TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-17, n. 202409918
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2024
N. 09918/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13796/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13796 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e G C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone 44;
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni Sul Lavoro - Direzione Regionale Lazio, non costituito come tale in giudizio;
nei confronti
Nine Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Monaco, Antonio Paolo Tola, Valeria Ciervo e Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Monaco in Roma, via delle Quattro Fontane 161;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Società Kpf A R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico 7;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del termine per la presentazione di offerte migliorative per la vendita del complesso immobiliare di INAIL, noto come “ex Protezione civile” sito in Castelnuovo di Porto, quale oggetto di proroga con atto di data ed estremi ignoti;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso ogni ulteriore atto e provvedimento eventualmente intervenuto a conclusione della procedura in questione, compresi, occorrendo, quali atti conseguenti, il contratto di compravendita (preliminare e definitivo) e, in via subordinata, della trattativa privata indetta da INAIL per la vendita dell’indicato immobile, con ogni più ampia riserva di motivi ulteriori e aggiunti oltre che di domanda risarcitoria;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esselunga S.p.A. il 14 dicembre 2023:
- del diniego di sopralluogo espresso da INAIL con p.e.c. del 3 novembre 2023;
- dell’Attestazione e della Relazione depositati da INAIL in giudizio il 2 novembre 2023 a seguito degli incombenti disposti con ordinanza di Codesto TAR del 26 ottobre 2023 n. 15929, in quanto confermativi degli atti impugnati;
- dell'accettazione dell’offerta migliorativa NINE PARTNERS S.R.L. e/o dell'aggiudicazione in favore della medesima Società ove mai intervenuta con atto di data certa e ad oggi di estremi ignoti e mai resa pubblica;
- della procedura di trattativa privata e del relativo termine di presentazione delle offerte migliorative quali già impugnati con atto introduttivo del ricorso in epigrafe, nonché ove occorrer possa quali atti presupposti di quelli impugnati;
- del Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione di INAIL del 31 gennaio 2023 n. 4;
- delle “Regole trattativa privata unità immobiliari invendute a seguito di turni d'asta”;
con riserva di motivi ulteriori e aggiunti oltre che di domanda risarcitoria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INAIL e della società Nine Partners S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa R P nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo, notificato il 19 ottobre 2023 a mezzo p.e.c. e successivamente depositato il 20 ottobre 2023, la Esselunga S.r.l, premettendo di essere un operatore economico attivo anche nel settore della logistica legata ai propri punti vendita e di produzione, contesta, in quanto non pubblicizzata sul sito istituzionale dell’INPS, “la proroga” - a suo dire, decisa dall’INAIL - del termine del 13 ottobre 2023 per la presentazione di offerte migliorative per l’alienazione, a trattativa privata, del complesso immobiliare di INAIL (“ex Protezione civile”) sito in Castelnuovo di Porto ad uso logistica.
2. Parte ricorrente contesta, altresì, ove già esistenti, il contratto di compravendita (preliminare e definitivo) e, in via subordinata, la trattativa privata indetta da INAIL per la vendita del complesso immobiliare di cui sopra, con riserva di motivi aggiunti e di domanda risarcitoria.
3. L’impugnativa è affidata ad un unico ed articolato motivo di ricorso così di seguito rubricato:
I. Violazione, sotto più profili, della L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di pubblicità e conoscenza delle procedure anche di trattativa privata nonché dei canoni di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa. Violazione del Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione di INAIL il 31.01.2023 n. 4, del XXVIII Bando integrale di asta pubblica unità commerciali di proprietà dell’INAIL e del Disciplinare d’Asta INAIL.
Eccesso di potere sotto più profili per carenza di motivazione, contraddittorietà e sviamento della causa.
4. Deduce di aver appreso della proroga al 13 ottobre 2023 dal portale Investinitalyrealestate.com e dal sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato, ma che l’Amministrazione non avrebbe dato adeguato avviso del nuovo termine per la presentazione delle offerte migliorative che, difatti, non risulta dal portale di INAIL e quindi non sarebbe stato pubblicizzato con le stesse modalità con le quali è stata portata a conoscenza ai soggetti interessati la trattativa privata (cfr. comunicazione INAIL del 1° settembre 2023 in atti);non vi sarebbe possibilità di effettuare il download sia degli allegati che del file “ Avviso di trattativa privata Castelnuovo di Porto pdf ”, ancorché la consultazione del sito istituzionale dell’INAIL dia evidenza che la trattativa privata risulta ancora “in corso”.
