TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-05-22, n. 202410379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-05-22, n. 202410379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410379
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 10379/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05503/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5503 del 2024, proposto da:
L R, che agisce in proprio ex art. 129 c.p.a., con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR nonché avente indirizzo di posta elettronica (mail e PEC) come meglio specificato nel ricorso stesso;

contro

Ufficio Elettorale Nazionale, Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Elettorale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale IV Italia Meridionale, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della propria esclusione dalla consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno (elezioni Parlamento europeo), quale candidato individuale con simbolo parlamentare indipendente (decisioni dell’Ufficio presso la Corte di Cassazione nn. 21 e 24 RIC/2024 del 6 maggio 2024).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 22 maggio 2024 il dott. S G C e udito il ricorrente presente come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, il dott. L R agisce, contro gli uffici in epigrafe, per l’annullamento delle decisioni di esclusione della propria candidatura dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno 2024.

A fondamento della propria azione, rivendica il diritto di potersi candidare al di fuori di organizzazioni politiche quale candidato indipendente e singolo, con conseguente inapplicabilità alla propria posizione delle norme previste solo per le prime (e non per i candidati singoli) dalla legge 18/79 e dalla legge 361/57, così censurando l’operato dell’Ufficio elettorale che ne ha disposto l’esclusione per assenza dello statuto/della dichiarazione di trasparenza e per altri profili attinenti la presentazione della candidatura meglio esplicitati in atti.

Conclude chiedendo che, previa misura cautelare, sia disposto l’annullamento “ della non ammissione della candidatura individuale, assunta con decisione N. 21 RIC./2024 cui è riunito la N.24 RIC./2024 dell’U.E.N. della S. C. di Cassazione ”;
della “ decisione N. OPP. 2/2024 di inammissibilità all’opposizione del provvedimento n.15600/EP/8 del Ministero dell’interno, ritenendo che il Candidato Individuale gode di un indefettibile ed indifferibile Diritto soggettivo individuale di elettorato passivo e tal quale partecipa all’elezione dei membri nel Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’8 e 9 giugno, avendo prodotto tutti i documenti indispensabili per la prosecuzione dell’attività dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale n. I ITALIA NORD-OCCIDENTALE, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale n. III ITALIA CENTRALE e dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale n. IV ITALIA MERIDIONALE ;…della non ammissione della Candidatura Individuale, come sopra descritta, seguita da Ordinanza di remissione alla Consulta sul quesito di costituzionalità “ meglio specificato come in atti.

Si è costituita l’Avvocatura Generale con atto di mera forma, per le Amministrazioni intimate.

Nella pubblica udienza elettorale celebratasi il 22 maggio 2024, il ricorrente è stato ammesso a produrre documenti di causa che ha richiesto di poter fare acquisire al fascicolo, non essendo stato possibile depositarli prima;
è stato quindi sollevato d’ufficio un possibile profilo di tardività dell’azione, cui il ricorrente ha replicato, insistendo poi nell’accoglimento delle proprie domanda ed argomentazioni sulle quali si è soffermato.

Nonostante le repliche sollevate dal ricorrente in ordine alla questione di inammissibilità del ricorso come prospettata dal Collegio, deve confermarsi che l’azione è tardiva.

Invero, i provvedimenti di esclusione che il ricorrente censura come lesivi del proprio diritto di elettorato, sono stati conosciuti il 6 maggio 2024, come risulta dalla disamina delle relative copie versate agli atti del giudizio.

Quest’ultimo è stato introdotto con ricorso notificato il 17 maggio 2024 (o, tenuto conto di precedenti tentativi di deposito non andati a buon fine, il 15 maggio 2024).

L’art. 129 del c.p.a. prescrive che, a pena di decadenza, l’azione contro l’esclusione di un candidato dalle elezioni sia proposta con la notifica del ricorso (nelle modalità meglio ivi indicate) entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione o dalla sua notifica se prevista.

Nel caso di specie appare evidente che il termine di cui all’art. 129 c.p.a. non è stato rispettato, con conseguente preclusione di ogni giudizio sul merito dell’azione.

Non vale in contrario quanto obiettato da parte del ricorrente durante la discussione in pubblica udienza: il dott. Lamberto ha infatti rappresentato varie condizioni soggettive e personali di impedimento, che gli avrebbero reso impossibile preparare il ricorso nei termini previsti;
ed ha inoltre dedotto che le previsioni di legge che sanciscono la inammissibilità di una azione in giudizio, specie in materia elettorale, sarebbero incostituzionali sotto diversi profili.

Il Collegio deve osservare, in proposito, che la previsione di condizioni di decadenza collegate al decorso di termini certi nella proposizione dell’azione è regola che informa l’esercizio stesso della giurisdizione amministrativa, in funzione di esigenze di certezza nella stabilità dei rapporti che dipendono dall’azione della P.A. come autorità.

Nel caso in esame, la previsione di termini molto ristretti per la proposizione di azioni contro l’esclusione di candidature ex art. 129 del c.p.a. assolve alle esigenze di speditezza e concentrazione delle operazioni elettorali. Esigenze, dunque, che sono essenziali non solo per la effettività delle consultazioni, ma anche, correlativamente, per la reale effettività dello stesso diritto di difesa (si richiamano sul punto le elaborazioni rese dalla sentenza della Corte Costituzionale 07/07/2010, n.236, cui il legislatore del codice del processo amministrativo ha inteso conformare le previsioni degli artt. da 129 a seguire del codice).

Stante l’esigenza descritta, eventuali impedimenti di natura personale o soggettiva non possono considerarsi idonee a giustificare il mancato rispetto dei termini processuali da parte di proponenti di azioni ex art. 129 c.p.a.

Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti, avendo riguardo alla natura solo formale della costituzione dell’Avvocatura.

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