TAR Parma, sez. I, sentenza 2019-12-23, n. 201900303
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2019
N. 00303/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D D M e G S, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Parma, borgo Felino, 29
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6
per l'annullamento
del decreto adottato dal Ministero della Giustizia n. 2816/2015/cs, notificato al ricorrente il 27 novembre 2015, con cui le infermità ivi indicate non sono state ritenute dipendenti da causa di servizio,
nonché di ogni altro atto connesso e presupposto, e in particolare del deliberato del Comitato di Verifica per cause di servizio in data 10 aprile 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, all’epoca assistente capo nel corpo della Polizia penitenziaria di Reggio Emilia, presentava in data 29 maggio 2014 istanza di riconoscimento della “causa di servizio” per le seguenti infermità:
1) “-OMISSIS-
2) -OMISSIS-”.
Tali esiti erano stati diretta conseguenza del malore avuto in servizio in data 17 dicembre 2013.
Con verbale del 19 novembre 2014, la Commissione medica ospedaliera di La Spezia riscontrava il sig. -OMISSIS-affetto dalle richiamate infermità, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile per la prima alla “Tabella A/7 categoria” e per la seconda alla “Tabella B”, come annesse al d.P.R. 30/ 12/1981 n. 834.
Successivamente, peraltro, il Comitato centrale di verifica del Ministero non riconosceva le predette tipologie come dipendenti da cause di servizio.
Il sig. -OMISSIS-ha dunque depositato in data 3 marzo 2016 ricorso avverso tale decisione, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 14 del d.P.R n. 461 del 2011, difetto di motivazione, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
In particolare, la difesa del ricorrente ha censurato la