TAR Roma, sez. 2B, decreto cautelare 2022-01-25, n. 202200470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, decreto cautelare 2022-01-25, n. 202200470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200470
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00633/2022 REG.RIC.

N. 00470/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00633/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2022, proposto da
Rugby Frascati Union 1949, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G D, G D F, E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Frascati, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. 1104 del 12.01.2022, notificato il 24.01.2022, a firma del Dirigente del IV settore - servizio patrimonio, con cui l'ente locale diffida la società Rugby Frascati Union 1949 alla riconsegna delle chiavi dell'impianto di Alta Specializzazione Rugby di Cocciano e del campo da rugby “A. Grossi”(all. 1);

ove occorra della sottesa Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Frascati n. 19 del 11/11/2021, pubblicata sull'albo pretorio del Comune dal 16.11 al 01.12.2021 (all. 2);

ove occorra della convenzione per l'utilizzo di impianti sportivi, nella parte in cui fa riferimento all stagione sportiva 2021-2022 limitandone la validità sino alla data del 31.12.2021 (all.3);

di ogni ulteriore atto connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto.


Visto il ricorso in epigrafe, l’acclusa istanza cautelare ex art.56 C.p.a. e dato atto che il gravame in questione:

- risulta in data 24.1.2022 notificato, a mezzo pec, alla Parte Pubblica intimata e depositato in via informatica il 24.1.2022;
quindi in data 25.1.2022 è stato esportato a questo Giudice per i provvedimenti di competenza;

- è mirato alla sospensione interinale, fra l’altro, della determina comunale in epigrafe indicata (notificata il 24.1.2022), recante diffida all’ente ricorrente dall’utilizzo degli impianti sportivi oggetto di pregressa concessione ed alla riconsegna delle relative chiavi di accesso entro il termine di giorni 10 dalla citata notificazione;

Considerato che la notificazione, a mezzo pec, del ricorso introduttivo, è stata rifiutata dal Sistema in quanto “ è stato rilevato un errore 5.2.2 - InfoCert S.p.A. - casella piena ” e rammentato che la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (cfr, ex multis, Cass civ Sez. VI - 3 Ord., 11/02/2020, n. 3164);

Considerato, peraltro, che alla certificazione esibita a prova della mancata consegna è allegato un unico file denominato “daticert.xml” contenente solo una stringa di numeri e/o codici non comprensibili e non risulta quindi unito altro file (normalmente denominato “postacert”) contenente il ricorso, la procura e la Relata di notificazione, a tanto accedendo che, allo stato, questo Giudice non è in grado di poter accertare se il Messaggio Pec inoltrato all’amministrazione intimata contenesse effettivamente, o meno, i citati documenti e dunque non è in grado di poter accertare se il contradditorio possa ritenersi (anche alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale sopra massimato) perfezionato (rendendo così procedibile la corrente domanda monocratica e fissabile la camera di consiglio per la trattazione collegiale);

Riscontrato che il ricorso non risulta notificato a mezzo fax: modalità parimenti consentita (ai fini dello scrutinio monocratico) dall’art.56 C.p.a. e che avrebbe reso, senza riserve, procedibile l’istanza monocratica prodotta;

Considerato che comunque, allo stato, non si è in grado di poter appurare se l’irregolarità dianzi descritta sia frutto di un meccanismo generato automaticamente dal Sistema (che in tali casi restituisce il solo File “daticert.xml” ) ovvero sia addebitabile ad altre cause ipoteticamente dipendenti da scelte opzionali del mittente ( che, ad es., abbia richiesto una data modalità di certificazione nel caso di Casella piena);
il che induce, cautelativamente, a fissare, in ogni caso, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 18.2.2022, fermo restando che tale udienza potrà aver luogo solo se, prima di tale data, la Parte ricorrente fornisca piena prova documentale dell’avvenuta trasmissione al Comune intimato, in data 24.1.2022, di messaggio contenente il ricorso, la procura e la Relata di notificazione;

Considerato che – alla luce del ristretto arco temporale che separa dalla trattazione collegiale - nessun danno qualificato dai tratti richiesti dall’art.56 C.p.a. può ritenersi sussistente al fine di prestare adesione alla richiesta monocratica azionata;


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