TAR Parma, sez. I, sentenza 2017-03-20, n. 201700105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2017-03-20, n. 201700105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201700105
Data del deposito : 20 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2017

N. 00105/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2015, proposto dalla Azienda Agricola Andrea Freretti, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M B in Parma, via San Leonardo, 17;

contro

Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
Equitalia Etr Spa non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della cartella di pagamento AGEA n.30020150000007405/000 con raccomandata n.67216175283-6;

di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento dell'importo asseritamente risultante dai ruoli in essa contenuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, depositato in data 5 agosto 2015, in riassunzione a seguito dell’ordinanza n. 9056/15 del 7/7/2015 del Tar Lazio che ha declinato la competenza per territorio, l’Azienda ricorrente, produttrice di latte vaccino, chiede l’annullamento delle cartelle di pagamento con cui AGEA ha intimato di versare entro sessanta giorni l’importo risultante dai ruoli resi esecutivi nel febbraio del 2015 con riferimento a debiti accertati per “prelievo latte”.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione dell’art. 8 quinques del d.l. 5/2009 conv. l. 33/2009 per mancato accertamento del presupposto giuridico previsto dall’art. 8 quinquies d.l. cit. della decadenza dal beneficio della dilazione, in quanto le cartelle di pagamento sarebbero state emesse nonostante l’adesione alla rateizzazione del debito ai sensi dell’art.

8-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e l’asserito (regolare) versamento delle relative rate;

2) notificazione delle cartelle di pagamento da parte di soggetto diverso dagli ufficiali della riscossione o da altro soggetto abilitato dal concessionario nelle forme di legge;

3) accoglimento delle richieste di rateizzazione da parte di soggetto privo di legittimazione, ai sensi del citato art.

8-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;

4) invio delle cartelle, in violazione degli artt.

8-ter, 8 quater e 8 quinquies del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, in mancanza del previo accertamento dei debiti esigibili e la previa iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti;

5) violazione dell’ordine del giudice e dell’art. 4, comma 2, l. n. 119 del 2003, nonché del Reg. CE 595/2004 nonché dell’art. 3 della l. 241/90 in quanto i singoli importi iscritti a ruolo si riferirebbero a campagne lattiero casearie in cui le operazioni di compensazione/restituzione risultano comunque impugnate, sospese o addirittura annullate in sede giurisdizionale, con evidente efficacia erga omnes, con innegabile efficacia anche nei confronti della ricorrente che ha sempre impugnato direttamente in caso di comunicazione diretta, o unitamente agli acquirenti;

6) violazione dell’art. 8 ter, 8 quater e 8 quinques l. 33/2009, illegittimità nella determinazione degli interessi, manifesta ingiustizia, sviamento di potere, in quanto nessuna norma legittimerebbe AGEA all’invio, a mezzo di cartella esattoriale, degli asseriti interessi sul capitale e perché non c’è nessuna indicazione delle modalità di calcolo degli stessi, né si comprende quale sia il dies a quo.

Agea si è costituita con memoria formale il 18 settembre 2015.

Con ordinanza Collegiale n. 257/2015 il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico di Agea. Veniva richiesta una dettagliata e documentata relazione che evidenziasse, in modo chiaro e di agevole lettura, la posizione debitoria della ricorrente ed i criteri di calcolo degli interessi applicati sulla rateizzazione del debito nonchè le ragioni della ipotizzata mancata deduzione degli aiuti agricoli spettanti per gli anni pregressi.

Il 27 novembre 2015 Agea ha depositato memoria con la quale resiste e controdeduce.

A seguito della Camera di Consiglio del 20 gennaio 2016 il Tribunale, con ordinanza n. 29/2016, ha respinto la richiesta misura cautelare.

La causa è stata infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2017.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 8 quinques della l. 33/2009 per mancato accertamento del presupposto giuridico previsto dalla l. n. 33/2009 della decadenza dal beneficio della dilazione, in quanto le cartelle di pagamento sarebbero state emesse nonostante l’adesione alla rateizzazione del debito ai sensi dell’art.

