TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2014-05-09, n. 201400699
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N. 00699/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R M M, rappresentata e difesa dall'avv. G M, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Patrizia Dina Casella, in Catanzaro, alla via Calipari, n. 7;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo Ministro in carica, e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
nei confronti di
E C, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Antonio Costanzo e Domenico Colaci, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Salvatore Virgilio Conte, in Catanzaro, alla via Bausan, 20;
Paolo G B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ottavio Siclari e Carmelo Guerrisi, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Francesca Terranova, in Catanzaro, alla via Padula, n. 9;
per l'annullamento
del decreto reso dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in data 27 settembre 2013 (n. prot. AOODRCAL 16343) con cui è stata modificata la graduatoria generale di merito del concorso a cattedra relativa alla classe A037-Filosofia e Storia, pubblicata con decreto del medesimo Dirigente del 22 agosto 2013 (n.prot. AOODRCAL 13388);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale, di E C e di Paolo G B;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato in fatto e ritenuto diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso ritualmente notificato tra il 9 ottobre 2013 ed il 14 ottobre 2013, R M M ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto reso dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in data 27 settembre 2013 (n. prot. AOODRCAL 16343), con cui è stata rettificata la graduatoria generale di merito del concorso relativa alla classe A037-Filosofia e Storia, pubblicata con decreto del medesimo Dirigente del 22 agosto 2013 (n.prot. AOODRCAL 13388). Per effetto delle modifiche apportate alla graduatoria, infatti, la ricorrente – cui pure era stato riconosciuto il maggior punteggio di 93 punti, piuttosto che 91 punti – aveva perso una posizione, passando dal primo posto al secondo, a vantaggio di E C.
A sostegno del ricorso, con il quale è stato richiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, R M M ha dedotto i seguenti motivi.
1) Violazione degli artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l’amministrazione scolastica aveva omesso di notificarle la comunicazione di avvio del procedimento, privandola della possibilità di difesa.
2) Eccesso di potere per violazione del principio di certezza del diritto, in quanto il decreto oggetto di impugnativa era intervenuto per rettificare un precedente provvedimento definitivo e già eseguito.
3) Eccesso di potere per irragionevolezza e mancanza di trasparenza, in quanto il provvedimento, emesso per correggere alcuni errori nell’operato della commissione giudicatrice, non aveva chiarito quali errori fossero stati corretti, da quali elementi essi emergessero, se gli errori fossero stati riscontrati in contraddittorio con qualcuno, quali metodi fossero stati adoperati per stilare due graduatorie sì differenti, perché la commissione giudicatrice avesse commesso così tanti errori e quale fosse la credibilità della graduatoria in conclusione stilata.
1.2. G B, il quale – per effetto della rettifica de qua – era passato dal secondo al terzo posto della graduatoria, è stato evocato in giudizio quale controinteressato e si è costituito proponendo ricorso incidentale.
Con tale atto processuale, egli ha supportato i motivi di ricorso proposti da R M M ed ha aggiunto ulteriori doglianze.
1.3. L’amministrazione resistente si è costituita, invece, con comparsa solo formale, mentre E C è rimasto, in prima battuta, inerte.
1.4. In vista della camera di consiglio fissata per la decisione sulla domanda cautelare, la ricorrente ha depositato, in data 14 novembre 2013, memoria con cui si dava atto di aver ottenuto la scheda di valutazione dei Emiliano Chieloni, dalle quali emergerebbe un errore di calcolo operato dall’amministrazione resistente.
1.5. Decidendo sull’istanza cautelare proposta, questo Tribunale, con ordinanza del 22 novembre 2013, n. 603, la ha respinta per difetto di periculum in mora .
1.6. Con nuovo ricorso notificato tra il 9 ed il 15 aprile 2014, R M M ha proposto motivi aggiunti a sostegno della domanda di annullamento del decreto impugnato. Ha avanzato nuovamente istanza di sospensione cautelare del provvedimento gravato.
1.7. In vista della camera di consiglio dell’8 maggio 2014, si è costituito in giudizio anche E C.
Egli ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività e l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per la mancata proposizione di impugnativa avverso il decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria reso in data 6 novembre 2013 (n. prot.