5. Si contesta, quindi, la violazione della par condicio tenuto conto del rilevantissimo interesse pubblico legato al valore dell’immobile, ritenendo, quindi, necessario consentire una proroga più ampia e adeguata del termine di presentazione delle offerte migliorative così da generare una competizione più ampia e partecipata, con i conseguenti rilanci rispetto al prezzo di partenza che sarebbe stato stimato in euro 16.500.000,00.
6. Con decreto cautelare n. 7007 del 20 ottobre 2023 si è disposta la trattazione collegiale re adhuc integra , ordinando all’INAIL di non provvedere all’adozione di provvedimenti idonei a pregiudicare l’interesse della ricorrente.
7. Si è costituito, quindi, in resistenza l’Istituto previdenziale intimato sostanzialmente negando di aver mai deliberato una proroga al 13 ottobre 2023 e contestualmente documentando che il termine di presentazione delle offerte migliorative era fissato inderogabilmente al 20 settembre 2023 e, quindi, all’evidenza già scaduto.
8. Con ordinanza n. 15929 del 25 ottobre 2023, ai fini della corretta delibazione della domanda cautelare, è stato richiesto all’INPS il deposito di documentata relazione di chiarimenti circa l’effettiva pubblicazione della nota del 1° settembre 2023 con la quale si è dato avviso della facoltà per i soggetti interessati di presentare una offerta migliorativa entro il 20 settembre 2023, in uno alla puntuale attestazione da parte dell’Istituto resistente sia della tempestiva pubblicazione dell’anzidetta nota sul sito istituzionale dell’INAIL sia dell’effettiva accessibilità alla stessa da parte dei soggetti interessati.
9. All’esito dell’adempimento degli incombenti istruttori, con ordinanza cautelare n. 7475 dell’8 novembre 2023 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare dando rilievo alle dichiarazioni - ritenute fidefacenti fino a querela di falso - a mezzo delle quali il dirigente preposto dell’INAIL ha attestato: “ che l’INAIL ha pubblicato il 1° settembre u.s. sul proprio sito istituzionale l’avviso con cui si dava facoltà ai soggetti interessati all’acquisto del complesso immobiliare dei Castelnuovo di Porto di presentare un’offerta migliorativa rispetto a quelle ricevute nel termine del 20 settembre 2023 (all. 1);- che tale avviso è rimasto accessibile dal 1° al 20 settembre (si allega – all. 2 – una stampa della pagina principale del sito, contenente l’avviso, effettuata il 4 settembre);- che a seguito di tale avviso sono pervenute due offerte migliorative, una delle quali da parte di un soggetto che non aveva precedentemente manifestato interesse;- che tale avviso è ancora visibile nel sito istituzionale dell’INAIL, tra gli avvisi di scadenza archiviati”.
10. Indi in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 4788 del 29 novembre 2023 il Consiglio di Stato ha ritenuto necessaria la fissazione in primo grado nel merito e che in tale sede, con riguardo ai profili controversi, “ vanno debitamente approfondite nella sede di merito… le questioni concernenti l’ambiguità delle indicazioni concernenti il termine di presentazione delle oggetto di pubblicità e il valore dell’attestazione interna dell’INAIL su cui si fonda l’ordinanza di primo grado, ed in particolare se in relazione all’art. 2699 cod. civ. possa configurarsi un potere fidefacente in capo ad un funzionario dell’ente previdenziale, parte in causa” .
11. Con motivi aggiunti del 14 dicembre 2023 parte ricorrente, previa istanza istruttoria, ha esteso l’impugnativa al diniego di sopralluogo espresso da INAIL con p.e.c. del 3 novembre 2023, all’Attestazione e alla Relazione depositati da INAIL in giudizio in esecuzione degli incombenti disposti dalla Sezione con ordinanza n. 15929/2023;all’accettazione dell’offerta migliorativa di NINE PARTNERS S.r.l. e/o dell’aggiudicazione in favore della medesima Società ove intervenuta;alla procedura di trattativa privata e al relativo termine di presentazione delle offerte migliorative;al Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione di INAIL del 31 gennaio 2023 n. 4, e, infine, alle “Regole trattativa privata unità immobiliari invendute a seguito di turni d’asta”.
12. Questi i nuovi motivi di ricorso:
II. Violazione dei principi comunitari e costituzionali in materia di trasparenza e concorrenza, di tutela dell’affidamento e di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà, ambiguità, incertezza, perplessità, irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto e sviamento della causa .
