TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-27, n. 202300628
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Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 00628/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2023, proposto dal dott.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti A L, PEC antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it, e M S, PEC maurizispera@pec.ordineforense.salerno.it, con domicilio presso il secondo in -OMISSIS- Via Nazario Sauro n. 102;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- e domiciliati ex lege in -OMISSIS- Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 17574 del 3.3.2023 (notificato il 6.3.2023), avente “carattere di informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 89 bis, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha respinto l’istanza del dott.-OMISSIS- del 13.12.2021, sollecitata il 28.7.2022, volta ad ottenere il riesame dei provvedimenti di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011 prot. n. 72187 del 21.10.2019 e della sua conferma prot. n. 23785 del 29.3.2021, con la conseguente conferma dei predetti provvedimenti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dopo aver ricevuto la richiesta di informazione antimafia del Comune di Gioia Tauro (sciolto ai sensi dell’art. 143 D.Lg.vo n. 267/2000), il Prefetto di -OMISSIS-, previo parere espresso dal Gruppo Interforze della Provincia di -OMISSIS- nella riunione del 23.5.2019, con provvedimento prot. n. 72187 del 21.10.2019 (notificato il 22.10.2019) ha stabilito che nei confronti del dott.-OMISSIS- “sussistono le situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011, cioè per tentativi di infiltrazione mafiosa, specificando che tale provvedimento “ha carattere di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”, attesocché dall’istruttoria esperita e dagli elementi informativi acquisiti dalla Questura di -OMISSIS-, dai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari era emerso che il dott.-OMISSIS-:
1) aveva “pregiudizi di polizia anche per estorsione, associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso, danneggiamento seguito da incendio, reati in materia di gioco e scommesse clandestine”;
2) era stato “condannato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”;
3) era imputato nei seguenti quattro procedimenti penali: A) per i delitti di cui agli artt. 368, 416, 416 bis, 610, 625, 629 e 635 C.P. e art. 1 L. n. 401/1989, in quanto, insieme ad una persona già condannata per il delitto ex art. 416 bis C.P., aveva costituito un’associazione a delinquere di tipo mafioso, caratterizzata dalla forza di intimidazione e dalla condizione di assoggettamento e di omertà, e, nella qualità di Presidente del -OMISSIS- all’epoca dei fatti, aveva commesso le seguenti azioni delittuose: a1) gestione in modo violento ed affaristico della predetta società sportiva, esercitando, insieme alla persona già condannata per il delitto ex art. 416 bis C.P., violenze e pressioni sui collaboratori della società e sulla tifoseria; a2) apertura di agenzie di scommesse, finalizzate al riciclaggio dei proventi illeciti; a3) controllo fraudolento dei risultati delle partite di calcio mediante minacce e l’impiego di ingenti somme di denaro anche per scommesse sportive; a4) l’aver preteso ed ottenuto le scuse per l’affronto di un tifoso, che lo aveva contestato, il quale era stato prelevato e portato al cospetto del -OMISSIS- ed intimidito e minacciato fino a quando non pronunciava le scuse; a5) l’aver intimidito, insieme alla persona già condannata per il delitto ex art. 416 bis C.P., il Direttore sportivo delle squadre giovanili del -OMISSIS-, facendogli rassegnare le dimissioni, dopo avergli incendiato la sua autovettura; a6) l’aver disposto, insieme alla persona già condannata per il delitto ex art. 416 bis C.P., brutali aggressioni nei confronti di dirigenti e calciatori di una squadra avversaria del -OMISSIS-, danneggiando il loro autobus; B) per estorsione ai danni di un Assessore del Comune di -OMISSIS-, al fine di: b1) costringerlo alle dimissioni e subentragli nella carica di Consigliere comunale, essendo il primo dei non eletti; b2) ricevere contributi per iniziative, sponsorizzate dallo stesso -OMISSIS-; b3) affidare il servizio di trasporto pubblico urbano ad un’impresa, vicina al -OMISSIS-, che gli avrebbe procurato consenso in caso di elezioni; C) e D) altri due procedimenti penali per il delitto di diffamazione.
Poiché il processo penale per i delitti di cui agli artt. 368, 416, 416 bis, 610, 625, 629 e 635 C.P. e art. 1 L. n. 401/1989 si era concluso con la Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 18.9.2020, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, previa derubricazione del delitto di Associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis C.P. in Associazione per delinquere ex art. 416 C.P., il ricorrente con istanza del 7/8.10.2020 ha chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento prot. n. 72187 del 21.10.2019 oppure, in via subordinata, l’aggiornamento della suddetta informazione interdittiva antimafia, che è stata respinta dal Prefetto di -OMISSIS- con provvedimento prot. n. 23785 del 29.3.2021, previo conforme parere del Gruppo Interforze del 26.11.2020, tenuto conto sia dell’altro procedimento penale, ancora pendente nei confronti del ricorrente, per il delitto di estorsione ai danni di un Assessore del Comune di -OMISSIS-, sia dei contatti avuti dal ricorrente con persone inserite in ambienti di criminalità organizzata.
Tale provvedimenti sono stati impugnati dal dott.-OMISSIS- con Ric. n. 6/2020 ed atto di motivi aggiunti a tale ricorso, che sono stati respinti da questo Tribunale con Sentenza n. 688 del 27.10.2021, passata in giudicato, in quanto non appellata.
Con istanza del 13.12.2021, sollecitata il 28.7.2022, il dott.-OMISSIS- ha chiesto il riesame dei suddetti provvedimenti di interdittiva antimafia prot. n. 72187 del 21.10.2019 e prot. n. 23785 del 29.3.2021.
Nella riunione del 4.2.2022 il Gruppo Interforze Antimafia di -OMISSIS-, tenendo conto della “definizione dei due procedimenti per intervenuta prescrizione ed il procedimento pendente per estorsione”, ha ritenuto che, per “i legami emersi con esponenti della malavita organizzata”, il dott.-OMISSIS- “sia permeabile/contiguo alla criminalità organizzata”.
Con nota ex art. 92, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 159/2011 prot. 66635 del 31.8.2022 la Prefettura di -OMISSIS- ha rilevato, oltre ai suddetti elementi indicati nei citati provvedimenti interdittivi, le seguenti ulteriori circostanze ostative all’accoglimento della predetta istanza del 13.12.2021: 1) il dott. -OMISSIS- “è imputato in un procedimento per estorsione presso il Tribunale di -OMISSIS-, mentre altro procedimento presso il Tribunale di -OMISSIS- per associazione a delinquere è stato definito con Sentenza di prescrizione”; 2) “una recente operazione di polizia ha evidenziato i rapporti tra-OMISSIS- oltre che con A.C. anche con M.S., tanto che-OMISSIS- era stato spesso presente nell’abitazione di M.S., sita in una Contrada di -OMISSIS-”; 3) “S.A.F., già imputato con -OMISSIS-, risulta coinvolto in una recente operazione di polizia giudiziaria”; 4) “-OMISSIS- -OMISSIS- è stato identificato con L.C. il 12.4.2019 in Scillato (PA) ed il 3.4.2019 in -OMISSIS-, mentre il 5.6.2019 è stato identificato in -OMISSIS- anche con F.M.”; 5) “L.C. è stato coinvolto in un’operazione di polizia giudiziaria del gennaio 2022 per associazione a delinquere finalizzata ai giochi ed alle scommesse ed al riciclaggio”; 6) “il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, allegato all’istanza del 28.7.2022, dà atto della valenza negativa del procedimento pendente a suo carico”.
Dopo la memoria