8-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e l’asserito (regolare) versamento delle relative rate.

Il motivo è infondato.

La cartella oggetto dell’odierno gravame risulta emessa per somme che si riferiscono a consegne dell’anno 2003 (prelievo latte consegne 2003/2004) e dell’anno 2005 (prelievo latte consegne 2005/2006) alla Milk and Money (acquirente) e contiene la comunicazione che si tratta di imputazioni di prelievo iscritte a ruolo nel 2015 ed intimate ai sensi della legge 33/2009.

Le domande di rateizzazione prodotte dalla ricorrente risultano, invece, presentate ed autorizzate nel 2010 e nel 2012 per prelievi relativi alle stesse campagne 2003/04 e 2005/06, ma per debiti iscritti a ruolo già nel 2009 e 2011, per le quali Agea aveva inoltrato richiesta di pagamento il 19/6/2009 ed il 7/12/2011.

Atteso che nulla indica che si tratti di duplicazione di importi e che la ricorrente non allega nessun elemento a sostegno di un eventuale errore dell’AGEA, non vi sono ragioni per ritenere che si tratti della duplicazione di prelievi, tanto più che il primo motivo di ricorso sotto tale profilo resta generico.

Ne consegue che i debiti di cui alla cartella devono ritenersi ulteriori e diversi da quelli fatti oggetto del contratto di rateizzazione.

AGEA ha individuato i debiti relativi alle quote latte considerati esigibili, in quanto non pagati e non sospesi né annullati da decisioni giurisdizionali, ed in base all’art. 8 quinquies d.l. 5/2009 ne intima il pagamento a ciascun debitore.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di doglianza.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la notificazione delle cartelle di pagamento da parte di soggetto diverso dagli ufficiali della riscossione o da altro soggetto abilitato dal concessionario nelle forme di legge.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 8 comma 10, d.l. 5/2009, Agea può avvalersi di Equitalia nella notifica delle cartelle di pagamento. Oltre a ciò la giurisprudenza della Cassazione Civile, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, è consolidata nel ritenere che “la notificazione può essere eseguita anche con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia”(così ex multis Cassazione civile, sez. III, 14/03/2016, n. 4884, ma vedi anche Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2016, n. 123519).

Il terzo motivo è inammissibile atteso che, per quanto osservato nello scrutinio del primo motivo, oggetto del contendere non è la rateizzazione del debito.

Esso sarebbe in ogni caso infondato, atteso che la cessazione del Commissario straordinario istituito in seno ad AGEA non può che comportare la riespansione delle ordinarie competenze di AGEA, venendosi altrimenti a creare una sorta di vuoto nella necessaria continuità dell’azione amministrativa (così, tra le altre, Tar Piemonte II 421/2016).

Scaduto l’organo straordinario la competenza torna, all’evidenza, ad Agea, che la espliciterà attraverso i suoi organi ordinari, dovendo diversamente ritenersi impossibile la rateizzazione del debito, tesi da cui discenderebbe una lesione degli interessi della stessa ricorrente che ha avuto accesso alla rateizzazione.

Con il quarto motivo, la ricorrente afferma che l’amministrazione avrebbe proceduto all’invio delle cartelle di pagamento senza previamente iscrivere gli importi nel Registro nazionale dei debitori e senza il previo accertamento circa la debenza degli stessi.

La censura è infondata.

Come già evidenziato, gli importi richiesti risultano, dalle stesse cartelle impugnate, relativi a prelievi iscritti a ruolo nel 2015 e si riferiscono a consegne dell’anno 2003 (prelievo latte consegne 2003/2004) e dell’anno 2005 (prelievo latte consegne 2005/2006) alla Milk and Money (acquirente).

Si tratta di imputazioni di prelievo intimate ai sensi della legge 33/2009 per le quali è ancora possibile richiedere la rateizzazione.

In applicazione dell’art.

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