Si deduce l’ambiguità della trattativa privata intrapresa da INAIL e del termine per la stessa fissato in violazione dei canoni di trasparenza e concorrenza nonché di buona fede;la non accessibilità, nella sezione “ Amministrazione Trasparente ” del sito web di INAIL, dell’“ Avviso di trattativa privata Castelnuovo di Porto ”, come degli altri documenti della trattativa privata elencati nell’indicata sezione di “ Amministrazione Trasparente ” del medesimo sito, precisando che fino al 13 ottobre 2023 e all’atto della proposizione del contenzioso risultava ancora “aperta”; si ribadisce, quindi, l’esistenza della proroga al 13 ottobre 2023, ma che tale termine non è stata reso pubblico nelle stesse forme della trattativa privata.
Si censura altresì la clausola contenuta nelle “ Regole di trattativa privata unità immobiliari invendute a seguito di turni d’asta ” (le “ Regole di trattativa privata ”) per cui “ INAIL si riserva, per motivate ragioni e fino alla stipula del contratto preliminare o definitivo di vendita, di interrompere la procedura e/o di non stipulare l’atto di vendita. In tale ipotesi verrà restituito l’importo versato come garanzia dell’offerta entro n. 30 giorni dalla richiesta inoltrata a INAIL ” (pag. 3 delle Regole trattativa privata.
III. Violazione dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1, L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. in tema di buon andamento, imparzialità e della P.A., di tutela dell’affidamento, dei canoni della leale cooperazione e di correttezza dell’azione amministrativa nonché della clausola generale di buona fede.
Violazione dei principi comunitari e costituzionali nonché della relativa normativa di cui alla L. 287/1990 in tema di concorrenza e di favor partecipationis nelle gare pubbliche oltre che di quelli della legislazione di contabilità di stato e dei principi generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento.
Violazione della normativa sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e, in particolare, in materia di valorizzazione di beni pubblici di cui al R.D. 2440/1923 e al R.D. 827/1924 nonché delle norme di riferimento in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali pubblici (a partire dal D.Lgs. 104/1996 e ss. mod.). Violazione delle Linee guida ANAC e del Codice dei Contratti Pubblici.
Si lamenta la violazione dei principi di buona fede e di affidamento (nella specie concretizzata nell’ambiguità del termine e/o nell’impossibilità di effettuare il download dell’Avviso di trattativa privata e dei relativi allegati tecnici nonché di svolgere il sopralluogo) con conseguente violazione del canone di leale collaborazione, del favor partecipationis, dei principi comunitari e costituzionali dettati in materia di concorrenza.
Si contesta altresì la violazione della normativa in materia di valorizzazione di beni pubblici (r.d. n. 827 del 23 maggio 1924) nonché la violazione delle linee guida ANAC oltre che delle norme di riferimento in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.
Si deduce altresì che dopo due aste andate deserte (per mancata presentazione di alcuna offerta) vi sarebbe stata una fase “intermedia” non meglio definita e disciplinata, nel corso della quale INAIL, con modalità tutt’altro che chiare e documentate, avrebbe acquisito e valutato “ tra le varie offerte ” pervenute alcune di queste, da cui poi ne avrebbe tratto “ l’offerta più alta ” pari a € 16.500.000 che, poi, nel successivo settembre, sarebbe stata posta a base della trattativa privata di cui si controverte e per cui INAIL stessa chiedeva la presentazione di offerte migliorative.
IV. Mancato ottemperanza all’istruttoria disposta con ordinanza TAR n. 15929/2023. Insufficienza e/o inidoneità delle produzioni di INAIL del 2.11.2023. Necessità di ulteriori incombenti istruttori.
Si contesta, infine, l’esatta esecuzione dell’ordinanza istruttoria resa dal Collegio in uno alla tempistica indicata dall’INAIL che ha condotto alla trattativa privata.
13. In data 19 gennaio 2024 la società KPF a r.l. ha depositato atto di intervento ad opponendum ritualmente notificato, avendo appreso della sospensione di ogni trattativa relativa alla compravendita del complesso immobiliare di Castelnuovo di Porto, ed avendo interesse ad impedire l’inserimento tardivo di un nuovo soggetto nella procedura competitiva in questione a tutela della par condicio .
