TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-20, n. 201405289
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Testo completo
N. 05289/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06211/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6211 del 2010, proposto da:
C S, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso l’avv. G P in Roma, via Cremona, 26;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
rigetto richiesta di rimborso delle maggiori somme versate a titolo di condono edilizio ex l. n. 724/94
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere proprietario in comunione di beni con la moglie di un immobile con annesso terreno adibito a residenza coniugale. Detta abitazione veniva ampliata nel 1993 in assenza di concessione edilizia. In data 27 febbraio 1995 il ricorrente ha quindi presentato al Comune di Palestrina domanda di concessione in sanatoria delle opere abusive realizzate. In data 13 gennaio 1998 veniva allo stesso notificato provvedimento di diniego della richiesta sanatoria. In data 31 maggio 2007, a fronte di nuova domanda del ricorrente del 2004, il citato Comune concedeva la sanatoria edilizia n. 1090/04, previo pagamento di ulteriori somme a titolo di oblazione. In data 18 dicembre 2008 il ricorrente presentava al ministero delle infrastrutture istanza di rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio. Istanza dal detto Ministero ritrasmessa alla competente Agenzia delle entrate che con provvedimento prot. n. 26942 del 13 aprile 2010, disponeva di non accogliere la domanda di rimborso ritenendo l’istanza intempestiva poiché presentata oltre il termine di prescrizione di 36 mesi di cui all’art. 35 comma 18 della legge n. 47 del 1985.
Avverso detto diniego è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale deduce il ricorrente eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;illogicità della motivazione nonché violazione e falsa applicazione del citato art. 35 in riferimento al dies a quo del termine di prescrizione.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2014 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
L’Agenzia delle Entrate, nel respingere la richiesta di rimborso presentata dal ricorrente in data 8 agosto 2009, ha opposto essenzialmente la intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine triennale di cui all’art. 35 comma 18 della legge n. 47/1985. Si tratta del termine abbreviato di prescrizione di 36 mesi, originariamente introdotto - a modifica di quanto in origine previsto dall’art.35 della legge n.47/85 - dall’art.4, 6° comma, del d.d 12 gennaio 1988 n.2, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n.68/1988. Tale norma trova applicazione nella specie - in presenza di condono definito ai sensi della legge n. 724 del 1994- sulla base di quanto prescritto dall’art. 39 l.n. 724 cit. che ha previsto l'applicazione alle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1993, delle disposizioni di cui ai capi IV e V, l. n. 47 del 1985, come modificate dallo stesso articolo.
In particolare, l'art. 35 comma 18 l.n.47/1985 invocato dall’amministrazione finanziaria intimata stabilisce che: “Decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.”
A ben vedere, il comma 18 cit. è volto a regolare, come è stato già osservato in giurisprudenza, la procedura del silenzio assenso alla cui formazione è collegata, ad avviso del Collegio, la decorrenza dei due termini tra loro collegati e precisamente: quello di 24 mesi per la formazione del procedimento tacito di accoglimento, e, nel caso in cui si sia perfezionato il silenzio assenso, quello di trentasei mesi per la prescrizione breve del diritto al rimborso e al conguaglio spettanti (cfr. T.A.R. Napoli,