TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-17, n. 202409918
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2024
N. 09918/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13796/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13796 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R e G C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone 44;
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni Sul Lavoro - Direzione Regionale Lazio, non costituito come tale in giudizio;
nei confronti
Nine Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Monaco, Antonio Paolo Tola, Valeria Ciervo e Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Monaco in Roma, via delle Quattro Fontane 161;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Società Kpf A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico 7;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del termine per la presentazione di offerte migliorative per la vendita del complesso immobiliare di INAIL, noto come “ex Protezione civile” sito in Castelnuovo di Porto, quale oggetto di proroga con atto di data ed estremi ignoti;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso ogni ulteriore atto e provvedimento eventualmente intervenuto a conclusione della procedura in questione, compresi, occorrendo, quali atti conseguenti, il contratto di compravendita (preliminare e definitivo) e, in via subordinata, della trattativa privata indetta da INAIL per la vendita dell’indicato immobile, con ogni più ampia riserva di motivi ulteriori e aggiunti oltre che di domanda risarcitoria;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esselunga S.p.A. il 14 dicembre 2023:
- del diniego di sopralluogo espresso da INAIL con p.e.c. del 3 novembre 2023;
- dell’Attestazione e della Relazione depositati da INAIL in giudizio il 2 novembre 2023 a seguito degli incombenti disposti con ordinanza di Codesto TAR del 26 ottobre 2023 n. 15929, in quanto confermativi degli atti impugnati;
- dell'accettazione dell’offerta migliorativa NINE PARTNERS S.R.L. e/o dell'aggiudicazione in favore della medesima Società ove mai intervenuta con atto di data certa e ad oggi di estremi ignoti e mai resa pubblica;
- della procedura di trattativa privata e del relativo termine di presentazione delle offerte migliorative quali già impugnati con atto introduttivo del ricorso in epigrafe, nonché ove occorrer possa quali atti presupposti di quelli impugnati;
- del Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione di INAIL del 31 gennaio 2023 n. 4;
- delle “Regole trattativa privata unità immobiliari invendute a seguito di turni d'asta”;
con riserva di motivi ulteriori e aggiunti oltre che di domanda risarcitoria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INAIL e della società Nine Partners S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa R P nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo, notificato il 19 ottobre 2023 a mezzo p.e.c. e successivamente depositato il 20 ottobre 2023, la Esselunga S.r.l, premettendo di essere un operatore economico attivo anche nel settore della logistica legata ai propri punti vendita e di produzione, contesta, in quanto non pubblicizzata sul sito istituzionale dell’INPS, “la proroga” - a suo dire, decisa dall’INAIL - del termine del 13 ottobre 2023 per la presentazione di offerte migliorative per l’alienazione, a trattativa privata, del complesso immobiliare di INAIL (“ex Protezione civile”) sito in Castelnuovo di Porto ad uso logistica.
2. Parte ricorrente contesta, altresì, ove già esistenti, il contratto di compravendita (preliminare e definitivo) e, in via subordinata, la trattativa privata indetta da INAIL per la vendita del complesso immobiliare di cui sopra, con riserva di motivi aggiunti e di domanda risarcitoria.
3. L’impugnativa è affidata ad un unico ed articolato motivo di ricorso così di seguito rubricato:
I. Violazione, sotto più profili, della L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di pubblicità e conoscenza delle procedure anche di trattativa privata nonché dei canoni di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa. Violazione del Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione di INAIL il 31.01.2023 n. 4, del XXVIII Bando integrale di asta pubblica unità commerciali di proprietà dell’INAIL e del Disciplinare d’Asta INAIL.
Eccesso di potere sotto più profili per carenza di motivazione, contraddittorietà e sviamento della causa.
4. Deduce di aver appreso della proroga al 13 ottobre 2023 dal portale Investinitalyrealestate.com e dal sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato, ma che l’Amministrazione non avrebbe dato adeguato avviso del nuovo termine per la presentazione delle offerte migliorative che, difatti, non risulta dal portale di INAIL e quindi non sarebbe stato pubblicizzato con le stesse modalità con le quali è stata portata a conoscenza ai soggetti interessati la trattativa privata (cfr. comunicazione INAIL del 1° settembre 2023 in atti); non vi sarebbe possibilità di effettuare il download sia degli allegati che del file “ Avviso di trattativa privata Castelnuovo di Porto pdf ”, ancorché la consultazione del sito istituzionale dell’INAIL dia evidenza che la trattativa privata risulta ancora “in corso”.
5. Si contesta, quindi, la violazione della par condicio tenuto conto del rilevantissimo interesse pubblico legato al valore dell’immobile, ritenendo, quindi, necessario consentire una proroga più ampia e adeguata del termine di presentazione delle offerte migliorative così da generare una competizione più ampia e partecipata, con i conseguenti rilanci rispetto al prezzo di partenza che sarebbe stato stimato in euro 16.500.000,00.
6. Con decreto cautelare n. 7007 del 20 ottobre 2023 si è disposta la trattazione collegiale re adhuc integra , ordinando all’INAIL di non provvedere all’adozione di provvedimenti idonei a pregiudicare l’interesse della ricorrente.
7. Si è costituito, quindi, in resistenza l’Istituto previdenziale intimato sostanzialmente negando di aver mai deliberato una proroga al 13 ottobre 2023 e contestualmente documentando che il termine di presentazione delle offerte migliorative era fissato inderogabilmente al 20 settembre 2023 e, quindi, all’evidenza già scaduto.
8. Con ordinanza n. 15929 del 25 ottobre 2023, ai fini della corretta delibazione della domanda cautelare, è stato richiesto all’INPS il deposito di documentata relazione di chiarimenti circa l’effettiva pubblicazione della nota del 1° settembre 2023 con la quale si è dato avviso della facoltà per i soggetti interessati di presentare una offerta migliorativa entro il 20 settembre 2023, in uno alla puntuale attestazione da parte dell’Istituto resistente sia della tempestiva pubblicazione dell’anzidetta nota sul sito istituzionale dell’INAIL sia dell’effettiva accessibilità alla stessa da parte dei soggetti interessati.
9. All’esito dell’adempimento degli incombenti istruttori, con ordinanza cautelare n. 7475 dell’8 novembre 2023 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare dando rilievo alle dichiarazioni - ritenute fidefacenti fino a querela di falso - a mezzo delle quali il dirigente preposto dell’INAIL ha attestato: “ che l’INAIL ha pubblicato il 1° settembre u.s. sul proprio sito istituzionale l’avviso con cui si dava facoltà ai soggetti interessati all’acquisto del complesso immobiliare dei Castelnuovo di Porto di presentare un’offerta migliorativa rispetto a quelle ricevute nel termine del 20 settembre 2023 (all. 1); - che tale avviso è rimasto accessibile dal 1° al 20 settembre (si allega – all. 2 – una stampa della pagina principale del sito, contenente l’avviso, effettuata il 4 settembre); - che a seguito di tale avviso sono pervenute due offerte migliorative, una delle quali da parte di un soggetto che non aveva precedentemente manifestato interesse; - che tale avviso è ancora visibile nel sito