14. In data 5 febbraio 2024 si è costituita la controinteressata Nine Partners S.r.l., significando che nel termine del 20 settembre 2023 solo due offerte migliorative sono state trasmesse all’INAIL (la prima da parte della società Cimig Mobiliare Gruppo China Italy Mobilgroup Investment Company S.r.l., che non aveva partecipato alla precedente sequenza procedimentale, e la seconda da parte della stessa Nine Partners e che in esito all’apertura delle buste l’offerta presentata dalla Nine Partners s.r.l. è risultata la più alta e, quindi, aggiudicataria.
15. La controinteressata ha dedotto l’inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica ad almeno un soggetto controinteressato in violazione dell’art. 41 c.p.a;l’infondatezza nel merito dell’avversa pretesa siccome nessuna proroga del termine per la presentazione delle offerte migliorative è stata mai disposta dall’INAIL;l’abuso del processo dal momento che la ricorrente non avrebbe mai manifestato prima - se non ad avvenuta scadenza dei termini fissati dall’INAIL per le offerte - l’intenzione di partecipare alla procedura, e, infine, l’inammissibilità per tardività delle censure formulate avverso la procedura a trattativa privata, avendo la stessa ricorrente attestato di essere a conoscenza della stessa sin dalla proposizione dell’atto introduttivo del giudizio.
16. Esselunga S.p.A. ha quindi eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum per difetto di interesse e contestato, in sede di repliche, da un lato, che non risulta provata in atti la presentazione da parte della controinteressata dell’offerta migliorativa né alcuna accettazione e/o aggiudicazione;dall’altro che il perimetro del contenzioso, come ampliato dai motivi aggiunti, deve ritenersi non circoscritto alla proroga del termine per la presentazione delle offerte migliorative ma all’intera procedura di trattativa privata che sarebbe stata contestata sotto plurimi aspetti, insistendo per l’accoglimento dell’istanza istruttoria annessa ai motivi aggiunti.
17. All’udienza pubblica del 21 febbraio 2024 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
18. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo (per omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati) siccome il ricorso ed i motivi aggiunti, le cui censure possono essere congiuntamente trattate in quanto strettamente connesse, non sono fondati e vanno respinti.
19. È incontestato tra le parti che la procedura di dismissione del bene immobile a trattativa privata segue due precedenti aste pubbliche (del 5 ottobre 2022 e del 7 marzo 2023) conclusesi entrambe con esito negativo.
20. A fronte di quanto sopra, l’INAIL, esercitando le facoltà previste dall’art. 22 del proprio Regolamento per la dismissione del patrimonio immobiliare, ha inserito il complesso immobiliare oggetto di causa tra i beni da alienare tramite trattativa privata.
21. Ciò premesso, devono considerarsi, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, irricevibili, in quanto tardive, le specifiche censure formulate avverso l’intera procedura a trattativa privata solo a mezzo del ricorso per motivi aggiunti, avendo parte ricorrente ammesso all’atto della proposizione della lite di essere a conoscenza dell’esistenza della anzidetta procedura, nonché della stessa possibilità di presentare una offerta migliorativa entro il termine del 20 settembre 2023 (cfr. pag. 3 e 5 del ricorso introduttivo e l’Avviso del 1° settembre 2023 allegato alla produzione di parte ricorrente del 20 ottobre 2023).
22. In particolare, con l’atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente si è limitata a contestare l’omessa pubblicazione sul sito INAIL della presunta “proroga” al 13 ottobre 2023 per la presentazione di eventuali offerte migliorative (“proroga” che, difatti, sarebbe stata rinvenuta sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato), mentre in tale sede l’impugnazione della trattativa privata è generica (in quanto indicata solo nell’epigrafe dell’atto) e proposta in via del tutto subordinata a sostegno della tesi della non integrale accessibilità alla documentazione concernente gli atti della procedura a trattativa privata.
23. Ciò premesso non vi è in atti la prova della decisione dell’Istituto intimato di disporre la proroga al 13 ottobre 2023 del termine di presentazione delle offerte migliorative, né dell’ambiguità dello stesso termine.
