione di proprietà dello stesso, sita in Contrada -OMISSIS- di -OMISSIS-;
di aver denunciato i fatti avevano originato il procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione di D.R.S.;
di essersi avvalso della facoltà di non rispondere, perché intimidito da D.R.S., che aveva minacciato di ammazzarlo unitamente ai suoi figli ed alla moglie”, specificando che “la vicenda era confluita, come ricostruzione storica, nell’indagine”;
2) “S.A.F. era uno dei circa 50 imputati del procedimento”, precisando “di non aver nulla a che fare con lo stesso”;
3) L.C. è un ingegnere informatico, nominato come Consulente tecnico di parte” in un processo, evidenziando che “il Tribunale di Riesame di-OMISSIS- ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di L.C.”;
4) il Tribunale di Sorveglianza con Ordinanza del 6/11.7.2022 ha concesso la riabilitazione al dott.-OMISSIS- con riferimento alle condanne della Corte d’Appello di-OMISSIS- dell’11.5.2017 per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti e del GIP di -OMISSIS- del 4.4.2016, in quanto, pur dando astrattamente conto della valenza negativa al procedimento pendente per tentata estorsione, non l’ha considerato ai fini della valutazione del presupposto della buona condotta, in quanto relativo ad un comportamento anteriore alle predette due condanne, mentre nel periodo successivo è stata valutata la buona condotta del -OMISSIS- nell’ultimo quinquennio “sulla scorta delle informazioni della Questura di -OMISSIS-” prot. n. 5709 dell’1.4.2022, in quanto “dall’accertamento esperito attraverso la consultazione degli atti in possesso non si riscontrano condotte antigiuridiche o frequentazioni con persone pregiudicate e/o gravate da misure di prevenzione nell’ultimo quinquennio”.

Con provvedimento prot. n. 17574 del 3.3.2023 (notificato il 6.3.2023), avente “carattere di informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 89 bis, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”, il Prefetto di -OMISSIS-, dopo aver richiamato il parere contrario del Gruppo Interforze Antimafia di -OMISSIS-, espresso nella riunione del 7.12.2022, di conferma di quello precedente assunto nella riunione del 4.2.2022, ha respinto l’istanza del dott.-OMISSIS- del 13.12.2021, sollecitata il 28.7.2022, volta ad ottenere il riesame dei suddetti provvedimenti di interdittiva antimafia prot. n. 72187 del 21.10.2019 e prot. n. 23785 del 29.3.2021, con la conseguente conferma di tali provvedimenti, attesochè: 1) “S.A.F., secondo la Sentenza, non è uno dei tanti indagati, ma è partecipe dell’associazione, in particolare nelle attività di: di controllo ed intervento illecito negli appalti pubblici;
di apertura di agenzie di scommesse;
usuraia”;
2) “secondo le indagini, oltre alla ricostruzione dell’episodio delle minacce, è emerso che M.S. aveva rapporti anche di frequentazione con D.R.S., P.G. (coimputato” nel predetto processo “quale partecipe dell’associazione) e lo stesso-OMISSIS-”, con la puntualizzazione che “A.C. ha riferito che presso l’abitazione di M.S. spesso ha incontrato P.G. e-OMISSIS-”;
3) “-OMISSIS- -OMISSIS- in data 29.11.2019 è stato colpito da un mandato di arresto per riciclaggio (condanna alla pena di 1 anno di reclusione), emesso dal Principato di Monaco, per il quale è stata richiesta l’estradizione”, che “non è stata, poi, esaminata, per rinuncia delle stesse autorità monegasche”;
4) “la circostanza che L.C. sia stato suo Consulente nel procedimento tuttora pendente per tenta estorsione, nell’anno 2016, non spiega le ulteriori identificazioni anche in tempo di notte ed in località lontane (Sicilia) dal proprio luogo di dimora ed unitamente” all’attuale amministratore unico dell’-OMISSIS- S.r.l.;
5) “l’Ordinanza del Tribunale di Riesame di-OMISSIS-, che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di L.C., ha riscontrato “l’effettiva cessione al sodalizio da parte di L.C. del backoffice della contabilità e dei software Penelope e Ulisse, necessari per eludere eventuali controlli dei totem abilitati all’utilizzo della piattaforma “dollaro” installati presso gli esercizi commerciali, fornendo contributo causale di notevole valenza e rilevanza per il buon andamento degli affari del sodalizio”, anche se il Tribunale aveva ritenuto “che tale apporto causale non si connoti di tutti gli elementi costitutivi a sostanziare la condotta partecipativa al sodalizio criminoso, difettando, in particolare, il presupposto della stabilità del contributo fornito al sodalizio criminoso”;
6) “dall’ordinanza cautelare è emerso che L.C., come tecnico e programmatore informatico, ha avuto contatti con V.E. (deceduto e ritenuto uno dei promotori dell’organizzazione) e con V.S. di -OMISSIS-, ma domiciliato a Panama, pure partecipe con compiti organizzativi e con autonomia gestionale, dando esecuzione concreta alle decisioni assunte dall’azienda criminale”;
7) “i contatti di L.C. con V.E. sono avvenuti a mezzo skipe, mentre i contatti con V.S. sono avvenuti con telefonate tra la sua utenza e quella panamense in uso a V.S.”;
8) “destinatari della medesima ordinanza di custodia cautelare in carcere sono A.T. di -OMISSIS-, con ruolo di vertice insieme a V.E., con l’aggravante per entrambi dell’art. 416 bis c.p., avendo commesso il fatto anche al fine di agevolare l’organizzazione camorristica del clan dei casalesi”;
9) “destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere risulta anche L.T., fratello di A.T., per l’ipotesi di cui all’art. 648 ter C.P., già coinvolto in indagini associative e con contatti con elementi appartenenti a clan di criminalità organizzata e destinatario di confisca antimafia”.

