TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-07-01, n. 202400193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-07-01, n. 202400193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400193
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00193/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL’EFFICACIA

del provvedimento di inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, -OMISSIS-., emesso dal Questore di Teramo in -OMISSIS-, nonché, per quanto d’interesse e ragione, di ogni altro atto – ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non cognito – in quanto illegittimo e lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2024 il dott. G G e uditi l’Avv. L P per la parte ricorrente e l’avv. Giulia Biscotti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che il ricorrente, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Questore di Teramo ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal medesimo in -OMISSIS-volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di -OMISSIS-, cittadina britannica, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva valido fino -OMISSIS-;

Rilevato che, nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’odierna controversia, rientrante nella portata dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale, in materia, “…l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ”;

Ritenuto che il giudizio possa essere definito con “ sentenza in forma semplificata ”, ex art. 60 c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo, come da dichiarazione riportata a verbale;

Considerato che sul punto il Collegio condivide il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce oggetto di un diritto soggettivo ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.A.R. Marche, Ancona, Sez. II, 04/09/2023, n. 535), di talché restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano provvedimenti dell’Autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, tra cui quelle relative all'impugnazione del diniego o della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, attesa l’ampiezza della formulazione normativa dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n.286 del 1998, da cui si desume che ogni controversia inerente al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. III, 11/03/2024, n. 635;
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI 08/03/2024, n. 1593;
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 16/10/2023, n. 2352;
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 28/09/2023, n. 718;
T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 18/04/2023, n. 197;
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 24/03/2023, n. 1830;
T.A.R. Latina, sez. I, 6.6.2022, n.516;
T.A.R. Milano, sez. IV, 21.3.2013, n.742;
T.A.R. Firenze, sez. II, 12.7.2019, n.1084;
Consiglio di Stato, sez. VI, 10/9/2008, n.4318);

Rilevato che, in applicazione della suindicata previsione normativa, la giurisprudenza della Suprema Corte ha anch’essa affermato che “ Le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplate dall'art. 30 d.lgs. 25.7.1998, n. 286, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del c 6 del medesimo art. 30 ” (Cassazione, Sez. Un., ordinanza n. 15868 del 20.7.2011);

Ritenuto conclusivamente, alla stregua di quanto fin qui osservato, che il presente ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie e della natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio;

Ravvisati d’ufficio i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

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