TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2010-04-15, n. 201001945
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Testo completo
N. 01945/2010 REG.SEN.
N. 00142/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 142 del 2010, proposto da:
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA FOX TROT S.R.L. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Zelli Riccardo, con sede legale in (10129) Torino al Corso Galileo Ferraris, n. 144, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Giovannini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossella Biglino in Torino, corso Vinzaglio, 11;
contro
COMUNE DI ASTI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Secondo Dino Raviola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Santilli in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 1286 in data 23/11/2009 del Comune di Asti, in persona del Vice Sindaco, Sergio Ebarnabo, avente ad oggetto la diffida alla ricorrente dal consentire che l'attività di estetista venga svolta nella sede operativa in Asti, Via Petrarca n. 63, da personale sprovvisto dei requisiti professionali previsti dall'art. 4 della Legge Regionale 54/92 e dall'art. 4 della Legge 1/90, notificata il 23/11/2009 nonchè di ogni altro atto ad esso preparatorio, preordinato, conseguente e connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2010 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
F A T T O
Con ricorso notificato in data 22/01/2010 la Società Sportiva Dilettantistica Fox Trot s.r.l. a socio unico, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensiva,