TAR Catania, sez. III, sentenza 2015-10-14, n. 201502435
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N. 02435/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2013, proposto da:
L C, S N, R M, A D, M M, L P, L N, A C, S C, G S, C S, Claudio Zappala', G T, C R, G S, M N, D M, S N, Alfia D'Amico, G S, P R, F N, E C, Maria Zappala', M T, G B, N R, M T, M N, L L, A C, V C, M C, S M, M N, S T, S S, P R, M G R, E M T, C L, F P, R P, D P, C M, L P, G M, S Bonaccorso, Filippo Garrozzo, Leonardo Strano, Venera Vasta, Letizia Nucifora, Rita Nucifora, Anna Grazia Nucifora, Giuseppa Torrisi, F N, Massimo Nucifora, Giovanna Nucifora, L N, Valentina Nucifora, Giuseppina Girgenti, Maria Concetta Nucifora, Gregorio Garozzo, Giuseppe Ricca, Giuseppe Nucifora, Angela Sgroi, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Barone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Parisi in Catania, corso Italia, 226;
contro
Comune di Piedimonte Etneo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anthony Emanuele Barbagallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Ventimiglia, 145;Curia Vescovile - Diocesi di Acireale;
Rettore del Santuario S. Maria della Vena - Sac. Don Carmelo La Rosa, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vittorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Milano, 6;Regione Siciliana-Ass.To Bb.Cc. e dell'Identità Siciliana-Servizio Soprintendenza Bb.Cc. ed Aa. di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 202 del 18.10.2012 con la quale il capo settore ad interim S.T.C. ha autorizzato e rilasciato ai controinteressati - per la durata di ben nove anni, prorogabili - la concessione del suolo pubblico dell'intero "Sacro Fonte di Vena" al fine di realizzare un enorme manufatto denominato "Corona del Sacro Rosario";- ove occorra del nulla osta della regione Siciliana - Servizio Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Catania prot. n. 5240 del 14.03.2012;- di ogni altro provvedimento relativo alla sopradetta determinazione dirigenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Piedimonte Etneo e di Rettore del Santuario S. Maria della Vena - Sac. Don Carmelo La Rosa e di Regione Siciliana-Ass.To Bb.Cc. e dell'Identità Siciliana-Servizio Soprintendenza Bb.Cc. ed Aa. di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la determinazione dirigenziale n. 202 del 18/10/2012 è stata rilasciata la concessione di suolo pubblico di durata novennale alla curia Vescovile di Acireale, e per essa al Rettore del Santuario Mariano di Vena, per la realizzazione sul Piano Sacro Fonte di Vena di un manufatto denominato “Corona del Santo Rosario”, consistente in una aiuola di ampie dimensioni. Sul presupposto che tale manufatto costituisca intralcio alla viabilità i ricorrenti, in parte residenti nella frazione di Vena (i primi 22) e, per la restante parte proprietari di immobili situati in area viciniore, hanno proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:
1) Incompetenza del caposettore S.T.C. ad interim all’emanazione del provvedimento. Violazione dell’art. 46 del Regolamento Comunale . Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
2) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica . Illogicità, contraddittorietà evidente del provvedimento concessorio avversato. Difetto di istruttoria;
3) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 della L. Reg. n. 37/85;
4) Violazione del principio della proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990.
Il Comune di Piedimonte intimato, costituito in giudizio eccepisce in via preliminare la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione ad agire da parte dei ricorrenti che sostanzialmente si fanno portatori di un interesse collettivo senza essere rappresentativi di alcun interesse diffuso. Nel merito eccepisce la infondatezza di tutte le censure addotte.
Anche il Rettore del Santuario Santa Maria della Vena e l’Assessorato intimato, si costituisce in giudizio, contestando, il primo, punto per punto le censure addotte, ed il secondo la natura endoprocedimentale dell’atto emesso dalla Soprintendenza BB,CC.AA e pertanto la sua non impugnabilità.
Alla Camera di Consiglio del 13 febbraio 2013 è stata rigettata la domanda cautelare.
Con le memorie depositate in vista dell’odierna udienza pubblica tutte le parti in giudizio hanno ribadito le proprie ragioni. Il ricorso è stato quindi assunto in decisione.
Tutto ciò premesso in fatto il Collegio prescinde dal valutare la sollevataeccezione di inammissibilità per carenza di interesse qualificato in capo ai ricorrenti, posto che il ricorso è comunque infondato.
Sotto il primo profilo, la concessione de qua non costituisce atto di straordinaria amministrazione, poiché riguarda l’ordinaria gestione del territorio e pertanto rientra nelle competenze del funzionario ad interim responsabile del Settore Tecnico del Comune intimato che lo ha posto in essere.
Sotto gli ulteriori sollevati profili si rileva dalla documentazione anche fotografica versata in atti che il c.d. manufatto realizzato sull’area oggetto di occupazione consiste nella realizzazione di un’aiuola di terra poggiata sull’ esistente pavimentazione, guarnita da piante ornamentali e delimitata da funghi dissuasori. Nessuna opera muraria è prevista nel progetto (né risulta essere stata realizzata) e pertanto non è richiesto per la sua realizzazione alcun titolo concessorio. L’opera è peraltro facilmente amovibile, non essendo dotata di strutture fisse e, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non è di carattere permanente poiché l’impugnata concessione è dotata di un termine di efficacia novennale ed è previsto della stessa la possibilità di revoca anticipata “nel caso in cui vengano reperiti i fondi per la realizzazione del progetto inserito nel Piamo triennale delle Opere Pubbliche che prevede la sistemazione del Piano Santuario di Vena..”.
Non sussiste neanche il paventato intralcio alla circolazione come del resto è desumibile dal parere del comandante dei Vigili urbani che, data la specificità del caso, ha declinato la propria competenza ad esprimersi sulla questione, e come è ricavabile dalle controdeduzioni del comune intimato, in parte qua non efficacemente contestate, e dagli elaborati grafici allegati al progetto da cui emerge la possibilità di libera percorrenza delle aree circostanti l’aiuola in questione, nelle quali, secondo le regole del Piano di circolazione, è vietata la sosta degli autoveicoli.
Infondata è infine la censura con la quale si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 posto che i ricorrenti non possono ritenersi individuati o facilmente individuabili quali soggetti incisi dal provvedimento impugnato dal quale peraltro nessun specifico nocumento scaturisce per gli stessi.
La rilevata infondatezza delle censure addotte determina il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, data la peculiarità della fattispecie, possono andare compensate tra le parti.