Il dott.-OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 5.5.2023 e depositato il 9.5.2023, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 17574 del 3.3.2023, deducendo:

1) la violazione degli artt. 83, comma 3, lett. d), e 85, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 159/2011, in quanto ai sensi di tali norme non può essere destinataria di un’informativa antimafia di tipo interdittivo la persona fisica, che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società, richiamando la Sentenza C.d.S. Sez. III n. 2212 del 2.3.2022 (vedi pure C.d.S. Sez. III Sent. n. 10674 del 6.12.2022), con la quale è stato statuito che i contratti dei liberi professionisti, non organizzati in forma di impresa, non sono assoggettati alla disciplina dell’istituto dell’informativa antimafia;

2) la violazione dell’art. 92, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 159/2011 in combinato disposto con l’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto nel provvedimento impugnato erano stati evidenziati ulteriori elementi e/o motivi, non indicati nel preavviso di rigetto prot. 66635 del 31.8.2022;

3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed illogicità, attesochè gli elementi individuati non giustificano l’emanazione del provvedimento impugnato, in quanto da tali elementi non emerge il tentativo di infiltrazione mafiosa, tenuto pure conto della Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 18.9.2020, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nella parte in cui il delitto di Associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis C.P. è stato derubricato in Associazione per delinquere ex art. 416 C.P.;

4) la violazione dell’art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011, in quanto la Prefettura non aveva valutato la possibilità di adottare le misure amministrative di prevenzione collaborativa.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 73 del 7.6.2023 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

In data 7.9.2023, il ricorrente ha depositato: 1) una pec della società -OMISSIS- del 23.6.2023, indirizzata al ricorrente, “di preavviso di scioglimento della società con conseguente decadenza dal suo incarico”;
2) i Decreti nn. 13, 14 e 15 dell’8.8.2023, con i quali il Tribunale di -OMISSIS- ha accolto l’istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011 rispettivamente della società cooperativa -OMISSIS-, della -OMISSIS- S.r.l. e della -OMISSIS-, con conseguente nomina di un amministratore giudiziario “per la durata di un anno”, cioè fino al 7.8.2024, e sospensione dell’efficacia delle relative interdittive antimafia n. 8728 del 2.2.2023, n. 17588 del 3.3.2023 e n. 17598 del 3.3.2023 ai sensi dell’art. 34 bis, comma 7, D.Lg.vo n. 159/2011.