24. L’INAIL, invero, ha pubblicato in data 1° settembre 2023 un avviso (di cui, come anzidetto, era a conoscenza la stessa ricorrente) con il quale, premettendo l’importo dell’offerta più alta ricevuta per il complesso immobiliare di Castelnuovo di Porto, ha notiziato i soggetti interessati della possibilità di presentare un’offerta migliorativa entro le ore 13.00 del 20 settembre 2023, precisando altresì che per qualunque informazione o chiarimento “ è possibile contattare l’Ufficio gestione patrimonio immobiliare agli indirizzi email lazio@inail.it e a.colandrea@inail.it ” (fornendo anche i relativi recapiti telefonici dei responsabili della procedura) “ ovvero consultare l’avviso di vendita dell’immobile pubblicato nella sezione del portale dedicata ”.
25. Orbene, alla valutazione più approfondita della presente fase di merito, il Collegio resta dell’avviso che il cuore dell’intero impianto ricorsuale, secondo cui l’Amministrazione si sarebbe determinata alla proroga del termine di presentazione delle offerte migliorative al 13 ottobre 2023 (e che tale termine non sarebbe stato pubblicato sul sito istituzionale INAIL) non sia supportato da adeguato corredo probatorio.
26. Ciò in quanto non può essere riconosciuto valore probatorio né all’avviso pubblicato sul portale Investinitalyrealestate.com costituente un progetto dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) che non ha alcuna competenza in relazione alla procedura in esame;né alla schermata, versata in atti, estratta dal sito internet del Consiglio del Notariato, che, a ben vedere, riferisce la data del 13 ottobre 2023 alle unità immobiliari rimaste invendute a seguito di almeno un turno d’asta, e non è quindi precipuamente ed esclusivamente riferito alla procedura di vendita del complesso immobiliare oggetto di causa.
27. Peraltro, e al di là dei chiarimenti richiesti dall’INAIL al Consiglio nazionale del notariato (cfr. nota INAIL del 16 novembre 2023 e del 9 gennaio 2024), è comunque rilevante nella fattispecie l’attestazione rilasciata dal direttore della direzione centrale patrimonio dell’INAIL (competente per le procedure di dismissione) laddove si certifica: la data del 20 settembre 2023 come termine ultimo di presentazione delle offerte migliorative;che il relativo avviso del 1° settembre 2023 è “ rimasto accessibile dal 1° al 20 settembre ”;che a seguito di tale avviso sono pervenute due offerte migliorative e che “ tale avviso è ancora visibile nel sito istituzionale dell’INAIL, tra gli avvisi in scadenza archiviati” .
28. Quanto, invece, all’accessibilità alla documentazione della procedura, il competente dirigente, in adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio, ha attestato che tutta la documentazione summenzionata è stata integralmente disponibile, così come lo stesso avviso delle aste pubbliche e della successiva trattativa privata, nella sezione “ Amministrazione Trasparente ” del sito I, con successiva pubblicazione anche dell’avviso relativo al termine del 20 settembre 2023, per la presentazione delle offerte economiche migliorative, rispetto a quella pervenuta di €. 16.500.000,00.
29. Successivamente l’INAIL ha versato in atti una relazione tecnica informatica a firma del Dirigente I dell’Ufficio IX “Servizi Digitali”, che ha confermato l’avvenuta pubblicazione delle informazioni relative alla trattativa privata e la completa fruibilità dei contenuti dell’avviso e di tutti gli allegati per tutto il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2023, e che soltanto “ a partire dal 14 settembre 2023, in realtà, potrebbero essersi verificate anomalie tecniche che hanno ostacolato esclusivamente il download di specifici documenti ”.
30. La ricorrente nega la valenza probatoria dell’attestazione in atti (se ne contesta, infatti, il deposito con “ con firma digitale fotocopiata ”) e della relazione tecnico informatica ritenendole sostanzialmente atti di parte.
31. Osserva in contrario il Collegio che l’attestazione del 31 ottobre 2023 del dirigente (della Direzione Centrale del Patrimonio INAIL) competente alle dismissioni INAIL - contrariamente a quanto erroneamente dedotto da parte ricorrente - consta di un documento originale (nativo digitale) con apposizione della firma elettronica dell’anzidetto dirigente di cui è possibile verificare la validità del certificato e della formazione del documento cliccando sull’apposito riquadro.
32. Quest’ultima, pertanto, costituisce dichiarazione di scienza costituente atto pubblico avente fede privilegiata collocandosi tra gli atti di certificazione e di attestazione redatti da un pubblico ufficiale (secondo la definizione generale ricavabile dall’art. 357 c.p.) ed aventi valore dichiarativo di dati ed atti imputabili all’Amministrazione resistente.