All’Udienza Pubblica del 18.10.2023 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va precisato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenze nn. 6, 7 e 8 del 13.2.2023 ha statuito che la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34 bis, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011 non costituisce una causa di sospensione del giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo avverso il provvedimento di interdittiva antimafia e non ne impedisce la definizione “senza ritardo”, in quanto il suo accoglimento consente all’impresa di operare con piena libertà nel mercato, anche se ai sensi del comma 7 dello stesso art. 34 bis D.Lg.vo n. 159/2011 la pendenza del controllo giudiziario comporta la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva antimafia, cioè dell’incapacità a contrattare, consentendo all’impresa di continuare ad operare, attesoché: 1) si tratta di due procedimenti autonomi, che svolgono funzioni diverse;
2) l’art. 34 bis, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011 prevede che l’impresa interessata abbia impugnato l’interdittiva, ma non che il giudizio di impugnazione dell’interdittiva deve pendere per tutta la durata del controllo giudiziario;
3) l’eventuale reiezione del ricorso avverso il provvedimento di interdittiva antimafia non fa venire meno la finalità del controllo giudiziario, di risanare sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria penale la situazione, riscontrata dall’interdittiva antimafia e di evitare la definituva espulsione dal mercato dell’impresa.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, pur tenendo conto del condivisibile orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale l’informativa antimafia di tipo interdittivo non può essere applicata alle persone fisiche, che non sono titolari o direttori tecnici di imprese individuali oppure legali rappresentanti, direttori tecnici, componenti dell’organo di amministrazione, soci unici o soci di maggioranza (in caso di società con massimo 4 soci) delle società di capitali, soci di società di persone, soci accomandatari (delle società in accomandita semplice) e componenti del collegio sindacale, va rilevato che dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente è tuttora amministratore unico della -OMISSIS-.

E ciò risulta confermato anche dalla pec della società -OMISSIS- del 23.6.2023, depositata dal ricorrente il 7.9.2023, “di preavviso di scioglimento della società con conseguente decadenza” del ricorrente “dal suo incarico” di amministratore unico della -OMISSIS-, in quanto, prescindendo dalla circostanza che tale decadenza ancora non si è concretizzata, la legittimità di un provvedimento amministrativa va valutata al momento della sua adozione.

Non sussiste la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, attesochè l’unico elemento, indicato nella motivazione del provvedimento impugnato, che non era stato evidenziato nel preavviso di rigetto prot. 66635 del 31.8.2022, è stato il mandato di arresto del ricorrente del 29.11.2019 per riciclaggio (condanna alla pena di 1 anno di reclusione), emesso dal Principato di Monaco, non ha avuto un’efficacia decisiva nell’emanazione dell’impugnato provvedimento prot. n. 17574 del 3.3.2023, in quanto tale provvedimento è stato motivato, facendo riferimento ai rapporti, ancora attuali, del ricorrente con esponenti della malavita organizzata.

Risulta infondato anche il terzo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed illogicità, attesochè va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S. Sez. III Sentenze n. 2043 del 20.4.2015 e n. 5223 del 23.10.2014), condiviso da questo Tribunale (cfr. ex multis le Sentenze n. 369 del 16.4.2019 e n. 707 del 23.10.2018), secondo cui per l’adozione di un’interdittiva antimafia è sufficiente la presenza di un quadro indiziario e/o fattuale complessivo che comporti non la certezza, ma il rischio o il pericolo dell’infiltrazione e/o del condizionamento mafioso nelle scelte gestionali dell’impresa, cioè deve essere espresso un giudizio di possibilità sulla base di elementi sintomatici che l’attività economica possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata, in quanto il potere amministrativo in questione è uno strumento di prevenzione avanzata e/o anticipata nel contrasto della criminalità organizzata (cfr. pure C.d.S. Sez. III Sentenze n. 2284 del 7.5.2015, n. 5962 del 2.12.2014, n. 5201 del 22.10.2014 e n. 4255 dell’8.8.2014), che va esercitato con ampio margine di accertamento e di apprezzamento a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nei delicati settori degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese.

Nella specie, non è stata violata la regola causale del “più probabile che non”, costituita da un insieme di fatti sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, da cui si perviene alla ragionevole conclusione di permeabilità mafiosa, secondo una logica che nulla ha a che fare con le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, laddove vige la regola della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio per pervenire alla condanna penale, in quanto dal quadro indiziario, precisato nel provvedimento impugnato, emergono collegamenti del ricorrente con esponenti della criminalità organizzata.

Infine, va disatteso il quarto ed ultimo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011, in quanto tale norma prevede l’adozione di misure amministrative di prevenzione collaborativa in caso di “tentativi di infiltrazione mafiosa, riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale”, mentre, nella specie, il ricorrente è stato già colpito due interdittive antimafia, confermate con il provvedimento impugnato.

Al riguardo, va precisato che:

-sebbene l’art. 86, comma 2, D.Lg.vo n. 159/2011 prevede la validità di 12 mesi dalla data di acquisizione dell’informazione antimafia, l’art. 91, comma 5, quarto periodo, dello stesso D.Lg.vo n. 159/2011 stabilisce che “il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”;

-secondo un condivisibile orientamento, dal combinato disposto delle predette due norme si evince chiaramente che il venir meno delle predette circostanze rilevanti “non dipende dal mero trascorrere del tempo in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, in quanto ne controbilanciano, smentiscono e superano la forza indiziante” (cfr. C.d.S. Sez. III Sentenze n. 5479 del 20.9.2018, con la quale è stato anche precisato che “la limitazione temporale di efficacia dell’informativa antimafia prevista dall’art. 86, comma 2, D.Lg.vo n. 159/2011 deve intendersi riferita ai casi in cui sia attestata l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma (C.d.S. Sez. III Sent. n. 2720 dell’8.5.2018)”, e n. 4121 del 5.10.2016, secondo la quale le informazioni interdittive “hanno efficacia tendenzialmente indeterminata nel tempo”);

-pertanto, la scadenza del predetto termine ex art. 86, comma 2, D.Lg.vo n. 159/2011 “non priva di validità o efficacia l’interdittiva antimafia, atteso che la Prefettura è tenuta ad emettere una informativa liberatoria solo se sopraggiungano elementi nuovi, capaci di smentire o, comunque, di superare gli elementi che hanno giustificato l’emissione del provvedimento interdittivo, essendo irragionevole, e contrario alla ratio della normativa antimafia, sostenere che gli elementi perdano di efficacia indiziante solo perché l’informativa è scaduta decorso un anno dalla sua emanazione”, cioè “l’attualità degli elementi indizianti, posti a fondamento di un’informativa interdittiva, permane inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori rispetto a una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo” (cfr. C.d.S. Sez. III Sent. n. 1562 del 12.3.2018, la quale richiama C.d.S. Sez. V Sent. n. 4053 del 21.8.2017 e C.d.S. Sez. III Sentenze nn. 2510, 1084 e 739 del 2017 “sulla permanente rilevanza di elementi indiziari non attuali, se non smentite da elementi oggettivi, diversi e contrari”);

-comunque, come rilevato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le suddette Sentenze nn. 6, 7 e 8 del 13.2.2023 (sul punto cfr. pure il punto 8 della Sentenza C.d.S. Sez. III n. 9021 del 21.10.2022, che richiama i precedenti della stessa Sezione nn. 338 e 1049 del 2021), i presupposti del controllo giudiziario e dell’interdittiva antimafia sono diversi, in quanto: A) poiché il controllo giudiziario “esprime un giudizio statico e retrospettivo su un fenomeno infiltrativo già compiutosi”, la positiva conclusione di tale procedimento giurisdizionale “non produce alcun effetto di accertamento vincolante, con efficacia di giudicato, sul rischio di infiltrazione dell’impresa da parte della criminalità organizzata, sicché deve ammettersi come fisiologica l’eventualità che Prefettura e Giudice della prevenzione penale, pur incentrando le proprie valutazioni sulle medesime circostanze di fatto, giungano a conclusioni difformi circa il pericolo di infiltrazione”;
B) l’interdittiva antimafia “effettua una prognosi sulla capacità dell’impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito dell’economia legale”.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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