33. Trattasi, peraltro, di dichiarazione la cui provenienza e contenuto è ulteriormente e specificamente attestata e confermata dalla relazione di chiarimenti del 2 novembre 2023 depositata dall’INAIL in originale e munita di firma digitale del direttore regionale dell’INAIL e sottoscrizione autografa dal responsabile dell’Ufficio Gestione Patrimonio INAIL.
34. Risultano, pertanto, versate in atti plurime dichiarazioni assistite da pubblica fede ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. che fanno piena prova, fino a querela di falso (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2020, n.11304).
35. Difatti, in conformità con quanto sostenuto anche dalla giurisprudenza penale, deve ritenersi atto pubblico ogni documento redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni che contenga attestazioni di verità suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione.
36. I due requisiti cui deve darsi rilevanza, in applicazione dei parametri definitori contenuti nell’art. 357 c.p., sono, invero, la qualifica soggettiva dell’autore ed il fatto che l’atto sia redatto per una ragione inerente all'ufficio o al servizio (cfr. Cassazione penale sez. V, 17 novembre 2022, n.10944 e 18 marzo 2013 n.12576).
37. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in particolare, la nozione di atto pubblico va intesa in senso ampio e comprende certamente gli atti destinati ad assolvere comunque ad una funzione attestativa o probatoria esterna o anche solo interna, sicché, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico la Cassazione individua come tale qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, è compilato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per documentare, sia all’esterno che nell'ambito interno dell'amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti (ex multis, Cassazione penale, Sez. VI, 10 marzo 2016, n.13038).
38. In conclusione, le attestazioni versate in atti dall’INAIL, in quanto dirette a documentare la regolarità degli adempimenti cui sono obbligati i dirigenti firmatari nella qualità di pubblici ufficiali, rivestono la natura di atto pubblico, ed hanno certamente valore probante circa l’inesistenza di una deliberazione con la quale l’INAIL si sarebbe determinata per la “proroga” alla data del 13 ottobre 2023 del termine di presentazione delle offerte migliorative.
39. Non avendo, pertanto, la ricorrente proposto querela di falso, né avendo chiesto termine per contestare nelle sedi competenti la veridicità delle suddette attestazioni, ai sensi dell’art. 77 c.p.a, le considerazioni svolte dalla ricorrente, nella presente sede processuale, circa l’esistenza della proroga al 13 ottobre 2023 non possono essere condivise e comunque non risultano provate.
40. A tutto concedere, la ricorrente, come precisato in precedenza, non ha comunque fornito alcun elemento sufficiente a sconfessare il contenuto dell’inequivoca attestazione dell’INAIL che provi l’esistenza di una proroga al 13 ottobre 2023.
41. Il che postula l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure dirette a contestare le potenziali anomalie di consultazione del sito istituzionale dell’INAIL (che l’Istituto ha però riconosciuto solo limitatamente ad un breve arco temporale).
42. Peraltro, è la stessa ricorrente ad ammettere di aver avuto tempestiva conoscenza del termine del 20 settembre 2023 per la presentazione delle offerte migliorative (cfr. pag. 3 e 5 del ricorso introduttivo) e di non essersi determinata, né per tale data né per quella del presunto – e non dimostrato – termine del 13 ottobre 2023, per presentazione dell’offerta migliorativa che parte ricorrente chiedeva – irritualmente- di depositare presso la Segreteria della Sezione solo in sede di discussione dell’incidente cautelare.
43. Ne consegue la non predicabilità della violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione anche perché pur avendo l’Istituto resistente assicurato a tutti gli operatori il contatto diretto con gli uffici (per informazioni o chiarimenti) come modalità alternativa alla consultazione del sito istituzionale (cfr. avviso del 1° settembre 2023), la ricorrente non solo non ha provato ma non ha nemmeno dedotto di aver tentato di comunicare con gli Uffici.
44. Alla luce di quanto sopra complessivamente osservato, la società Esselunga S.p.A. non aveva alcun titolo legittimante al sopralluogo del bene immobile, che quindi del tutto legittimamente le è stato negato, laddove si appalesa generica e comunque non sorretta, per le ragioni anzidette, da alcun interesse tutelabile, la domanda di annullamento del “Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari”, nonché delle “Regole trattativa privata unità immobiliari invendute a seguito di turni d’asta”.
45. In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti siccome infondati, mentre deve disattendersi l’istanza istruttoria.
46. Nondimeno la peculiarità della vicenda contenziosa esaminata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.